44 – Banca e direttore “rispondono in solido per le sanzione irrogate?

03 Novembre 2025
Avvocato Andrea Iaretti
  • Sentenza 44. Quando banca e direttore di filiale sono responsabili in “solido” per il versamento della sanzione antiriciclaggio irrogata? Analisi Sent. Corte d’Appello di Roma pubbl. 02/2025

L’analisi della vicenda

I fatti alla base del contenzioso

Una recente sentenza della Corte d’Appello di Roma del 02/2025 ha affrontato una significativa questione in materia di normativa antiriciclaggio, confermando la responsabilità di un istituto bancario e del direttore di filiale per l’omessa segnalazione di operazioni sospette.

Il caso traeva origine da un decreto sanzionatorio del Ministero dell’Economia e delle Finanze che aveva irrogato una sanzione di euro 140.000,00 in via solidale per violazione dell’articolo 35 del decreto legislativo 231 del 2007, relativo all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette per un importo complessivo di circa 2.500.000 euro.

Le operazioni contestate

L’attività anomala emersa dalle indagini di polizia giudiziaria riguardava l’operatività sui conti correnti intestati al titolare di un’impresa individuale operante nel settore dell’occhialeria. Le irregolarità si articolavano su due distinti rapporti bancari e comprendevano:

Primo rapporto bancario: bonifici in accredito dalla società XX per circa 1.600.000,00 euro, bonifici in addebito per circa 300.000 euro, con causali generiche verso persone fisiche di presumibile etnia cinese, e prelevamenti in contanti per circa 100.000.

Secondo rapporto bancario: bonifici in accredito per circa 250.000 euro dalla medesima XX e da altra impresa individuale, e bonifici in addebito per circa 130.000 con caratteristiche analoghe al primo rapporto.

Le questioni giuridiche sollevate

Il contenzioso si è sviluppato su due principali fronti processuali: la questione della decadenza per violazione dei termini di contestazione e il merito della violazione degli obblighi antiriciclaggio.

Gli appellanti avevano eccepito la violazione dell’articolo 14 della legge 689 del 1981, sostenendo che il termine decadenziale dovesse decorrere dal rilascio del nulla osta della Procura, rendendo tardiva la contestazione.

Nel merito, contestavano l’esistenza degli elementi di anomalia necessari per configurare l’obbligo di segnalazione, argomentando che l’operatività del cliente era compatibile con l’attività imprenditoriale dichiarata.

Esame della decisione della Corte

La questione procedurale: i termini di decadenza

La Corte d’Appello ha respinto l’eccezione di decadenza, chiarendo un principio fondamentale in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio. L’articolo 65 del decreto legislativo 231 del 2007 non innova i principi generali ma stabilisce che il termine non può iniziare a decorrere prima del nulla osta, senza comportare che decorra necessariamente dal suo rilascio.

Come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata, il termine decorre dal completamento dell’attività amministrativa di verifica, considerando il tempo necessario per l’acquisizione di ulteriori elementi probatori e per l’adeguata valutazione degli stessi.

Nel caso specifico, il completamento dell’attività istruttoria è avvenuto attraverso l’audizione del direttore della filiale, l’acquisizione della documentazione richiesta e la trasmissione dell’elenco dei responsabili per le segnalazioni, rendendo tempestiva la contestazione.

L’obbligo di segnalazione

La Corte ha ribadito i principi consolidati in materia di segnalazione di operazioni sospette, già affermati dalla giurisprudenza di merito. L’obbligo postula il mero sospetto e non la certezza dell’anomalia delle operazioni, richiedendo un giudizio obiettivo sull’idoneità delle operazioni ad eludere le disposizioni antiriciclaggio.

Gli elementi di anomalia accertati

La pronuncia ha individuato specifici elementi di anomalia che giustificavano l’obbligo di segnalazione:

Concentrazione degli accrediti: la sostanziale riconducibilità ad un unico soggetto dei consistenti accrediti che costituivano la quasi totalità delle entrate, in conformità agli indici di anomalia della comunicazione UIF.

Pagamenti con causali indeterminate: reiterati versamenti per importi complessivi rilevanti con causali non determinate verso soggetti apparentemente privi di relazione con i titolari del rapporto.

Operazioni in contanti: prelievi per denaro contante di importo complessivamente significativo nel periodo considerato.

Pagamenti a cifra tonda: ricorrenza di pagamenti a cifra tonda nelle movimentazioni bancarie, elemento aggiuntivo di sospetto.

L’inadeguatezza delle giustificazioni

Come rilevato nella pronuncia, gli indici di anomalia apparivano nel complesso univoci ai fini dell’obbligo di segnalazione, tanto più in mancanza di adeguate giustificazioni. Il direttore della filiale aveva riferito di non aver mai ricevuto la dichiarazione dei redditi richiesta e di non aver accertato le relazioni tra il titolare della ditta e i beneficiari dei bonifici in addebito.

Principi generali

Decorrenza del termine di decadenza

Principio consolidato: il termine di novanta giorni per la contestazione delle violazioni amministrative in materia antiriciclaggio non decorre automaticamente dal rilascio del nulla osta dell’autorità giudiziaria, ma dal completamento dell’attività amministrativa di verifica.

Ratio normativa: l’articolo 65 del decreto legislativo 231 del 2007 implementa il termine generale senza innovare i principi, garantendo che l’amministrazione possa acquisire tutti gli elementi necessari per l’adeguata valutazione.

Standard dell’obbligo di segnalazione

Sospetto semplice: l’obbligo sussiste quando ricorrano elementi oggettivi sufficienti a determinare il sospetto, non essendo necessaria la certezza ma risultando sufficiente un “sospetto semplice” basato sulla valutazione di dati oggettivi e soggettivi.

Valutazione complessiva: come chiarito dalla giurisprudenza più recente, è richiesta un’ampia e meticolosa valutazione che si estenda alla provenienza del denaro e all’effettiva qualità e capacità economica dell’autore delle operazioni.

Indici di anomalia

Valore probatorio: gli indicatori di anomalia della Banca d’Italia costituiscono parametri rilevanti ma non automatici, dovendo essere valutati nel contesto complessivo dell’operatività del cliente.

Pluralità di elementi: La presenza di più elementi sintomatici di anomalia sorregge il giudizio sulla ricorrenza del ragionevole sospetto, particolarmente in presenza di inadeguate giustificazioni.

Quantificazione della sanzione

Fattispecie qualificata: la determinazione della sanzione nella misura aggravata trova giustificazione nel carattere plurimo e grave della fattispecie, considerando l’intensità dell’elemento soggettivo e la rilevanza dei motivi di sospetto.

Criteri di valutazione: come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata, la quantificazione deve considerare il valore dell’operazione, il grado di incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente, la corrispondenza con gli indici di anomalia e il carattere reiterato delle violazioni.

La massima della sentenza

Massima giurisprudenziale

In materia di sanzioni amministrative per violazione degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, il termine decadenziale di cui all’articolo 14 della Legge 689 del 1981 non decorre automaticamente dal nulla osta dell’autorità giudiziaria ma dal completamento dell’attività di verifica amministrativa. L’obbligo di segnalazione postula il mero sospetto basato su un giudizio obiettivo sull’idoneità delle operazioni ad eludere le disposizioni antiriciclaggio. La pluralità degli indici sintomatici di anomalia – quali la concentrazione degli accrediti verso un unico soggetto, i pagamenti con causali indeterminate verso soggetti privi di relazione con il titolare, i prelievi in contanti significativi e la ricorrenza di pagamenti a cifra tonda – giustifica l’applicazione della fattispecie qualificata quando ricorrano elementi di particolare gravità sotto il profilo soggettivo e oggettivo, tanto più in presenza di inadeguate giustificazioni fornite dal soggetto obbligato.

Considerazioni conclusive

L’orientamento giurisprudenziale consolidato

La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento della Corte d’Appello di Roma che interpreta rigorosamente gli obblighi antiriciclaggio, confermando l’importanza della funzione preventiva della normativa.

Implicazioni operative

La sentenza evidenzia come la conoscenza personale del cliente non possa giustificare l’omessa segnalazione quando sussistano oggettivi elementi di anomalia, ribadendo la necessità di un approccio professionale e sistematico nella valutazione delle operazioni sospette.

Principio del favor rei

Come stabilito dalla giurisprudenza consolidata, trova applicazione il principio del favor rei per l’applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole, pur confermando nel caso specifico la correttezza della quantificazione operata dall’amministrazione.

Responsabilità solidale

La pronuncia conferma la responsabilità solidale dell’ente anche quando l’autore materiale della violazione non sia identificato, ai sensi dell’articolo 59 del decreto legislativo 231 del 2007.

Soccombenza e spese processuali

La sentenza ha visto la soccombenza degli appellanti (istituto bancario e direttore di filiale), condannati in solido alla refusione delle spese processuali in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, liquidate in euro 9.000 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, con l’ulteriore versamento del contributo unificato per l’impugnazione.

L’orientamento della Corte d’Appello di Roma si allinea con la più recente giurisprudenza che valorizza la finalità preventiva della normativa antiriciclaggio, richiedendo agli intermediari finanziari un elevato standard di diligenza professionale nella valutazione dell’operatività della clientela e confermando l’efficacia deterrente del sistema sanzionatorio amministrativo.