Antiriciclaggio: dichiarazioni nel PVC. Commercialista sanzionato per mancata identificazione cliente.
Sentenza: 31 – Sentenza del Tribunale di Roma pubbl. 11/2024
La vicenda
Una recente sentenza del Tribunale di Roma pubblicata nell’ottobre 2022 ha affrontato una questione di particolare rilevanza per i professionisti soggetti alla normativa antiriciclaggio: l’importanza delle dichiarazioni rese durante la redazione del processo verbale di contestazione e l’impossibilità di invocare la conoscenza personale del cliente per eludere gli obblighi di identificazione formale.
I fatti della vicenda
L’attività del professionista
Il caso riguarda un commercialista sottoposto a controllo antiriciclaggio da parte della Guardia di Finanza. L’ispezione aveva ad oggetto la verifica della corretta osservanza della normativa antiriciclaggio per il periodo compreso tra il gennaio 2019 e il maggio 2019.
L’accertamento della Guardia di Finanza
Durante il controllo, gli operanti riscontrarono la mancata acquisizione e/o esibizione dei documenti di identità di alcuni clienti, per il quale risultava effettuata una prestazione professionale attestata da una fattura emessa nel marzo 2019 per l’importo di circa € 5.000.
La Contestazione e la Sanzione
Con decreto dell’aprile 2021, il MEF applicò al commercialista la sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.000,00 per violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all’art. 56, comma 1, del d.lgs. 231/2007.
Le eccezioni sollevate dal ricorrente
Violazione del contraddittorio
Il commercialista eccepiva che durante la verifica non era stato instaurato alcun contraddittorio circa la mancata acquisizione dei documenti d’identità, impedendogli di dimostrare l’osservanza delle procedure seguite per la verifica della clientela.
Violazione dei termini procedimentali
Il professionista sosteneva che il provvedimento sanzionatorio gli era stato notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 689/1981, decorso dalla conclusione della verifica.
Conoscenza personale del cliente
Nel merito, il commercialista affermava di aver organizzato adeguate procedure di verifica con registrazioni e scansioni dei documenti, sostenendo che la conoscenza era assicurata dai rapporti pluriennali intrattenuti con i clienti, uno dei quali era noto per ragioni familiari e professionali, l’altro per aver svolto insieme il servizio militare.
La decisione del Tribunale
Rigetto dell’eccezione sul contraddittorio
Il Tribunale ha chiarito che l’omessa instaurazione del contraddittorio durante la verifica non costituiva motivo di doglianza dell’opposizione. Inoltre, tale eccezione era smentita dal verbale di contestazione emesso dalla Guardia di Finanza, assistito da fede probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c.
L’importanza delle dichiarazioni nel verbale
Il giudice ha evidenziato come il verbale desse conto della richiesta rivolta al professionista di spiegare i motivi dell’assenza di documenti aggiornati e della sua risposta testuale: “prendo atto di quanto esposto nel presente p.v. di contestazione e mi riservo di controllare se i documenti dei soggetti in oggetto possano essere stati scansionati, non ho altro da aggiungere”.
Chiarimenti sui termini procedimentali
Il Tribunale ha corretto l’errore interpretativo del ricorrente, precisando che l’art. 14 della legge n. 689/1981 si riferisce al termine per la contestazione della violazione, non per l’irrogazione della sanzione. Il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio in materia antiriciclaggio è di due anni dalla ricezione della contestazione, come previsto dall’art. 69 del d.lgs. n. 231/2007.
L’inadeguatezza della conoscenza personale
Il Tribunale ha respinto l’argomentazione basata sulla conoscenza personale del cliente, rilevando che l’art. 18 del d.lgs. n. 231/2007 prevede l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica mediante condotte specifiche, tra cui l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.
Le argomentazioni del Giudice
Il carattere cogente della norma
Il Tribunale ha sottolineato che secondo l’argomentazione del ricorrente, l’adempimento dell’obbligo verrebbe rimesso alle valutazioni soggettive dello stesso soggetto obbligato, finendo per svuotare di senso la norma, che ha invece carattere cogente ed è fondata sulla ratio di anticipare la tutela dell’ordinamento dal fenomeno del riciclaggio.
L’obbligo di conservazione documentale
Il Giudice ha precisato che l’art. 31 del d.lgs. n. 231/2007 dispone che l’obbligo di conservazione dei dati identificativi è finalizzato a consentire lo svolgimento delle analisi da parte delle autorità competenti, per cui la documentazione conservata deve essere prontamente reperibile.
L’irrilevanza della produzione tardiva
Non è valsa ad escludere la responsabilità del ricorrente neppure l’avvenuta produzione del documento d’identità del cliente in allegato al ricorso, in quanto la documentazione doveva essere disponibile al momento dell’accesso ispettivo.
I principi generali stabiliti
Obblighi di identificazione formale
La sentenza stabilisce che gli obblighi di adeguata verifica della clientela non possono essere assolti mediante la mera conoscenza personale del cliente, richiedendosi l’acquisizione formale di documenti da fonte affidabile e indipendente.
Fede privilegiata dei verbali
I verbali della Guardia di Finanza godono di fede probatoria privilegiata, e le dichiarazioni rese durante la loro redazione assumono particolare rilevanza probatoria nel successivo giudizio.
Carattere cogente della normativa
La normativa attinente l’antiriciclaggio ha carattere imperativo e non ammette deroghe basate su valutazioni soggettive del professionista obbligato.
Massima giurisprudenziale
“In materia di normativa antiriciclaggio, l’obbligo di adeguata verifica della clientela previsto dall’art. 18 del d.lgs. 231/2007 non può essere assolto mediante la mera conoscenza personale del cliente, richiedendosi l’identificazione e la verifica dell’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da fonte affidabile e indipendente. La documentazione conservata deve essere prontamente reperibile al momento dell’accesso ispettivo. Le dichiarazioni rese durante la redazione del processo verbale di contestazione, assistito da fede probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c., assumono particolare rilevanza probatoria nel successivo giudizio di opposizione.”
Aspetti procedurali rilevanti
Termini per la contestazione
La sentenza chiarisce che il termine di novanta giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 689/1981 si riferisce alla contestazione della violazione, non all’irrogazione della sanzione, che deve avvenire entro due anni dalla ricezione della contestazione.
Diritto di assistenza legale
Il Tribunale ha evidenziato l’importanza del diritto di assistenza legale durante gli accessi ispettivi, ricordando che i militari sono tenuti a chiedere al soggetto ispezionato se intenda farsi assistere dal proprio legale.
Soccombenza e spese di giudizio
La sentenza ha visto la soccombenza dei ricorrenti, con il rigetto dell’opposizione e la condanna al pagamento delle spese processuali in favore del MEF, liquidate in complessivi € 650,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Conclusioni e implicazioni pratiche
Questa pronuncia del Tribunale di Roma rappresenta un importante precedente per tutti i professionisti soggetti alla normativa antiriciclaggio, evidenziando come la conoscenza personale del cliente non possa mai sostituire l’adempimento formale degli obblighi di identificazione e verifica. La sentenza sottolinea inoltre l’importanza strategica delle dichiarazioni rese durante i controlli ispettivi, che possono risultare decisive nel successivo giudizio di opposizione.
Per i commercialisti
Per i commercialisti e gli altri professionisti obbligati, emerge chiaramente la necessità di implementare procedure documentali rigorose e di mantenere sempre disponibile la documentazione identificativa della clientela, indipendentemente dalla durata e dalla natura dei rapporti professionali intrattenuti.
