- Sentenza: 33 – Sentenza del Tribunale di Roma pubbl. 11/2024
33 – Dottore commercialista. Riluttanza manifestata dal cliente a fornire informazioni.
Dottori commercialisti. Un nuovo orientamento in materia di antiriciclaggio per i professionisti.
Introduzione
La normativa antiriciclaggio rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema di prevenzione dei reati finanziari nel nostro ordinamento. Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto una disciplina organica volta a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, imponendo specifici obblighi a una vasta gamma di soggetti, tra cui i professionisti qualificati.
La sentenza del Tribunale civile di Roma emessa 11/2024 si inserisce in questo contesto normativo, offrendo importanti chiarimenti interpretativi sui presupposti dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e sui criteri di determinazione delle sanzioni amministrative, con particolare riferimento ai professionisti del settore economico-contabile.
La vicenda processuale
La controversia ha avuto origine da un accertamento condotto dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un controllo antiriciclaggio, che ha portato all’irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti di un dottore commercialista per violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo n. 231/2007.
Il caso riguardava la riluttanza manifestata dal cliente del professionista in ordine alle modalità di pagamento di fatture di acquisto per l’ingente importo di oltre un milione di euro. Il professionista aveva omesso di effettuare la prescritta segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), nonostante la presenza di elementi che avrebbero dovuto far sorgere il sospetto di operazioni meritevoli di approfondimento.
La difesa del professionista si era fondata principalmente sull’argomento che il cliente fruiva di un regime di contabilità semplificata, circostanza che, secondo la tesi difensiva, avrebbe dovuto essere considerata esimente rispetto all’obbligo di segnalazione.
I principi di diritto affermati dal Tribunale
L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
Il Tribunale romano ha chiarito che l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo n. 231/2007 sussiste quando i soggetti obbligati “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.
La Corte ha precisato che il sospetto deve essere desunto dalle caratteristiche, entità e natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita l’operazione. Questo approccio conferma l’orientamento giurisprudenziale consolidato che configura l’obbligo di segnalazione come un illecito di pericolo, caratterizzato dall’anticipazione della soglia di tutela in funzione preventiva.
Gli indici di anomalia
Particolare rilevanza assume il riconoscimento da parte del Tribunale che la riluttanza o reticenza del cliente in ordine alle modalità di pagamento di fatture di acquisto per importi ingenti costituisce elemento ragionevolmente idoneo all’insorgenza del sospetto. Tale comportamento integra anche un tipizzato indice di anomalia ai sensi del decreto ministeriale del 16 aprile 2010, che ha individuato specifici indicatori per agevolare l’individuazione di operazioni di riciclaggio.
Questa precisazione risulta di particolare importanza pratica, poiché fornisce ai professionisti un parametro oggettivo per valutare quando sussistano i presupposti per l’obbligo di segnalazione, superando valutazioni meramente soggettive o discrezionali.
L’irrilevanza del regime contabile del cliente
Il Tribunale ha respinto l’argomento difensivo secondo cui il regime di contabilità semplificata adottato dal cliente potesse considerarsi esimente per il professionista. La Corte ha chiarito che, essendo comunque il professionista a conoscenza degli importi fatturati, tale circostanza avrebbe richiesto da parte sua il necessario approfondimento in ordine al pagamento delle fatture.
Questa statuizione evidenzia come l’obbligo di segnalazione non possa essere eluso attraverso il richiamo a particolari regimi contabili o fiscali applicabili al cliente, dovendo il professionista valutare autonomamente la sussistenza di elementi di sospetto sulla base delle informazioni in suo possesso.
Il grado di diligenza richiesto ai professionisti qualificati
Un aspetto di particolare rilievo della decisione riguarda l’affermazione che il professionista qualificato, quale il dottore commercialista, è tenuto ad un elevato grado di diligenza che gli impone adeguate verifiche, particolarmente quando sussistano evidenti motivi di sospetto anche in relazione al valore dell’operazione economica.
Questo principio si inserisce nel più ampio quadro della responsabilità professionale, richiamando l’articolo 2392 del codice civile che impone agli amministratori di adempiere i doveri imposti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Nel caso dei professionisti dell’area economico-contabile, tale standard di diligenza risulta particolarmente elevato in considerazione della loro qualificazione tecnica e della posizione di fiducia che rivestono nei rapporti con la clientela.
L’applicazione del principio del favor rei
Un aspetto di notevole interesse della sentenza riguarda l’applicazione del principio del favor rei in materia di sanzioni amministrative per violazioni della normativa antiriciclaggio. Il Tribunale ha riconosciuto che le modifiche normative introdotte dal decreto legislativo n. 90/2017 all’articolo 58 del decreto legislativo n. 231/2007, avendo riscritto il sistema sanzionatorio in senso potenzialmente più favorevole all’incolpato, devono applicarsi retroattivamente anche ai procedimenti in corso.
Questa statuizione trova fondamento nell’articolo 69 del decreto legislativo n. 231/2007, come modificato dal decreto legislativo n. 90/2017, che ha espressamente previsto l’applicazione retroattiva del trattamento sanzionatorio più favorevole, in deroga al principio del tempus regit actum proprio delle sanzioni amministrative.
L’applicazione del favor rei rappresenta un importante riconoscimento della natura sostanzialmente punitiva delle sanzioni amministrative in materia antiriciclaggio, che giustifica l’estensione di principi tipici del diritto penale anche al settore amministrativo-sanzionatorio.
I criteri di determinazione della sanzione
Il Tribunale ha fornito importanti indicazioni sui criteri da utilizzare per la determinazione della sanzione amministrativa, precisando che deve essere considerato il disvalore della condotta contestata, il contesto di plurime violazioni, la gravità delle stesse e il grado di diligenza esigibile dal professionista particolarmente qualificato.
Questi parametri consentono una graduazione della sanzione che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto, evitando applicazioni meccaniche della normativa e valorizzando invece gli aspetti soggettivi e oggettivi della condotta violativa.
La sentenza ha accolto la domanda subordinata di riduzione della sanzione, applicando il nuovo sistema sanzionatorio introdotto dal decreto legislativo n. 90/2017, più favorevole rispetto alla disciplina previgente.
Massima della Sentenza
La massima di diritto che può essere estratta dalla decisione può essere così formulata:
“In materia di antiriciclaggio, l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dall’art. 41 del d.lgs. n. 231/2007 sussiste quando i soggetti obbligati sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dovendo il sospetto essere desunto dalle caratteristiche, entità e natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita l’operazione. La riluttanza o reticenza del cliente in ordine alle modalità di pagamento di fatture di acquisto per importi ingenti costituisce elemento ragionevolmente idoneo all’insorgenza del sospetto, integrando anche un tipizzato indice di anomalia ai sensi del decreto ministeriale del 16 aprile 2010. Il regime di contabilità semplificata adottato dal cliente non può considerarsi esimente per il professionista, essendo comunque quest’ultimo a conoscenza degli importi fatturati, circostanza che richiede da parte sua il necessario approfondimento in ordine al pagamento delle fatture. Il professionista qualificato, quale il dottore commercialista, è tenuto ad un elevato grado di diligenza che gli impone adeguate verifiche, particolarmente quando sussistano evidenti motivi di sospetto anche in relazione al valore dell’operazione economica. In tema di sanzioni amministrative per violazioni della normativa antiriciclaggio, trova applicazione il principio del favor rei, per cui le modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 90/2017 all’art. 58 del d.lgs. n. 231/2007, avendo riscritto il sistema sanzionatorio in senso potenzialmente più favorevole all’incolpato, devono applicarsi retroattivamente anche ai procedimenti in corso, conformemente a quanto disposto dall’art. 69 del d.lgs. n. 231/2007 come modificato. La determinazione della sanzione deve considerare il disvalore della condotta contestata, il contesto di plurime violazioni, la gravità delle stesse e il grado di diligenza esigibile dal professionista particolarmente qualificato.”
Implicazioni pratiche per i professionisti
La decisione del Tribunale romano offre importanti indicazioni operative per i professionisti soggetti alla normativa antiriciclaggio. In primo luogo, emerge chiaramente che non è possibile invocare circostanze attinenti al regime contabile o fiscale del cliente per giustificare l’omessa segnalazione di operazioni sospette.
I professionisti devono prestare particolare attenzione ai comportamenti dei clienti che manifestino riluttanza o reticenza nelle modalità di pagamento, specialmente quando si tratti di importi significativi. Tale atteggiamento deve essere considerato un campanello d’allarme che impone approfondimenti e, eventualmente, la segnalazione all’UIF.
Il grado di diligenza richiesto ai professionisti qualificati risulta particolarmente elevato, in considerazione della loro preparazione tecnica e della posizione di fiducia che rivestono. Questo comporta l’obbligo di implementare procedure interne adeguate per il rilevamento di operazioni sospette e la formazione continua del personale sui temi antiriciclaggio.
Conclusioni
La sentenza del Tribunale civile di Roma n. 17291 del 13 novembre 2024 rappresenta un importante contributo all’interpretazione della normativa antiriciclaggio, fornendo chiarimenti sui presupposti dell’obbligo di segnalazione e sui criteri di determinazione delle sanzioni amministrative.
La decisione conferma l’orientamento giurisprudenziale che configura l’obbligo di segnalazione come strumento di prevenzione caratterizzato da una soglia di intervento anticipata, non richiedendo la certezza della commissione di reati ma limitandosi al sospetto ragionevole basato su elementi oggettivi.
L’applicazione del principio del favor rei in materia di sanzioni amministrative antiriciclaggio rappresenta un importante riconoscimento della natura sostanzialmente punitiva di tali sanzioni, con conseguente estensione di garanzie tipiche del diritto penale.
Per i professionisti, la sentenza costituisce un monito a prestare la massima attenzione agli obblighi antiriciclaggio, implementando procedure adeguate e mantenendo un elevato standard di diligenza professionale, particolarmente in presenza di elementi che possano far sorgere sospetti sulla regolarità delle operazioni della clientela.