41 – Commercialista. Il Tribunale di Roma chiarisce quando è applicabile la sanzione per omessa verifica della clientela.

Sentenza 41 – Commercialista. L’identificazione rappresenta solo uno degli obblighi previsti dalla normativa.

Introduzione alla normativa antiriciclaggio per i professionisti

La normativa antiriciclaggio contenuta nel decreto legislativo n. 231 del 2007 impone ai professionisti, tra cui commercialisti, avvocati e consulenti, una serie di obblighi stringenti finalizzati alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Tra questi, l’obbligo di adeguata verifica della clientela rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema di prevenzione.

Una recente pronuncia del Tribunale di Roma, pubblicata nel mese di aprile 2022, offre importanti spunti di riflessione sulla corretta applicazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione di tali obblighi, evidenziando come la collaborazione del professionista e la natura parziale dell’inadempimento possano condurre a una significativa riduzione della sanzione irrogata.

La vicenda esaminata dal Tribunale di Roma

La controversia trae origine da un’opposizione proposta da un professionista nei confronti di un decreto ingiuntivo del Ministero dell’Economia e delle Finanze che aveva comminato una sanzione amministrativa di circa 10.000 euro per violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Gli addebiti contestati al professionista

L’accertamento condotto dalle autorità competenti aveva rilevato, in relazione a diverse posizioni di clienti, una serie di violazioni degli obblighi antiriciclaggio, tra cui:

  • La mancata adeguata verifica nei confronti del cliente
  • L’omessa annotazione nel registro dei clienti ai fini antiriciclaggio
  • La mancata compilazione della scheda di informazione a nome del cliente

Come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata, l’obbligo di adeguata verifica della clientela non si esaurisce nella mera identificazione del soggetto, ma richiede l’acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto professionale, nonché la predisposizione di una documentazione tracciata che consenta una valutazione del livello di rischio. Una sentenza del Tribunale di Roma del 2024 ha chiarito che l’obbligo deve essere adempiuto secondo un criterio di proporzionalità in relazione all’entità dei rischi di riciclaggio.

Le difese del professionista

Il professionista opponente aveva sollevato diverse eccezioni, sostenendo in particolare che:

  • Nelle more della notifica dell’ingiunzione era stata adottata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili una regola tecnica che consentiva sistemi di conservazione alternativi
  • Doveva applicarsi la norma più favorevole intervenuta dopo l’accertamento
  • Aveva proceduto all’identificazione dei clienti con modalità alternative consentite dalla legge
  • L’entità della sanzione non era congrua

La decisione del Tribunale: conferma della violazione ma riduzione della sanzione

Il Tribunale di Roma ha confermato l’esistenza della violazione degli obblighi antiriciclaggio, respingendo le argomentazioni difensive del professionista.

L’integrazione dell’illecito amministrativo

Il giudice ha ritenuto integrata la violazione dell’obbligo di adeguata verifica della clientela, evidenziando che l’identificazione rappresenta solo uno degli obblighi previsti dalla normativa. Come sottolineato nella motivazione, mancava l’ulteriore elemento dell’adeguata verifica, che non era stata comunque effettuata, così come non risultava la regolare tenuta del registro antiriciclaggio.

Particolarmente significative sono le dichiarazioni rese dallo stesso professionista durante l’accertamento, nelle quali ammetteva di non aver aggiornato il registro antiriciclaggio dal 2015, di non aver redatto alcuna scheda o documento equipollente per l’adeguata verifica, ritenendo erroneamente di aver assolto agli obblighi attraverso la mera indicazione dei dati nell’anagrafica dei clienti del programma di contabilità.

La giurisprudenza ha costantemente affermato che la conoscenza personale e il rapporto fiduciario con i clienti non esonerano il professionista dall’obbligo di procedere alla formale identificazione e verifica documentale. Una pronuncia del Tribunale di Roma del 2024 ha ribadito che i professionisti sono tenuti al rigoroso rispetto degli obblighi di adeguata verifica indipendentemente dalla natura specifica dell’incarico e dalla consolidata conoscenza personale dei clienti.

I criteri per la determinazione della sanzione

Il decreto ingiuntivo aveva applicato la sanzione di circa 10.000 euro ai sensi dell’articolo 56, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2007, che prevede sanzioni da 2.500 a 50.000 euro nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.

La norma stabilisce che la gravità della violazione deve essere determinata tenendo conto di diversi fattori:

  • L’intensità e il grado dell’elemento soggettivo
  • Il grado di collaborazione con le autorità competenti
  • La rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto
  • La reiterazione e diffusione dei comportamenti

Come chiarito dalla Corte d’Appello di Roma nel 2025, l’articolo 56 del decreto non introduce due autonome fattispecie di illecito amministrativo, ma si limita a graduare la misura della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di adeguata verifica.

La riduzione al minimo edittale

Il Tribunale, pur confermando la sussistenza della violazione, ha ritenuto opportuno ridurre la sanzione al minimo edittale di 2.500 euro, considerando:

  • La circostanza che si trattava di inadempienza parziale e non totale all’obbligo di adeguata verifica
  • La condotta collaborativa del professionista, che aveva ammesso a verbale l’infrazione
  • La conoscenza nel tempo dei clienti rispetto ai quali non era stata effettuata la verifica secondo le formalità volute dalla legge

La giurisprudenza ha costantemente affermato che nella quantificazione della sanzione devono essere valorizzati tutti i criteri previsti dalla normativa, considerando se il trasgressore sia persona fisica, l’elemento soggettivo della condotta, il grado di collaborazione prestato alle autorità e l’eventuale reiterazione di precedenti violazioni. Una sentenza del Tribunale di Roma del 2024 ha evidenziato che l’assenza di precedenti violazioni e il limitato numero delle infrazioni rispetto ai fascicoli verificati consentono di inquadrare la fattispecie nell’ipotesi base sanzionatoria.

I principi generali in materia di sanzioni antiriciclaggio

L’obbligo di adeguata verifica della clientela

L’obbligo di adeguata verifica della clientela costituisce uno dei cardini del sistema di prevenzione antiriciclaggio. Come chiarito dalla giurisprudenza, tale obbligo non si esaurisce nella mera identificazione del cliente, ma richiede:

  • L’identificazione del cliente e la verifica della sua identità
  • L’identificazione dell’eventuale titolare effettivo
  • L’acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto
  • Lo svolgimento di un controllo costante nel corso del rapporto

Una pronuncia del Tribunale di Roma del 2024 ha sottolineato che la mancata predisposizione e compilazione del modulo antiriciclaggio di identificazione ed adeguata verifica impedisce una adeguata profilazione del cliente e una valutazione del rischio specifico, precludendo l’adozione delle misure adeguate per ciascun cliente.

La conservazione della documentazione

Oltre all’obbligo di verifica, i professionisti devono conservare adeguatamente la documentazione relativa ai clienti e alle operazioni effettuate. La conservazione e documentazione dei dati acquisiti e il loro aggiornamento costituiscono attività fondamentali in quanto funzionali all’obbligo di controllo costante del rapporto per tutta la sua durata.

Il sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 231/2007 distingue tra:

  • Violazioni singole e non gravi, sanzionate con una sanzione fissa di 2.000 euro
  • Violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime, sanzionate con una sanzione variabile da 2.500 a 50.000 euro

La determinazione della sanzione deve avvenire tenendo conto di tutti i criteri previsti dalla normativa, con particolare attenzione alla natura dell’attività svolta, alle dimensioni del soggetto obbligato e alle circostanze concrete del caso.

Massime della sentenza

Dalla pronuncia del Tribunale di Roma si possono estrarre i seguenti principi di diritto:

In materia di normativa antiriciclaggio, la violazione dell’obbligo di adeguata verifica della clientela si configura quando il professionista omette di effettuare la verifica formale secondo le modalità previste dalla legge, non essendo sufficiente la mera identificazione del cliente né potendo tale obbligo essere sostituito dalla conoscenza personale e dal rapporto fiduciario con il cliente stesso.

La circostanza che il professionista intrattenga rapporti di lunga durata con la clientela e conosca personalmente i soggetti coinvolti non esonera dall’obbligo di procedere alla formale adeguata verifica, costituendo tale prassi una violazione degli obblighi normativi che non può trovare giustificazione nella fiducia personale.

Nella determinazione della sanzione amministrativa per violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, il giudice deve considerare la natura parziale o totale dell’inadempimento, il grado di collaborazione prestato dal professionista alle autorità competenti e l’ammissione delle infrazioni, elementi che possono condurre alla riduzione della sanzione al minimo edittale quando l’inadempienza sia parziale e la condotta risulti collaborativa.

La soccombenza e le spese di giudizio

Il Tribunale ha accolto parzialmente l’opposizione, limitatamente alla riduzione dell’importo della sanzione da circa 10.000 euro a 2.500 euro. Tuttavia, considerando il professionista soccombente in punto di “an” (ossia sulla sussistenza della violazione), lo ha condannato al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le spese sono state liquidate in circa 800 euro per compensi professionali e 50 euro per spese vive, oltre spese generali, IVA e contributo previdenziale.

Conclusioni e indicazioni operative per i professionisti

La sentenza del Tribunale di Roma offre importanti indicazioni operative per i professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio:

  • Non sottovalutare gli obblighi formali: la conoscenza personale dei clienti e il rapporto fiduciario non esonerano dall’obbligo di procedere alla formale adeguata verifica secondo le modalità previste dalla legge.
  • La mera indicazione dei dati anagrafici nel programma di contabilità non sostituisce la predisposizione delle schede di adeguata verifica.
  • Collaborare con le autorità: un atteggiamento collaborativo durante gli accertamenti e l’ammissione delle eventuali infrazioni possono condurre a una significativa riduzione della sanzione.
  • Documentare adeguatamente: è fondamentale predisporre e conservare tutta la documentazione relativa all’identificazione e alla verifica dei clienti, nonché alle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto professionale.
  • Aggiornarsi costantemente: la normativa antiriciclaggio è in continua evoluzione e richiede un costante aggiornamento professionale per garantire la piena conformità agli obblighi di legge.

La pronuncia conferma l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui gli obblighi antiriciclaggio devono essere interpretati in senso rigoroso, ma la determinazione delle sanzioni antiriciclaggio deve tenere conto delle circostanze concrete del caso, premiando la collaborazione e l’elemento soggettivo meno grave con una riduzione della sanzione al minimo edittale.

Soccombenza: Il professionista ricorrente è risultato soccombente in punto di sussistenza della violazione, ottenendo solo una riduzione della sanzione. Di conseguenza, è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, liquidate in complessivi circa 850 euro oltre accessori di legge.