- Sentenza: 1 – Sentenza del Tribunale di Roma pubbl. 11/2024
1 – Corte d’Appello di Roma stabilisce i limiti dell’obbligo di segnalazione per i Commercialisti. Sent. 04/2025
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza aprile 2025, ha stabilito un importante precedente in materia di antiriciclaggio, chiarendo definitivamente che l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette è funzionale esclusivamente alla prevenzione del riciclaggio e presuppone necessariamente la commissione di un reato sotteso all’operazione non segnalata. La decisione ha accolto l’appello di un commercialista, riducendo significativamente la sanzione e condannando il MEF alle spese di giudizio.
I fatti alla base della controversia
La vicenda ha origine da un’attività di assistenza professionale prestata da un commercialista nella costituzione di trust da parte di soggetti esponenti di società in liquidazione o prossime al fallimento. Il professionista aveva omesso di segnalare operazioni considerate sospette dall’autorità di controllo, consistenti nella segregazione di parte del patrimonio attraverso la costituzione di vincoli di destinazione su patrimoni autonomi rispetto a quello del debitore.
Il decreto sanzionatorio contestava specificamente la violazione dell’articolo 41 del D.Lgs. 231/2007 per omessa segnalazione di operazioni sospette, irrogando una sanzione di 59.000 euro. L’amministrazione sosteneva che le operazioni erano connotate da elementi di anomalia idonei a generare il sospetto che con tali operazioni potesse essere realizzato un impiego illecito del denaro, non confacente all’obbligo di mantenimento della garanzia patrimoniale generica ex articolo 2740 del codice civile.
Il primo grado di giudizio
Il Tribunale di primo grado aveva parzialmente accolto l’opposizione del commercialista, riducendo la sanzione da 59.000 a 30.000 euro ma confermando sostanzialmente l’illecito. Il giudice di prime cure aveva ritenuto che sussistessero elementi idonei a ingenerare il sospetto che la segregazione di parte del patrimonio e la costituzione di vincoli di destinazione non fossero conformi all’obbligo di mantenimento della garanzia patrimoniale generica.
La decisione di primo grado si era fondata su un’interpretazione estensiva della normativa antiriciclaggio, ritenendo che l’obbligo di segnalazione dovesse scattare ogniqualvolta si fosse in presenza di operazioni connotate da elementi di anomalia idonee a generare anche solo il sospetto di un impiego illecito del denaro, indipendentemente dalla configurazione tecnica del riciclaggio in senso stretto.
Lo Svolgimento della vertenza in Corte d’Appello
L’Appello del Commercialista
Il commercialista ha proposto appello principale contestando la decisione di primo grado su diversi profili. In particolare, ha sostenuto che l’autorità giudiziaria aveva espressamente escluso che i beni oggetto delle operazioni censurate provenissero da attività criminosa, circostanza che doveva escludere l’obbligo di segnalazione. Ha inoltre evidenziato che i beni conferiti nei trust avevano provenienza certamente lecita, essendo stati acquisiti mediante successione mortis causa, liberalità o compravendita in epoca risalente.
L’appellante ha sottolineato che l’indicazione quali beneficiari dei trust degli stretti congiunti dei disponenti, soggetti estranei al management delle società fallite, evidenziava la finalità di protezione del patrimonio personale da eventuali azioni di responsabilità, confermando l’estraneità dell’operazione rispetto al perimetro applicativo delle norme antiriciclaggio.
L’Appello incidentale del MEF
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto appello incidentale chiedendo la conferma della sanzione originaria di 59.000 euro. L’amministrazione ha sostenuto che l’interpretazione ampia ed estensiva della normativa antiriciclaggio, fornita dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, consentiva di evincere che l’obbligo di segnalazione non doveva ritenersi ancorato ad operazioni di riciclaggio stricto sensu intese, ma doveva essere imposto ogniqualvolta si fosse in presenza di operazioni connotate da elementi di anomalia.
Il MEF ha argomentato che dietro lo schermo societario era in realtà celata la famiglia dei disponenti e che le condizioni per l’obbligo di segnalazione erano integrate dalla presenza di elementi idonei ad ingenerare il sospetto di operazioni non confacenti all’obbligo di mantenimento della garanzia patrimoniale generica.
La decisione della Corte d’Appello
Principi stabiliti dalla Corte
La Corte d’Appello di Roma ha accolto l’appello principale del commercialista, stabilendo principi fondamentali per l’interpretazione della normativa antiriciclaggio. Il collegio ha chiarito che l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette è funzionale esclusivamente alla prevenzione del riciclaggio, dell’autoriciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e non può essere esteso alla tutela della garanzia patrimoniale generica.
La sentenza ha precisato che la normativa antiriciclaggio presuppone necessariamente la commissione di un reato sotteso all’operazione non segnalata, il cui profitto sia suscettibile di essere occultato e reimpiegato mediante l’operazione sospetta. Questo requisito non ricorre negli atti dispositivi meramente elusivi della garanzia patrimoniale dei creditori.
Esclusione dell’obbligo di segnalazione
La Corte ha stabilito che non sussiste obbligo di segnalazione quando l’autorità giudiziaria abbia espressamente escluso che i beni oggetto delle operazioni censurate provenissero da attività criminosa o da partecipazione a tale attività. Questa esclusione opera anche quando le operazioni consistano nella costituzione di trust da parte di soggetti esponenti di società in liquidazione o prossime al fallimento.
Il collegio ha evidenziato che la mera circostanza che i disponenti rivestano cariche sociali in società dichiarate fallite successivamente alla costituzione dei trust non integra di per sé elemento idoneo a generare il sospetto di riciclaggio quando i beni conferiti abbiano provenienza certamente lecita.
Distinzione tra revocatoria e riciclaggio
Un aspetto cruciale della decisione riguarda la distinzione tra atti assoggettabili a revocatoria e operazioni di riciclaggio. La Corte ha chiarito che gli atti assoggettabili a revocatoria ordinaria o fallimentare sono totalmente estranei al campo di applicazione della normativa antiriciclaggio, la quale richiede la sussistenza di elementi oggettivi che consentano di ipotizzare la provenienza illecita dei beni oggetto di trasferimento.
La sentenza ha precisato che l’interpretazione estensiva della normativa antiriciclaggio non può spingersi fino a ricomprendere operazioni meramente elusive della garanzia patrimoniale, dovendo rimanere ancorata alla ratio preventiva del riciclaggio di proventi di reato.
Massimizzazione della Sentenza
Principi di diritto consolidati
La sentenza ha consolidato principi fondamentali per l’applicazione della normativa antiriciclaggio:
Finalità specifica della Normativa: l’obbligo di segnalazione è funzionale esclusivamente alla prevenzione del riciclaggio, dell’autoriciclaggio e del finanziamento del terrorismo, non potendo essere esteso ad altre finalità di tutela.
Necessità del reato presupposto: la normativa antiriciclaggio presuppone necessariamente la commissione di un reato sotteso all’operazione non segnalata, con profitti suscettibili di essere occultati e reimpiegati.
Provenienza lecita dei beni: quando i beni abbiano provenienza certamente lecita, acquisiti mediante successione, liberalità o compravendita in epoca risalente, non può configurarsi obbligo di segnalazione.
Estraneità della revocatoria: gli atti assoggettabili a revocatoria ordinaria o fallimentare sono estranei al campo di applicazione della normativa antiriciclaggio.
Criteri applicativi
La decisione ha fornito criteri applicativi specifici per i professionisti:
Valutazione della provenienza: è essenziale verificare la provenienza dei beni oggetto delle operazioni, distinguendo tra provenienza lecita e illecita.
Finalità dell’operazione: deve essere valutata la finalità specifica dell’operazione, distinguendo tra protezione patrimoniale lecita e occultamento di proventi illeciti.
Elementi oggettivi: devono sussistere elementi oggettivi che consentano di ipotizzare la provenienza illecita dei beni, non essendo sufficienti mere anomalie formali.
Esito della causa e spese di lite
Vittoria del Commercialista
La Corte d’Appello ha accolto l’appello principale del commercialista, riducendo la sanzione da 30.000 euro (come determinata in primo grado) a un importo ancora inferiore, applicando i principi del favor rei e della proporzionalità. La decisione ha rappresentato una vittoria significativa per il professionista, che ha visto riconosciute le proprie ragioni sia sul piano sostanziale che procedurale.
Condanna del MEF alle spese
Il MEF è stato condannato al rimborso delle spese di lite sia del primo grado che del grado di appello. La Corte ha liquidato le spese in favore del commercialista secondo i parametri del D.M. 55/2014, riconoscendo la fondatezza dell’opposizione e dell’appello proposti dal professionista.