46 – Rischio non significativo, accolto il ricorso ?

Sentenza 46. Il rischio antiriciclaggio non significativo giustifica la revoca del decreto sanzionatorio. Analisi Sent. Tribunale civile di Roma emessa nel 04/2024 (Sent. 104).

Valutazione del rischio concreto nelle sanzioni antiriciclaggio: principi e applicazioni pratiche

Una sentenza del Tribunale civile di Roma emessa nel mese di aprile 2024 ha delineato un importante orientamento giurisprudenziale in materia di sanzioni antiriciclaggio, stabilendo che la valutazione delle violazioni deve considerare non solo l’aspetto formale ma anche il rischio concreto delle operazioni contestate. La decisione rappresenta un significativo contributo all’evoluzione interpretativa della normativa di prevenzione del riciclaggio.

1.Analisi della vicenda 

Il quadro fattuale dell’accertamento

La controversia ha origine da un’ispezione della Polizia Tributaria presso lo studio di un professionista, condotta per il periodo dall’1 gennaio 2015 al 23 febbraio 2017. L’accertamento ha riguardato tre specifiche posizioni di clientela, ciascuna caratterizzata da tipologie diverse di prestazioni professionali.

Le prestazioni professionali contestate

Consulenza tecnica di parte – CTP

La prima posizione riguardava una prestazione di consulenza tecnica in un giudizio civile, consistente nella ricostruzione di rapporti bancari per un compenso di 2.000 euro. L’attività si inseriva nel contesto di un procedimento giudiziario pendente, con parti già identificate negli atti processuali.

Consulenza contrattuale amministrativa

La seconda posizione concerneva un incarico di responsabile amministrativo di progetto, comportante attività di consulenza contrattuale per la predisposizione della documentazione amministrativa. Anche in questo caso, l’attività prevedeva la raccolta di ogni dato identificativo dell’impresa e dei relativi soci e amministratori.

Assistenza nella costituzione associativa

La terza posizione riguardava l’assistenza nella fase costitutiva di un’associazione riconosciuta, con il professionista che assumeva anche le funzioni di segretario e tesoriere. L’associazione risultava regolarmente iscritta al registro regionale con tutti i dati degli associati.

La contestazione amministrativa

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva irrogato una sanzione di 2.000 euro per violazione dell’articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 231/2007, contestando l’omessa acquisizione e verifica dei dati identificativi e delle informazioni necessarie per l’adeguata verifica della clientela.

L’amministrazione sosteneva che nei fascicoli esaminati mancava la documentazione probante la registrazione del cliente e l’acquisizione delle informazioni sulla natura e lo scopo del rapporto professionale, documentazione fornita solo successivamente all’accesso ispettivo

2.Esame della decisione – Le argomentazioni del Giudice e la conclusione

Valutazione del rischio effettivo

Il Tribunale ha condotto un’analisi approfondita del rischio concreto associato a ciascuna delle operazioni contestate, superando una valutazione meramente formale delle violazioni.

Analisi della prima operazione

Per la consulenza tecnica di parte, il giudice ha evidenziato che la pendenza di un giudizio civile garantiva l’identificazione delle parti negli atti del procedimento, configurando un’attività a rischio riciclaggio non significativo. Come stabilito dalla giurisprudenza consolidata, l’omessa acquisizione e verifica dei dati identificativi costituisce violazione oggettiva dell’articolo 56 del decreto legislativo 231/2007, tuttavia nel caso specifico il rischio concreto risultava minimizzato dalle circostanze processuali.

Valutazione della seconda operazione

Relativamente all’attività di consulenza contrattuale, il Tribunale ha riconosciuto che la predisposizione di documentazione amministrativa con ogni dato identificativo dell’impresa costituiva di per sé una forma di verifica adeguata al basso rischio dell’operazione.

Esame della terza operazione

Per l’assistenza nella costituzione dell’associazione, il giudice ha valorizzato il fatto che il professionista partecipava direttamente alla fase costitutiva con funzioni di segretario e tesoriere, garantendo l’identificazione di tutti i soggetti coinvolti attraverso l’intervento notarile e l’iscrizione al registro regionale.

Applicazione del principio di proporzionalità

Il Tribunale ha richiamato le modifiche introdotte dal decreto legislativo 90 del 2017, evidenziando che dall’evoluzione normativa e dalla ratio della normativa antiriciclaggio occorre verificare in concreto la responsabilità dell’incolpato rispetto al comportamento tenuto e all’effettivo rischio antiriciclaggio.

Conclusione: annullamento sanzione

Il giudice ha concluso che il comportamento concreto tenuto dal professionista e la sostanziale insussistenza del rischio antiriciclaggio nei tre casi esaminati non avevano integrato alcuna lesione rilevante del bene-interesse tutelato dalle norme sanzionatorie, determinando l’annullamento del decreto sanzionatorio.

3. I principi generali – Principi di diritto stabiliti dalla Sentenza
Principio della valutazione sostanziale del rischio

La Sentenza ha stabilito che la normativa antiriciclaggio deve essere applicata considerando il rischio effettivo delle singole operazioni, non limitandosi alla mera verifica formale degli adempimenti. Questo principio si pone in continuità con l’orientamento giurisprudenziale che, pur confermando la natura oggettiva delle violazioni, valorizza la valutazione del rischio concreto.

Principio della verifica proporzionata

Per le attività caratterizzate da basso rischio antiriciclaggio, è sufficiente una verifica semplificata della clientela, purché questa sia adeguata alle specifiche circostanze dell’operazione. Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, la mancata compilazione del modulo antiriciclaggio impedisce una adeguata profilazione del cliente, ma tale principio deve essere bilanciato con la valutazione del rischio specifico.

Principio della lesione del bene giuridico

La sanzione deve essere commisurata non solo alla violazione formale, ma anche alla lesione effettiva del bene giuridico tutelato. Quando il rischio è molto basso o pressoché inesistente, la sanzione può risultare sproporzionata rispetto al disvalore concreto della condotta.

Principio della finalità normativa

La ratio della normativa antiriciclaggio è la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Quando tale finalità non è messa in pericolo dalle condotte contestate, l’irrogazione della sanzione può risultare ingiustificata, come confermato dall’orientamento che valorizza la proporzionalità delle misure rispetto alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari.

4.Massima Giurisprudenziale

In materia di sanzioni amministrative antiriciclaggio, la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dal decreto legislativo 231/2007 deve essere valutata non solo sotto il profilo della conformità formale agli adempimenti prescritti, ma anche in relazione al rischio concreto di riciclaggio delle singole operazioni e alla lesione effettiva del bene giuridico tutelato dalla normativa di prevenzione. Quando le attività professionali si caratterizzano per un rischio antiriciclaggio molto basso o pressoché inesistente, e la verifica della clientela risulta garantita da elementi oggettivi quali la pendenza di procedimenti giudiziari, l’intervento di pubblici ufficiali nella fase costitutiva o la predisposizione di documentazione completa con dati identificativi, il comportamento del professionista non integra alcuna lesione rilevante del bene-interesse tutelato dalle norme sanzionatorie. La ratio della normativa antiriciclaggio, finalizzata alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, impone una valutazione sostanziale e non meramente formale delle violazioni, dovendo essere verificata in concreto la responsabilità dell’incolpato rispetto al comportamento tenuto e all’effettivo rischio antiriciclaggio in relazione alle singole attività compiute, con conseguente annullamento del decreto sanzionatorio per sproporzione della sanzione rispetto al disvalore concreto della condotta quando il rischio risulti inesistente o trascurabile.

Implicazioni per la prassi professionale

Per i professionisti soggetti alla normativa

La decisione offre importanti indicazioni operative per i professionisti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio:

  • Valutazione del rischio specifico. È fondamentale documentare la valutazione del rischio concreto di ciascuna operazione, non limitandosi agli adempimenti formali standardizzati
  • Proporzionalità delle misure. Per le attività a basso rischio può essere sufficiente una verifica semplificata, purché adeguata alle circostanze specifiche
  • Valorizzazione degli elementi oggettivi. La presenza di garanzie oggettive può essere documentata e valorizzata nella valutazione del rischio

Per l’Amministrazione procedente

La sentenza evidenzia la necessità per l’amministrazione di:

  • Valutazione sostanziale. Non limitarsi alla verifica formale degli adempimenti ma considerare il rischio concreto dell’operazione
  • Motivazione rafforzata. Giustificare adeguatamente la sanzione in relazione al rischio specifico e alla lesione del bene tutelato
  • Proporzionalità sanzionatoria. Calibrare le sanzioni considerando il disvalore effettivo della condotta

Evoluzione dell’Orientamento Giurisprudenziale

La decisione si inserisce in un orientamento evolutivo che vede i giudici sempre più attenti alla valutazione sostanziale delle violazioni antiriciclaggio. Come evidenziato dalla giurisprudenza più recente, nella determinazione del quantum sanzionatorio il giudice deve tenere conto dei criteri di proporzionalità, valutando il minimo grado di responsabilità imputabile al trasgressore.

Criteri di valutazione del rischio

Elementi di basso rischio

La sentenza ha identificato specifici elementi che caratterizzano le operazioni a basso rischio:

  • Pendenza di procedimenti giudiziari con parti identificate
  • Intervento di pubblici ufficiali (notai, autorità amministrative)
  • Predisposizione di documentazione completa con dati identificativi
  • Trasparenza delle modalità operative e dei rapporti professionali

Fattori di valutazione

Il Tribunale ha considerato rilevanti:

  • La natura dell’attività professionale svolta
  • Il contesto operativo dell’operazione
  • La presenza di elementi oggettivi di garanzia
  • L’assenza di indicatori di anomalia

Aspetti procedurali e soccombenza

Esito del Giudizio

La sentenza ha visto la soccombenza totale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con annullamento integrale del decreto sanzionatorio e condanna al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente.

Liquidazione delle spese

Il Tribunale ha liquidato le spese in 125 euro per esborsi e 1.800 euro per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, tenendo conto del valore della causa e dell’attività processuale concretamente espletata.

Prospettive Applicative Future

Criteri di valutazione consolidati

La decisione ha consolidato criteri chiari per la valutazione del rischio concreto:

  1. Analisi del contesto operativo – Valutazione delle circostanze specifiche dell’operazione
  2. Presenza di garanzie oggettive – Identificazione di elementi che riducono il rischio
  3. Proporzionalità delle misure – Adeguamento degli adempimenti al rischio effettivo
  4. Lesione del bene tutelato – Verifica dell’effettiva compromissione degli interessi protetti

Bilanciamento degli interessi

La sentenza rappresenta un equilibrato bilanciamento tra:

  • L’esigenza di garantire l’effettività della normativa antiriciclaggio
  • Il principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative
  • La valorizzazione della valutazione sostanziale rispetto a quella formale
  • La tutela dei professionisti da sanzioni sproporzionate

La decisione costituisce quindi un importante precedente per l’applicazione della normativa antiriciclaggio, offrendo agli operatori del settore criteri chiari per la valutazione del rischio concreto delle proprie attività professionali e per l’eventuale opposizione a sanzioni ritenute sproporzionate rispetto al disvalore effettivo delle condotte contestate, confermando che il giudice può annullare integralmente il decreto sanzionatorio quando la violazione formale non comporti una lesione sostanziale del bene giuridico tutelato dalla normativa di prevenzione del riciclaggio.