- Sentenza: 37 – Banca. Obbligo di segnalazione operazioni sospette.
37 – Banca. Obbligo di segnalazione operazioni sospette.
Antiriciclaggio: la Corte d’Appello di Roma ribadisce i principi consolidati sull’obbligo di segnalazione – La sentenza n. 283/2025
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 283 del 16 gennaio 2025, ha confermato integralmente la decisione di primo grado in materia di normativa antiriciclaggio, fornendo un quadro giurisprudenziale consolidato sui presupposti dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 231/2007.
Il percorso giudiziario: dalla contestazione amministrativa al giudizio d’appello
La genesi della controversia
La vicenda processuale ha origine da un decreto sanzionatorio emesso dal MEF nei confronti di un direttore di filiale bancaria e della banca stessa per omessa segnalazione di operazioni sospette. Le movimentazioni contestate, effettuate tra gennaio e novembre 2015, riguardavano un importo complessivo di quasi 300.000,00 euro e presentavano caratteristiche di anomalia che, secondo l’amministrazione, avrebbero dovuto attivare l’obbligo di segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria.
L’attività ispettiva della Guardia di Finanza aveva evidenziato operazioni caratterizzate da accrediti di bonifici seguiti da disposizioni di pagamento per ammontari sostanzialmente equivalenti nei giorni immediatamente successivi, con destinazione verso società maltesi, nonché frequenti cambi di assegni propri di importi “a cifra tonda“.
La decisione del Tribunale di Roma
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16281/2021, aveva respinto l’opposizione proposta dai sanzionati, affrontando tre questioni fondamentali:
Tempestività della contestazione: Il Tribunale aveva ritenuto che l’accertamento dovesse considerarsi concluso alla fine del mese di maggio 2017, data della comunicazione della banca alla Guardia di Finanza, rendendo così tempestiva la notificazione del verbale avvenuta nei mesi successivi, nel rispetto del termine di decadenza di 90 giorni previsto dall’art. 14 della legge 689/1981.
Sussistenza della violazione: I giudici di primo grado avevano evidenziato come il complesso delle movimentazioni di denaro, non conforme con la tipologia del rapporto bancario, avrebbe dovuto attivare il doveroso monitoraggio da parte dei soggetti obbligati.
Irrilevanza del sistema di controllo interno: Il Tribunale aveva chiarito che la mancata rilevazione delle operazioni da parte del sistema antiriciclaggio interno alla banca (GIANOS) non aveva carattere esimente, non dispensando l’intermediario dall’obbligo di valutare autonomamente i fatti.
La conferma in appello: principi consolidati e nuove precisazioni
I cinque motivi di appello sistematicamente respinti
La Corte d’Appello ha esaminato e respinto tutti i motivi di gravame articolati dagli appellanti, fornendo importanti chiarimenti sui principi applicabili in materia antiriciclaggio.
Primo motivo – Violazioni procedimentali: La doglianza relativa alla presunta violazione del contraddittorio endoprocedimentale è stata ritenuta infondata. La Corte ha precisato che il procedimento sanzionatorio si conclude con l’emanazione del provvedimento finale, non con la predisposizione dell’atto di contestazione. Nel caso specifico, entrambi i soggetti sanzionati si erano avvalsi della facoltà prevista dall’art. 19 della legge 689/1981, presentando scritti difensivi e richiedendo di essere auditi.
Secondo motivo – Termine di decadenza: La Corte ha confermato l’orientamento consolidato della Cassazione secondo cui il dies a quo per la decorrenza del termine ex art. 14 legge 689/1981 non coincide necessariamente con la mera constatazione dei fatti, ma deve tener conto del tempo necessario per tradurre la constatazione in accertamento attraverso l’attività istruttoria e valutativa necessaria.
Il cuore della decisione: configurabilità dell’illecito
I motivi terzo e quarto dell’appello rappresentano il nucleo centrale della pronuncia, con la Corte che ha fornito importanti precisazioni sui presupposti dell’obbligo di segnalazione.
Natura dell’obbligo di segnalazione: La Corte ha ribadito che l’obbligo previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 231/2007 non è subordinato “all’evidenziazione dalle indagini preliminari dell’operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all’esclusione, in base al loro personale convincimento, dell’estraneità delle operazioni ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio”.
Questo orientamento, perfettamente allineato con la consolidata giurisprudenza di legittimità, sottolinea la finalità preventiva e cautelare della normativa antiriciclaggio. Come evidenziato anche dalla Corte d’Appello di Roma nella sentenza n. 6556/2024, la segnalazione non costituisce una denuncia di fatti penalmente rilevanti, ma una comunicazione finalizzata ad attivare verifiche da parte dell’autorità di vigilanza.
Gli indicatori di anomalia: parametri di valutazione non automatismi
Il ruolo del “decalogo” della Banca d’Italia
Un aspetto particolarmente significativo della pronuncia riguarda il ruolo degli indicatori di anomalia elaborati dalla Banca d’Italia. Nel caso di specie, le operazioni risultavano sussumibili negli indicatori 6.1 e 6.2 della Delibera n. 616 del 24 agosto 2010.
La Corte ha chiarito che la ricorrenza degli indici di anomalia, pur non determinando automatismi, rappresenta un parametro rilevante per valutare la sussistenza dell’obbligo di segnalazione. Come evidenziato nella motivazione, “la ricorrenza degli indicatori di anomalia impone all’operatore dell’intermediario l’effettuazione di specifiche indagini”.
Analisi delle operazioni contestate
La Corte ha condotto un’analisi puntuale delle operazioni oggetto di contestazione, evidenziando diversi profili di anomalia:
Corrispondenza tra entrate e uscite: Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la Corte ha riscontrato “un’effettiva corrispondenza tra le somme accreditate sul conto a mezzo di bonifici, eseguiti peraltro da due soli soggetti, e le somme trasferite nei giorni immediatamente successivi, o a mezzo bonifico, in favore di due sole società estere, aventi sede in Malta”.
Cambio assegni “a me medesimo”: La ricorrenza di plurimi cambi di assegni propri di importo corrispondente a cifra tonda è stata considerata “un ulteriore elemento di sospetto in ordine al reimpiego di denaro di provenienza delittuosa”, riconducibile all’indicatore di anomalia 6.1 del decalogo della Banca d’Italia.
Destinazione verso paesi esteri: La destinazione dei bonifici verso società maltesi, in assenza di documentazione sulla natura delle prestazioni rese, ha costituito un ulteriore elemento di sospetto valutato dalla Corte.
Il sistema di controllo interno: ausilio non esimente
Limiti del sistema GIANOS
Particolare attenzione merita il chiarimento fornito dalla Corte sul ruolo del sistema di controllo interno della banca (GIANOS). La mancata rilevazione delle operazioni da parte di tale sistema non ha carattere esimente, costituendo esso “solamente un ausilio ai fini della valutazione dell’operatività posta in essere” che “non può dunque che esplicare un’efficacia meramente integrativa nel processo valutativo che l’intermediario deve osservare”.
Questo principio, già consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, è stato ribadito anche dalla Cassazione civile con ordinanza n. 29395/2024, che ha chiarito come “tale sistema funge da ausilio nell’attività di vigilanza rimessa all’intermediario finanziario, il quale è comunque chiamato a compiere una propria autonoma valutazione”.
Responsabilità del direttore di filiale
La Corte ha evidenziato che “il responsabile della dipendenza bancaria è tenuto a compiere un’ampia e meticolosa valutazione che gli impone, in presenza di elementi che denotano l’anomalia dell’operazione, un approfondimento la cui omissione non può essere giustificata dal richiamo alla conoscenza personale del soggetto che l’ha posta in essere, ma deve estendersi alla provenienza del denaro, oltre che all’effettiva qualità e capacità economica dell’autore delle operazioni”.
Il principio del favor rei: applicazione concreta
Comparazione tra discipline sanzionatorie
Un aspetto tecnico di particolare interesse riguarda l’applicazione del principio del favor rei introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017.
La Corte ha confermato che, nel caso di specie, risultava più favorevole la disciplina previgente (art. 57 comma 4 del D.Lgs. 231/2007), che comminava una sanzione compresa tra l’1% e il 40% del valore delle operazioni, piuttosto che l’attuale trattamento punitivo stabilito dall’art. 58 comma 2 (sanzione da 30.000 a 300.000 euro).
La sanzione applicata, pari al 10% del valore complessivo delle operazioni non segnalate (27.431 euro), è stata ritenuta congrua in considerazione della non elevata gravità della violazione e della personalità del trasgressore.
Orientamenti giurisprudenziali consolidati
Coerenza con la giurisprudenza di legittimità
La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 819/2025, ha ribadito che “l’obbligo di segnalazione non è subordinato all’evidenziazione di un quadro indiziario di riciclaggio né all’esclusione dell’estraneità delle operazioni ad attività delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sull’idoneità delle operazioni ad essere strumento di elusione delle disposizioni antiriciclaggio”.
Evoluzione normativa e giurisprudenziale
L’orientamento consolidato dalla Corte d’Appello trova conferma anche in altre recenti decisioni. La sentenza n. 2105/2025 ha chiarito che “configurano anomalie oggettive idonee a fondare l’obbligo di segnalazione i considerevoli importi delle operazioni, la pluralità e reiterazione nel tempo degli accrediti, le causali non sufficientemente circostanziate”.
Implicazioni operative per gli intermediari finanziari
Valutazione ex ante delle operazioni
La decisione della Corte d’Appello fornisce importanti indicazioni operative per gli intermediari finanziari. Gli operatori devono effettuare una valutazione prognostica basata sugli elementi disponibili al momento dell’operazione, senza poter fare affidamento su giustificazioni fornite successivamente.
Approfondimenti necessari
In presenza di elementi di anomalia, è necessario attivare specifiche forme di approfondimento, “quanto meno attraverso la richiesta al correntista di fornire ulteriori elementi informativi”. Questo principio è stato ribadito anche dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 19364/2024, che ha evidenziato come l’art. 18 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 231/2007 imponga un “controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata”.
Limiti della conoscenza personale
La conoscenza personale del cliente non può giustificare l’omissione degli approfondimenti necessari, dovendo la valutazione estendersi “alla provenienza del denaro, oltre che all’effettiva qualità e capacità economica dell’autore delle operazioni”.
Massima di diritto e principi consolidati
Formulazione della massima
La sentenza n. 283/2025 può essere massimata nei seguenti termini:
“In materia di antiriciclaggio, l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dall’art. 41 del D.Lgs. n. 231/2007 non è subordinato alla certezza o alla diretta conoscenza che il cliente abbia posto in essere operazioni finalizzate al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, essendo sufficiente l’esistenza di un sospetto semplice basato sulla valutazione dei connotati oggettivi dell’operazione e dei profili soggettivi del cliente. Il responsabile della dipendenza bancaria è tenuto a compiere un’ampia e meticolosa valutazione che gli impone, in presenza di elementi che denotano l’anomalia dell’operazione, un approfondimento la cui omissione non può essere giustificata dal richiamo alla conoscenza personale del soggetto che l’ha posta in essere. La ricorrenza degli indicatori di anomalia di cui al Provvedimento della Banca d’Italia impone all’operatore dell’intermediario l’effettuazione di specifiche indagini. Il sistema di controllo interno della banca costituisce solamente un ausilio ai fini della valutazione dell’operatività posta in essere e non può esplicare efficacia esimente.”
Coerenza sistematica
Questo orientamento si inserisce coerentemente nel quadro normativo delineato dal D.Lgs. 231/2007 e dalle successive modifiche apportate dal D.Lgs. 90/2017, confermando l’approccio preventivo e cautelare della normativa antiriciclaggio.
Prospettive future e considerazioni conclusive
Evoluzione del quadro normativo
La sentenza si colloca in un momento di particolare evoluzione del quadro normativo antiriciclaggio, con l’introduzione di nuovi obblighi e l’affinamento degli strumenti di controllo. L’orientamento consolidato dalla Corte d’Appello fornisce agli operatori del settore parametri chiari per l’adempimento degli obblighi normativi.
Bilanciamento di interessi
La decisione sottolinea come la normativa antiriciclaggio richieda agli intermediari finanziari un approccio proattivo nella valutazione delle operazioni, basato su criteri oggettivi e sulla considerazione degli indicatori di anomalia elaborati dalle autorità di vigilanza, senza tuttavia creare automatismi che potrebbero compromettere la necessaria valutazione caso per caso.
Tutela dei diritti procedimentali
L’orientamento consolidato dalla Corte d’Appello, in linea con la giurisprudenza di legittimità, fornisce agli operatori del settore parametri chiari per l’adempimento degli obblighi normativi, bilanciando le esigenze di prevenzione del riciclaggio con la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento sanzionatorio.
La sentenza n. 283/2025 rappresenta, in definitiva, un importante tassello nell’evoluzione giurisprudenziale in materia antiriciclaggio, confermando l’approccio rigoroso ma equilibrato nell’interpretazione degli obblighi di segnalazione e fornendo agli intermediari finanziari una guida autorevole per l’adempimento delle proprie responsabilità normative.