50 – Antiriciclaggio: i bonifici esteri sono “operazioni a rischio”?

La Corte d’Appello di Roma conferma sanzione per omessa segnalazione di operazioni sospette. Analisi Sent. Corte d’Appello di Roma pubbl. 01/2025.

I fatti della vicenda

La Sentenza Corte d’Appello di Roma del gennaio 2025 ha affrontato un caso emblematico di violazione della normativa antiriciclaggio nel settore bancario.

Un istituto di credito e il responsabile di filiale erano stati sanzionati dal MEF per omessa segnalazione di operazioni sospette relative a un conto corrente intestato a un’impresa individuale operante nell’organizzazione di eventi sportivi. Le operazioni contestate, avvenute tra gennaio e novembre 2015, presentavano caratteristiche anomale che avrebbero dovuto attivare i controlli antiriciclaggio.

Le operazioni sospette non segnalate

Il conto corrente in questione era caratterizzato da un flusso di denaro particolare: bonifici in entrata da due soli soggetti seguiti immediatamente da bonifici in uscita verso due società maltesi per importi sostanzialmente equivalenti.

Inoltre, si registravano frequenti cambi di assegni propri per importi a cifra tonda (1.000 o 1.500 euro), operazioni che la Corte ha ritenuto riconducibili agli indicatori di anomalia della Banca d’Italia.

Le eccezioni sollevate dai ricorrenti

Gli appellanti avevano sollevato diverse eccezioni per contestare la sanzione:

Violazioni procedimentali: lamentavano la mancanza di contraddittorio preventivo prima della contestazione dell’illecito, sostenendo che l’intero procedimento era stato condotto “inaudita altera parte”.

Violazione del termine decadenziale: contestavano l’inosservanza del termine di 90 giorni previsto dall’art. 14 legge n. 689/1981, sostenendo che gli approfondimenti della Guardia di Finanza non avevano arricchito il quadro conoscitivo già disponibile.

Insussistenza dell’obbligo di segnalazione: argomentavano che le operazioni, di entità complessiva modesta (poco più di 250.000 euro), non erano tali da ingenerare sospetti e risultavano coerenti con il profilo del cliente.

Mancata applicazione del minimo edittale: invocavano l’applicazione della sanzione minima introdotta dal D.Lgs. 90/2017.

La decisione della Corte d’Appello

Rigetto delle eccezioni procedimentali

La Corte ha respinto le doglianze relative alle violazioni endoprocedimentali, evidenziando che il procedimento sanzionatorio si conclude con l’emanazione del provvedimento finale, non con la contestazione. Nel caso specifico, sia la banca che il responsabile di filiale si erano avvalsi della facoltà prevista dall’art. 19 legge n. 689/1981 presentando scritti difensivi e richiedendo di essere auditi.

Conferma della tempestività della contestazione

Riguardo al termine decadenziale, la Corte ha aderito al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il dies a quo non coincide con la mera constatazione dei fatti, ma deve tener conto del tempo necessario per tradurre la constatazione in accertamento. La decisione sulla necessità di ulteriori atti istruttori spetta esclusivamente all’organo accertatore.

Sussistenza dell’obbligo di segnalazione

La Corte ha confermato la configurabilità dell’illecito, rilevando che l’operatività del conto corrente presentava elementi sufficienti a far insorgere il sospetto di un uso distorto del sistema bancario per possibili finalità illecite antiriciclaggio.

Le operazioni erano sussumibili nell’indicatore di anomalia 6.2 della Banca d’Italia: “Rapporti intestati a persone fisiche o a imprese con modesta operatività sui quali affluiscono ripetuti o significativi versamenti di contante ovvero accrediti da parte di soggetti diversi, seguiti da disposizioni di pagamento per ammontari complessivi pressoché equivalenti, soprattutto se indirizzati all’estero“.

I principi di diritto stabiliti

Natura preventiva dell’obbligo di segnalazione

La Corte ha ribadito che l’obbligo di segnalazione previsto dall’art. 41 D.Lgs. 231/2007 ha finalità preventiva e cautelare. Non è subordinato alla certezza che il cliente abbia posto in essere operazioni di riciclaggio, essendo sufficiente l’esistenza di un sospetto semplice fondato su un giudizio obiettivo.

Ruolo degli indicatori di anomalia

Gli indicatori di anomalia individuati dalla Banca d’Italia hanno valore esemplificativo e non esaustivo. La loro ricorrenza impone all’intermediario l’attivazione di adeguate forme di approfondimento, ma la loro mancata corrispondenza non esclude automaticamente il carattere sospetto dell’operazione.

Limiti del sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno dell’intermediario costituisce un mero ausilio nell’attività di vigilanza e ha efficacia meramente integrativa. Non dispensa l’intermediario dall’obbligo di compiere una propria autonoma valutazione delle operazioni.

Conferma del trattamento sanzionatorio

La Corte ha confermato la correttezza del trattamento sanzionatorio, applicando il principio del favor rei. La violazione è stata ricondotta all’ipotesi qualificata dell’art. 58 comma 2 D.Lgs. 231/2007 per il carattere plurimo delle operazioni non segnalate e la durata della condotta omissiva.

Tuttavia, applicando la disciplina previgente più favorevole, la sanzione è stata commisurata al 10% del valore complessivo delle operazioni non segnalate, risultando in una sanzione amministrativa pecuniaria congrua rispetto alla gravità della violazione.

Massima giurisprudenziale

In materia di antiriciclaggio, l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette ha finalità preventiva e non richiede la certezza della provenienza delittuosa dei fondi, essendo sufficiente un sospetto semplice basato su elementi oggettivi. Gli indicatori di anomalia della Banca d’Italia hanno valore esemplificativo e la loro ricorrenza impone specifici approfondimenti. Il sistema di controllo interno ha efficacia meramente integrativa e non esonera l’intermediario dalla valutazione autonoma delle operazioni.

Soccombenza e spese processuali

La soccombenza è risultata a carico dei ricorrenti (banca e responsabile di filiale), che sono stati condannati in solido a rifondere al MEF le spese di lite, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. È stato inoltre disposto il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.