Sanzioni per la violazione dell’obbligo di segnalazione circa i limiti di utilizzo del denaro contante.
L’art. 51 del d.lgs. n. 231/2007, nella versione in vigore attualmente, prevede che i professionisti (Dottori commercialisti, società di servizi contabili, consulenti del lavoro, revisori contabili, avvocati, notai) che, nell’esercizio della loro attività, vengano a conoscenza di violazioni concernenti la limitazione all’uso del denaro contante, devono darne comunicazione entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza. La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale.
La contestazione di tali infrazioni ai professionisti è di pertinenza della Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) competente per territorio:
Area Nord-Ovest (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia)
Area Nord-Est (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige)
Area Centro-Nord (Emilia Romagna, Toscana, Marche)
Area Centro-Sardegna (Lazio, Umbria, Sardegna)
Area Sud-Ovest (Campania, Basilicata)
Area Sud-Adriatica (Puglia, Abruzzo, Molise)
Area Sud-Sicilia (Sicilia, Calabria)
Ai professionisti, che si rendono responsabili della mancata segnalazione come previsto dal d.lgs. 231/2007 all’art. 63 co.5, può essere applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 15.000,00 euro; in questo caso, la somma di euro 3.000,00 rappresenta il minimo edittale e non è oblazionabile.
Infine, la violazione delle disposizioni generali sull’utilizzo del contante è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro, come indicato dall’art.63 co.1. Alla violazione relativa al limite all’utilizzo del denaro contante è applicabile l’istituto dell’oblazione, che ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo (minimo che nel caso concreto è pari a 3.000,00 euro).