Ambito giuridico e responsabilità penali
L’ordinamento giuridico italiano prevede specifiche fattispecie di reato associate a condotte dolose o con colpa grave, in particolare nel contesto della gestione dei dati relativi ai clienti e alle prestazioni professionali. Tali violazioni non solo compromettono l’integrità delle informazioni, ma comportano anche gravi implicazioni penali per i soggetti coinvolti.
In primo luogo, la falsificazione di dati e informazioni riguardanti il cliente, il titolare effettivo, l’esecutore, nonché lo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, è sanzionata severamente. La legge stabilisce pene detentive comprese tra sei mesi e tre anni, accompagnate da una multa da 10.000,00 a 30.000,00 euro. Tale previsione normativa mira a scoraggiare comportamenti fraudolenti che possano compromettere la trasparenza e l’affidabilità del sistema economico.
In un’ottica analoga, l’utilizzo e la comunicazione di dati falsi, concernenti le stesse categorie di informazioni, sono puniti con le medesime sanzioni. È importante sottolineare che, qualora la violazione configuri un reato di maggiore gravità, le pene possono essere ulteriormente aggravate, tenendo conto della gravità dell’illecito e delle sue conseguenze.
Un ulteriore aspetto critico riguarda l’acquisizione e la conservazione di dati e informazioni false. Anche questa condotta è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una sanzione pecuniaria da 10.000,00 a 30.000,00 euro. Ciò evidenzia l’attenzione del legislatore nel garantire la veridicità e l’affidabilità delle informazioni trattate da professionisti e imprese.
Infine, è prevista una pena specifica per la violazione del divieto di comunicazione delle segnalazioni di operazioni sospette. La divulgazione del contenuto di tali segnalazioni, sia nei confronti del soggetto interessato sia verso terzi, è punita con la reclusione da sei mesi a un anno e con una multa da 5.000,00 a 30.000,00 euro. Tale disposizione è fondamentale per preservare l’efficacia delle misure di prevenzione nel contrasto al riciclaggio di denaro e alla criminalità finanziaria.
Schemi, comunicazioni e indicatori di anomalia
I modelli e gli schemi di condotta anomala, così come gli indicatori di anomalia previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010 (in vigore dal 7 maggio 2010), costituiscono strumenti utili per agevolare l’attività investigativa dei soggetti obbligati.
Tali strumenti, pur essendo essenziali per orientare l’analisi di attività di natura incerta, non devono essere applicati in modo eccessivamente rigido né considerati esaustivi rispetto all’intera gamma di possibili attività illecite. Infatti, è impossibile stabilire a priori tutte le potenziali operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento, diretto o indiretto, del terrorismo.
La mera presenza di una o più anomalie tra gli indicatori non è sufficiente a determinare l’esistenza di fondati motivi di sospetto, che devono invece basarsi su valutazioni accurate e ponderate, informate da tutti i dati disponibili ai soggetti obbligati.
Gli indicatori di anomalia si configurano come un elenco illustrativo di comportamenti dei clienti che possono essere considerati anomali e che potrebbero indicare potenziali attività illecite in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Essi riducono i margini di incertezza legati a valutazioni soggettive e contribuiscono al corretto adempimento degli obblighi di segnalazione; inoltre, costituiscono la base delle presunzioni di violazione contestate dagli ispettori.
Gli schemi e modelli di condotte anomale, predisposti e diffusi dall’UIF, completano gli indicatori e rappresentano esempi di condotte ricorrenti e diffuse riscontrate in ambiti specifici.
Con provvedimento del 12 maggio 2023, l’UIF ha pubblicato 34 nuovi indicatori di anomalia, ulteriormente suddivisi in sub-indici, finalizzati all’individuazione delle operazioni sospette, entrati in vigore dal 1° gennaio 2024.
Segnalazioni di operazioni sospette
L’art. 35 del D.Lgs. n. 231/2007 impone a una vasta gamma di soggetti — tra cui intermediari bancari e finanziari, altri professionisti finanziari e non finanziari, operatori del gioco, depositari centrali di titoli — l’obbligo di informare l’UIF mediante segnalazione di operazione sospetta, qualora “sappiano, sospettino o abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero che i fondi, a prescindere dal loro importo, provengano da attività criminosa”.
Il sospetto può derivare dalla natura delle operazioni, dal loro frazionamento o da qualsiasi altra circostanza conosciuta dai segnalanti in ragione delle loro funzioni, e deve basarsi su una valutazione complessiva delle informazioni disponibili, sia oggettive che soggettive.
L’obbligo di segnalazione non si applica ai professionisti per le informazioni ricevute dai clienti nell’ambito dell’esame della loro posizione giuridica o nello svolgimento dei compiti di difesa o rappresentanza in procedimenti giudiziari, anche mediante accordi negoziali assistiti da avvocati, nonché per le informazioni ricevute prima, durante o dopo tali procedimenti.
Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente, possibilmente anche prima dell’esecuzione dell’operazione. Esse vengono trasmesse all’UIF in via elettronica attraverso il portale INFOSTAT-UIF e sono suddivise in quattro sezioni:
-
Dati della comunicazione, con informazioni identificative e caratterizzanti la segnalazione e il soggetto segnalante;
-
Informazioni sulle operazioni, soggetti, rapporti e collegamenti tra loro;
-
Elementi descrittivi liberi sulle motivazioni del sospetto;
-
Eventuali documenti allegati.
Ricevuta la segnalazione, l’UIF effettua analisi finanziarie basate su studi propri, ispezioni, informazioni di archivio e dati ricevuti da altre autorità. I risultati vengono trasmessi a forze di polizia, autorità di vigilanza, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Le segnalazioni connesse a profili di rischio vengono inoltrate alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) per i successivi accertamenti.
Contatti
📞 0163 832 370
📞 0163 823 610
Dove siamo
Studio legale e commerciale (solo su appuntamento)
13045 Gattinara (Vercelli)
C.so Garibaldi 138