34 – Compro oro: necessità di effettuare l’adeguata verifica

03 Agosto 2025
Avvocato Andrea Iaretti
  • Sentenza: 34 – Compro oro e necessità di effettuare l’adeguata verifica – Sent. Trib. Roma pubbl. 10/2022

Compro Oro e antiriciclaggio: la Sentenza del Tribunale di Roma che chiarisce gli obblighi di segnalazione

Introduzione

La normativa antiriciclaggio rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema di prevenzione dei reati finanziari nel nostro ordinamento. Particolare attenzione merita l’applicazione di tale disciplina agli operatori del settore oro e metalli preziosi, categoria professionale che per la natura stessa della propria attività si trova esposta a rischi specifici di utilizzo improprio dei canali commerciali per finalità illecite.

La sentenza del Tribunale civile di Roma pubblicata 10/2022 offre un contributo significativo alla comprensione degli obblighi che gravano sui compro oro in materia di segnalazione delle operazioni sospette, delineando con chiarezza i parametri di valutazione che devono guidare questi operatori nell’adempimento dei propri doveri normativi.

La vicenda processuale

La controversia trae origine da un controllo antiriciclaggio condotto dal Nucleo di Polizia economico finanziaria nei confronti di una società operante nel settore del commercio all’ingrosso di rottami in oro, regolarmente iscritta nel registro degli operatori professionali tenuto dalla Banca d’Italia e nell’albo dell’Organismo Agenti e Mediatori. L’attività ispettiva, relativa al periodo compreso tra gennaio 2016 e luglio 2018, aveva portato alla luce alcune operazioni che, secondo l’ente accertatore, avrebbero dovuto essere segnalate all’Unità di Informazione Finanziaria.

Le operazioni contestate presentavano caratteristiche specifiche che avevano attirato l’attenzione degli ispettori. Da un lato, si registravano vendite di oro e preziosi effettuate da quattro clienti residenti nel medesimo indirizzo, concentrate in un arco temporale di soli trenta giorni. Dall’altro, emergevano transazioni riconducibili a un soggetto gravato da precedenti penali specifici per riciclaggio e destinatario di provvedimenti di sequestro finalizzati alla confisca.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, valutate le risultanze dell’accertamento e disattese le argomentazioni difensive presentate in sede di contraddittorio, aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000,00 euro, applicata in solido al legale rappresentante della società e all’ente stesso.

Le argomentazioni delle parti

La difesa aveva articolato la propria strategia processuale su diversi fronti, contestando innanzitutto l’applicabilità degli indicatori generali di anomalia previsti dal decreto del Ministero dell’Interno del 17 febbraio 2011 agli operatori compro oro. Secondo questa impostazione, tali indicatori sarebbero stati concepiti esclusivamente per intermediari finanziari, banche e professionisti, non estendendosi ai commercianti di metalli preziosi.

Inoltre, si sosteneva che la mera sussistenza di uno o più indicatori di anomalia non comportasse automaticamente l’obbligo di segnalazione, richiedendo invece una valutazione complessiva degli elementi raccolti nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela. Nel caso specifico, le operazioni contestate non avrebbero destato alcun sospetto ragionevole: quelle relative ai quattro clienti per il modico valore complessivo e l’assenza di collegamenti evidenti tra i soggetti, quelle riferite al cliente con precedenti penali per l‘ignoranza dell’operatore circa tali circostanze.

Particolare enfasi veniva posta sull’argomento secondo cui l’obbligo di adeguata verifica della clientela non si applicherebbe ai compro oro, tenuti alla sola identificazione del cliente attraverso l’acquisizione delle generalità e della copia del documento di riconoscimento.

Il Ministero, dal canto suo, eccepiva la tardività dell’opposizione e ne sosteneva l’infondatezza nel merito, rivendicando la piena legittimità del decreto sanzionatorio emesso.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Roma ha respinto integralmente l’opposizione, confermando la legittimità della sanzione irrogata attraverso un’analisi articolata che tocca i nodi fondamentali della disciplina antiriciclaggio applicata al settore dei metalli preziosi.

L’applicabilità della normativa antiriciclaggio

Il primo aspetto affrontato dalla decisione riguarda la natura giuridica dell’attività svolta dalla società. Il Tribunale chiarisce inequivocabilmente che gli operatori professionali in oro, in quanto iscritti nel registro tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi della legge 17 gennaio 2000 n. 7, sono soggetti obbligati all’osservanza della disciplina antiriciclaggio. Tale qualificazione deriva direttamente dalla previsione normativa che include espressamente questa categoria tra i destinatari degli obblighi di prevenzione.

La natura preventiva dell’obbligo di segnalazione

La sentenza dedica particolare attenzione alla finalità dell’obbligo di segnalazione, evidenziando come questo risponda a esigenze cautelari e di prevenzione. Non si richiede la certezza che il cliente abbia realizzato operazioni finalizzate al riciclaggio di beni di provenienza illecita, essendo sufficiente l’esistenza di un sospetto semplice ma giustificato dalle circostanze del caso concreto, conoscibili mediante l’adozione degli accorgimenti esigibili dall’obbligato.

Questa impostazione trova conferma nella consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come l’obbligo di segnalazione non sia subordinato all’accertamento di un quadro indiziario di riciclaggio né all’esclusione dell’estraneità delle operazioni ad attività delittuose, ma si fondi sull’idoneità delle operazioni ad essere strumento di elusione delle disposizioni antiriciclaggio.

I parametri di valutazione del sospetto

Il Tribunale delinea con precisione i criteri che devono guidare l’operatore nella valutazione delle operazioni. Il sospetto deve risultare da una valutazione che tenga conto degli elementi oggettivi riferibili all’operazione contestata, quali l’entità o la natura delle operazioni, del loro collegamento o frazionamento nel tempo, nonché dei profili soggettivi del cliente, come la capacità economica e l’attività svolta, e di ogni altra circostanza conosciuta dal soggetto obbligato in ragione delle funzioni esercitate.

L’analisi delle operazioni contestate

Relativamente alle operazioni oggetto di contestazione, il Tribunale conduce un’analisi puntuale che evidenzia la sussistenza degli elementi di sospetto.

Per quanto concerne le vendite effettuate dai quattro clienti residenti nel medesimo indirizzo, la decisione sottolinea come l’identità della residenza fosse una circostanza ragionevolmente conoscibile da parte dell’operatore, considerato che le operazioni erano state effettuate presso lo stesso punto operativo in un ristretto arco temporale. La varietà dei beni oggetto delle compravendite e il loro modico valore, lungi dal costituire elementi rassicuranti, rappresentano secondo la comune esperienza fattori che possono generare il sospetto che le cose ricevute non potessero essere possedute legittimamente da chi le offriva.

L’operatore avrebbe dovuto percepire l’anomalia delle operazioni realizzate e interrogarsi sulle ragioni della loro esecuzione nonché sulla natura del legame che univa i clienti.

Quanto alle operazioni riferite al cliente con precedenti penali, il Tribunale respinge l’argomentazione secondo cui tali circostanze non erano note all’operatore. La normativa prevede infatti che l’operatore sia tenuto a valutare le operazioni che presentano profili di eventuale anomalia anche in assenza di un impulso proveniente da collaboratori o dipendenti.

Le carenze organizzative

La sentenza evidenzia inoltre come l’omessa segnalazione delle operazioni anomale sia frutto anche del carente contesto organizzativo della società ricorrente, caratterizzato dall’assenza di procedure dirette a garantire un pur minimo approfondimento del profilo soggettivo dei clienti nonché da monitoraggi sulla frequenza delle operazioni di singoli clienti condotti solo su un ristretto arco temporale. Una policy adeguata in tema di antiriciclaggio avrebbe consentito l’individuazione delle criticità delle operazioni non segnalate, eseguite in un arco temporale di cinque mesi.

Le implicazioni sistematiche

La decisione del Tribunale di Roma assume particolare rilevanza per diverse ragioni che trascendono il caso specifico, offrendo indicazioni preziose per l’intera categoria degli operatori del settore oro e metalli preziosi.

L’estensione degli obblighi antiriciclaggio

La sentenza chiarisce definitivamente che gli operatori compro oro sono pienamente soggetti alla disciplina antiriciclaggio, dissipando eventuali dubbi interpretativi circa l’applicabilità degli indicatori di anomalia previsti dalla normativa ministeriale. Tale principio trova conferma nella più recente giurisprudenza, che ha ribadito come l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non sia subordinato all’evidenziazione di un quadro indiziario di riciclaggio ma si fondi su un giudizio obiettivo sull’idoneità delle operazioni ad essere strumento di elusione delle disposizioni antiriciclaggio.

La diligenza professionale richiesta

La decisione delinea uno standard di diligenza professionale particolarmente elevato per gli operatori del settore. Non è sufficiente limitarsi alla mera identificazione del cliente attraverso l’acquisizione delle generalità e del documento di riconoscimento, ma è necessario sviluppare una capacità di analisi che consenta di cogliere gli elementi di anomalia delle operazioni.

Questo orientamento si inserisce nel più ampio contesto giurisprudenziale che richiede agli operatori qualificati un grado di diligenza superiore a quello ordinario, come evidenziato dalla giurisprudenza che ha stabilito come il professionista qualificato sia tenuto ad un elevato grado di diligenza che gli impone adeguate verifiche, particolarmente quando sussistano evidenti motivi di sospetto.

L’importanza dell’organizzazione interna

La sentenza sottolinea l’importanza di dotarsi di un’organizzazione interna adeguata per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Non è sufficiente affidarsi alla sensibilità del singolo operatore, ma è necessario implementare procedure sistematiche che consentano il monitoraggio delle operazioni e l’approfondimento del profilo della clientela.

Le massime di diritto

Dalla sentenza in esame possono essere estratte le seguenti massime di diritto:

In materia di antiriciclaggio, gli operatori professionali in oro iscritti nel registro tenuto dalla Banca d’Italia sono soggetti obbligati all’osservanza della disciplina antiriciclaggio e all’applicazione degli indicatori di anomalia previsti dal decreto del Ministero dell’Interno del 17 febbraio 2011.

L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette risponde a esigenze cautelari e di prevenzione, non richiedendo la certezza che il cliente abbia realizzato operazioni finalizzate al riciclaggio, ma essendo sufficiente l’esistenza di un sospetto semplice ma giustificato dalle circostanze del caso concreto, conoscibili mediante l’adozione degli accorgimenti esigibili dall’obbligato.

Il sospetto deve risultare da una valutazione che tenga conto degli elementi oggettivi riferibili all’operazione contestata, del loro collegamento o frazionamento nel tempo, dei profili soggettivi del cliente e di ogni altra circostanza conosciuta dal soggetto obbligato in ragione delle funzioni esercitate.

Costituiscono elementi di anomalia idonei a generare l’obbligo di segnalazione le operazioni effettuate da più clienti residenti nel medesimo indirizzo in un ristretto arco temporale, la varietà dei beni oggetto delle compravendite anche se di modico valore, e le operazioni poste in essere da soggetti con precedenti penali specifici per riciclaggio.

L’omessa segnalazione delle operazioni anomale può derivare anche da carenze organizzative caratterizzate dall’assenza di procedure dirette a garantire l’approfondimento del profilo soggettivo dei clienti e il monitoraggio della frequenza delle operazioni.

Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Roma rappresenta un contributo significativo alla definizione del quadro normativo applicabile agli operatori del settore oro e metalli preziosi. La decisione chiarisce inequivocabilmente che questi soggetti sono pienamente inseriti nel sistema di prevenzione antiriciclaggio e devono adeguare le proprie procedure operative agli standard richiesti dalla normativa.

L’orientamento espresso dal Tribunale si inserisce nel più ampio contesto della giurisprudenza che ha progressivamente innalzato il livello di diligenza richiesto agli operatori economici nell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Come evidenziato dalla recente giurisprudenza di merito, l’obbligo di segnalazione richiede un’ampia ed approfondita valutazione che non può essere omessa e deve estendersi alla provenienza del denaro oltre che all’effettiva qualità e capacità economica dell’autore delle operazioni.

La decisione assume particolare rilevanza anche sotto il profilo della prevenzione, evidenziando come un’adeguata organizzazione interna rappresenti un elemento essenziale per l’efficace adempimento degli obblighi normativi. Gli operatori del settore sono chiamati a implementare procedure sistematiche che consentano non solo l’identificazione della clientela, ma anche il monitoraggio continuativo delle operazioni e l’approfondimento dei profili di rischio.

In definitiva, la sentenza contribuisce a delineare un quadro normativo più chiaro e definito per un settore che, per la natura stessa dell’attività svolta, richiede particolare attenzione nella prevenzione dei fenomeni di riciclaggio.

L’orientamento espresso dal Tribunale di Roma rappresenta un punto di riferimento importante per tutti gli operatori del settore, chiamati ad adeguare le proprie procedure operative agli standard di diligenza professionale richiesti dall’ordinamento.