REGOLAMENTAZIONE RILEVANTE

Scritto da Normativa Attinente il 5 maggio 2023.

Legislazione antiriciclaggio in vigore in Italia

CNF. Regole tecniche antiriciclaggio

Commercialisti. Linee guida CNDCEC, febbraio 2021

Commercialisti. Linee guida CNDCEC, luglio 2011

Commercialisti. Regole tecniche CNDCEC, gennaio 2019

Comunicazione UIF 10.11.2020. Operazioni connesse a reati fiscali

Consulenti del lavoro. Circolare di autoregolamentazione 07.09.2022

Indicatori di anomalia intermediari 24.08.2010

Ministero dell’Economia e delle Finanze. Circolare contenente istruzioni operative per procedura n. DT 56499 del 17-06-2022

Pubblicazioni notarili. Regole tecniche

Schema sanzionatorio

Ufficio notarile 01.03.2023 titolare effettivo

UIF-12-5-2023-nuovi-indicatori-di-anomalia


Legislazione nazionale antiriciclaggio – Decreto Legislativo 231/2007 >>

La normativa antiriciclaggio italiana si conforma alle direttive europee e al diritto internazionale. La disciplina è fondata sul Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, che ha recepito le direttive europee (2005/60/CE, UE 2015/849, UE 2018/843). Per quanto riguarda il contrasto al finanziamento delle organizzazioni terroristiche e dei Paesi considerati minacce alla sicurezza globale, il riferimento legislativo è il Decreto Legislativo n. 109 del 22 giugno 2007.

Queste fonti normative sono state successivamente modificate dal Decreto Legislativo n. 125 del 4 ottobre 2019, che contiene disposizioni correttive in conformità con la Quinta Direttiva Antiriciclaggio (2018/843).

Secondo la normativa UE, il D.lgs. 231/2007 ha introdotto il concetto di autoriciclaggio, ossia l’impiego di proventi illeciti in attività economico-finanziarie da parte dello stesso autore del reato presupposto o dei suoi partecipanti.

Il sistema di prevenzione antiriciclaggio è basato sulla collaborazione tra operatori, pubblica amministrazione, magistratura e organi investigativi, secondo un approccio basato sul rischio (risk-based approach).

Le autorità di vigilanza modulano la propria attività in base ai rischi individuati. I soggetti obbligati devono adempiere a precisi obblighi:

  • Adeguata verifica della clientela, mediante identificazione e verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo, raccolta delle informazioni su scopo e natura del rapporto, provenienza dei fondi, monitoraggio costante;

  • Conservazione dei dati e dei documenti, per consentire la ricostruzione dei flussi finanziari;

  • Segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF).

In conformità alle norme UE e internazionali, sono state introdotte misure per la trasparenza della titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, attraverso il registro unico dei titolari effettivi presso il Registro delle Imprese, da aggiornare entro 30 giorni da ogni variazione, con conferma annuale.

Altre misure preventive comprendono:

  • limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore;

  • obbligo di utilizzo di intermediari vigilati.


Soggetti obbligati

La platea si è ampliata nel tempo e comprende:

  • banche, intermediari finanziari e assicurativi;

  • professionisti: avvocati, notai, commercialisti, consulenti del lavoro, revisori;

  • operatori non finanziari: prestatori di servizi fiduciari, antiquari, operatori d’arte, recupero crediti, custodia valori, orafi, agenti immobiliari;

  • fornitori di servizi su valute virtuali e gioco online;

  • compro oro (D.lgs. 5 luglio 2017, con obbligo di identificazione clienti e tracciabilità operazioni).


Autorità competenti

  • UIF (Unità di Informazione Finanziaria, Banca d’Italia): raccoglie e analizza le segnalazioni sospette, le trasmette a Guardia di Finanza (NSPV) e DIA.

  • Autorità di vigilanza: Banca d’Italia, IVASS, Consob → regolamentazione, vigilanza e sanzioni.

  • Organismi di autoregolamentazione (SRB): emanano regole tecniche, linee guida e formazione per le categorie professionali.


Regole tecniche e linee guida

Per i dottori commercialisti, le Regole Tecniche (D.lgs. 90/2017) riguardano:

  1. autovalutazione del rischio;

  2. adeguata verifica della clientela;

  3. conservazione dei dati.

Le linee guida hanno funzione di supporto operativo.


Regime sanzionatorio

Il sistema di sanzioni, sia amministrative che penali, è stato modificato dal D.lgs. 90/2017 e dal D.lgs. 125/2019.

  • Violazione obblighi di adeguata verifica (art.56 D.lgs. 231/2007)
    a) “base”: sanzione fissa € 2.000
    b) “qualificata”: da € 2.500 a € 50.000, in base a gravità, reiterazione, sistematicità.

  • Violazione obblighi di conservazione (art.57)
    Sanzioni identiche a quelle dell’art. 56.

  • Omessa segnalazione operazioni sospette (art.58)
    a) “base”: € 3.000
    b) “qualificata”: da € 30.000 a € 300.000.

  • Violazione obblighi di comunicazione organi di controllo (art.59)
    Sanzione da € 5.000 a € 30.000.

  • Violazione limiti utilizzo contante (art.63)
    Sanzione da € 3.000 a € 50.000.

Prescrizione: 5 anni.


Profili penali

  • Falsificazione dati su clienti/titolare effettivo: reclusione da 6 mesi a 3 anni + multa € 10.000 – € 30.000.

  • Comunicazione di segnalazioni sospette: reclusione da 6 mesi a 1 anno + multa € 5.000 – € 30.000.


Indicatori di anomalia

Previsti dal DM 16.04.2010 (in vigore dal 07.05.2010), aggiornati con provvedimento UIF 12.05.2023 (34 nuovi indicatori, operativi dal 01.01.2024).

Gli indicatori aiutano a individuare condotte sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ma non hanno valore assoluto: occorre sempre una valutazione complessiva.


Segnalazioni di operazioni sospette (SOS)

Art. 35 D.lgs. 231/2007 → obbligo di segnalazione per banche, intermediari, professionisti, operatori non finanziari e gioco online.

La segnalazione va trasmessa all’UIF via portale INFOSTAT-UIF, e contiene:

  • dati identificativi;

  • informazioni su operazioni, soggetti, relazioni;

  • motivazioni del sospetto;

  • eventuali documenti allegati.

L’UIF analizza e inoltra a DIA, Guardia di Finanza, MEF, Ministero Giustizia, DNA antimafia e antiterrorismo.

1) La violazione degli obblighi di adeguata verifica è sanzionata dal d.lgs. 231/2007all’art.56, che contempla due distinte fattispecie tipiche:

a- quella “base”, prevista dal comma uno, cui si applica la sanzione pecuniaria nella misura fissa di € 2.000,00;

b- quella “qualificata”, per la quale la sanzione è invece compresa tra un minimo e un massimo edittale, che va da € 2.500,00 a € 50.000,00, in ragione della sussistenza, alternativa o cumulativa, dei caratteri “grave”, “ripetuto”, “sistematico”, “plurimo” delle violazioni presunte. Nel processo verbale di contestazione i militari fanno sempre riferimento:

– all’intensità e al grado dell’elemento soggettivo, anche avuto riguardo all’ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all’incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;

– al grado di collaborazione con le autorità;

– alla rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell’operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

– alla reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all’operatività del soggetto obbligato.

È bene notare che il termine di prescrizione dell’inosservanza di tali obblighi è di cinque anni.

2) La violazione degli obblighi di conservazione è sanzionata dal d.lgs. 231/2007 all’art.57 che, come per il precedente art.56, contempla le due fattispecie appena descritte, ossia di entità “base” e “qualificata”, per le quale sono previste le analoghe sanzioni indicate nell’art.56.

Le violazioni contemplate dagli art.56 e 57 possono essere, e spesso lo sono, coesistenti.

Nei casi previsti dagli art.56 e 57, fattispecie qualificate, per la determinazione delle sanzioni all’interno del range, è intervenuta una circolare ministeriale, la n. Prot. DT 56499 – 17/06/2022 che ha sostituito la precedente Prot. DT 54071 – 6/7/2017. La circolare stabilisce intervalli (€ 2.500 – € 15.000 / € 15.000 – € 30.000 / € 30.000 – € 50.000) che determineranno la sanzione da irrogare; essi non hanno pari ampiezza perché sono stati attribuiti valori diversi agli elementi che li determinano.

La decisione del Ministero concernente la collocazione in un determinato intervallo, rimane tuttavia una valutazione discrezionale da parte dell’organo amministrativo, anche se non degli operanti della Guardia di Finanza, priva di valenza definitiva, in quanto l’autorità giudiziaria, in seguito a ricorso, potrà chiaramente fissare quello che reputa più appropriato debba essere applicato al caso contingente, ivi incluso altresì l’auspicato annullamento della sanzione irrogata, con conseguente non assunzione di provvedimenti nei confronti del presunto trasgressore.

3) L’omessa segnalazione di operazioni sospette, fattispecie di natura estremamente grave, è punita dall’art.58, che prevede anche in questo caso al comma uno la fattispecie “base”, sanzionata con l’importo fisso di euro 3.000,00, mentre la fattispecie qualificata prevista dal comma due dello stesso articolo è punita con una sanzione variabile da euro 30.000,00 a euro 300.000,00. Per la determinazione della sanzione all’interno del range indicato, estremamente variabile, anche in questo caso l’autorità amministrativa procedente fonda la disamina del caso concreto sulle previsioni della circolare Prot. DT 56499 – 17/06/2022.

4) Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati; è punita dall’art.59 del d.lgs. 231/2007. In ambito professionale, tale fattispecie si configura quando il presunto obbligato, ossia il collegio sindacale, abbia omesso di comunicare alle autorità di vigilanza di settore fatti che possano integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al Titolo II del d.lgs.231/2007, delle quali venisse a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni. Si tratta, in sostanza, dell’omessa vigilanza circa l’attuazione delle norme che impongono l’adeguata verifica, la conservazione e la segnalazione di operazioni sospette; adempimenti, questi, a carico anche di imprenditori agli stessi tenuti: società compro oro, money transfer, agenzie immobiliari, agenzie di sicurezza privava che si occupano di valori, mercanti d’arte e galleristi, ecc. ecc. La violazione è punita con una sanzione variabile da euro 5.000,00 a 30.000,00 euro in base alla sua presunta gravità.

Sanzioni per la violazione dell’obbligo di segnalazione circa i limiti di utilizzo del denaro contante.

L’art. 51 del d.lgs. n. 231/2007, nella versione in vigore attualmente, prevede che i professionisti (Dottori commercialisti, società di servizi contabili, consulenti del lavoro, revisori contabili, avvocati, notai) che, nell’esercizio della loro attività, vengano a conoscenza di violazioni concernenti la limitazione all’uso del denaro contante, devono darne comunicazione entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza. La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale.

La contestazione di tali infrazioni ai professionisti è di pertinenza della Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) competente per territorio:

Area Nord-Ovest (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia)

Area Nord-Est (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige)

Area Centro-Nord (Emilia Romagna, Toscana, Marche)

Area Centro-Sardegna (Lazio, Umbria, Sardegna)

Area Sud-Ovest (Campania, Basilicata)

Area Sud-Adriatica (Puglia, Abruzzo, Molise)

Area Sud-Sicilia (Sicilia, Calabria)

Ai professionisti, che si rendono responsabili della mancata segnalazione come previsto dal d.lgs. 231/2007 all’art. 63 co.5, può essere applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 15.000,00 euro; in questo caso, la somma di euro 3.000,00 rappresenta il minimo edittale e non è oblazionabile.

Infine, la violazione delle disposizioni generali sull’utilizzo del contante è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro, come indicato dall’art.63 co.1. Alla violazione relativa al limite all’utilizzo del denaro contante è applicabile l’istituto dell’oblazione, che ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo (minimo che nel caso concreto è pari a 3.000,00 euro).

Possibili Risvolti Penali in Relazione alle Violazioni Normative

Ambito giuridico e responsabilità penali

L’ordinamento giuridico italiano prevede specifiche fattispecie di reato associate a condotte dolose o con colpa grave, in particolare nel contesto della gestione dei dati relativi ai clienti e alle prestazioni professionali. Tali violazioni non solo compromettono l’integrità delle informazioni, ma comportano anche gravi implicazioni penali per i soggetti coinvolti.

In primo luogo, la falsificazione di dati e informazioni riguardanti il cliente, il titolare effettivo, l’esecutore, nonché lo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, è sanzionata severamente. La legge stabilisce pene detentive comprese tra sei mesi e tre anni, accompagnate da una multa da 10.000,00 a 30.000,00 euro. Tale previsione normativa mira a scoraggiare comportamenti fraudolenti che possano compromettere la trasparenza e l’affidabilità del sistema economico.

In un’ottica analoga, l’utilizzo e la comunicazione di dati falsi, concernenti le stesse categorie di informazioni, sono puniti con le medesime sanzioni. È importante sottolineare che, qualora la violazione configuri un reato di maggiore gravità, le pene possono essere ulteriormente aggravate, tenendo conto della gravità dell’illecito e delle sue conseguenze.

Un ulteriore aspetto critico riguarda l’acquisizione e la conservazione di dati e informazioni false. Anche questa condotta è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una sanzione pecuniaria da 10.000,00 a 30.000,00 euro. Ciò evidenzia l’attenzione del legislatore nel garantire la veridicità e l’affidabilità delle informazioni trattate da professionisti e imprese.

Infine, è prevista una pena specifica per la violazione del divieto di comunicazione delle segnalazioni di operazioni sospette. La divulgazione del contenuto di tali segnalazioni, sia nei confronti del soggetto interessato sia verso terzi, è punita con la reclusione da sei mesi a un anno e con una multa da 5.000,00 a 30.000,00 euro. Tale disposizione è fondamentale per preservare l’efficacia delle misure di prevenzione nel contrasto al riciclaggio di denaro e alla criminalità finanziaria.


Schemi, comunicazioni e indicatori di anomalia

I modelli e gli schemi di condotta anomala, così come gli indicatori di anomalia previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010 (in vigore dal 7 maggio 2010), costituiscono strumenti utili per agevolare l’attività investigativa dei soggetti obbligati.

Tali strumenti, pur essendo essenziali per orientare l’analisi di attività di natura incerta, non devono essere applicati in modo eccessivamente rigido né considerati esaustivi rispetto all’intera gamma di possibili attività illecite. Infatti, è impossibile stabilire a priori tutte le potenziali operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento, diretto o indiretto, del terrorismo.

La mera presenza di una o più anomalie tra gli indicatori non è sufficiente a determinare l’esistenza di fondati motivi di sospetto, che devono invece basarsi su valutazioni accurate e ponderate, informate da tutti i dati disponibili ai soggetti obbligati.

Gli indicatori di anomalia si configurano come un elenco illustrativo di comportamenti dei clienti che possono essere considerati anomali e che potrebbero indicare potenziali attività illecite in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Essi riducono i margini di incertezza legati a valutazioni soggettive e contribuiscono al corretto adempimento degli obblighi di segnalazione; inoltre, costituiscono la base delle presunzioni di violazione contestate dagli ispettori.

Gli schemi e modelli di condotte anomale, predisposti e diffusi dall’UIF, completano gli indicatori e rappresentano esempi di condotte ricorrenti e diffuse riscontrate in ambiti specifici.

Con provvedimento del 12 maggio 2023, l’UIF ha pubblicato 34 nuovi indicatori di anomalia, ulteriormente suddivisi in sub-indici, finalizzati all’individuazione delle operazioni sospette, entrati in vigore dal 1° gennaio 2024.


Segnalazioni di operazioni sospette

L’art. 35 del D.Lgs. n. 231/2007 impone a una vasta gamma di soggetti — tra cui intermediari bancari e finanziari, altri professionisti finanziari e non finanziari, operatori del gioco, depositari centrali di titoli — l’obbligo di informare l’UIF mediante segnalazione di operazione sospetta, qualora “sappiano, sospettino o abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero che i fondi, a prescindere dal loro importo, provengano da attività criminosa”.

Il sospetto può derivare dalla natura delle operazioni, dal loro frazionamento o da qualsiasi altra circostanza conosciuta dai segnalanti in ragione delle loro funzioni, e deve basarsi su una valutazione complessiva delle informazioni disponibili, sia oggettive che soggettive.

L’obbligo di segnalazione non si applica ai professionisti per le informazioni ricevute dai clienti nell’ambito dell’esame della loro posizione giuridica o nello svolgimento dei compiti di difesa o rappresentanza in procedimenti giudiziari, anche mediante accordi negoziali assistiti da avvocati, nonché per le informazioni ricevute prima, durante o dopo tali procedimenti.

Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente, possibilmente anche prima dell’esecuzione dell’operazione. Esse vengono trasmesse all’UIF in via elettronica attraverso il portale INFOSTAT-UIF e sono suddivise in quattro sezioni:

  • Dati della comunicazione, con informazioni identificative e caratterizzanti la segnalazione e il soggetto segnalante;

  • Informazioni sulle operazioni, soggetti, rapporti e collegamenti tra loro;

  • Elementi descrittivi liberi sulle motivazioni del sospetto;

  • Eventuali documenti allegati.

Ricevuta la segnalazione, l’UIF effettua analisi finanziarie basate su studi propri, ispezioni, informazioni di archivio e dati ricevuti da altre autorità. I risultati vengono trasmessi a forze di polizia, autorità di vigilanza, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le segnalazioni connesse a profili di rischio vengono inoltrate alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) per i successivi accertamenti.


Contatti

📞 0163 832 370
📞 0163 823 610

Dove siamo
Studio legale e commerciale (solo su appuntamento)
13045 Gattinara (Vercelli)
C.so Garibaldi 138

Contatti
Dove sono
Studio legale e commerciale:
Solo su appuntamento

13045 Gattinara (Vercelli)
C.so Garibaldi 138

Scrivimi
Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Select an option