Sanzioni Antiriciclaggio

Un’analisi dei casi più comuni:

Il d.lgs.90/2017 ha modificato in misura rilevante l’originario d.lgs.231/2007 per quanto attiene il sistema sanzionatorio relativo alla normativa antiriciclaggio.

Per quanto attiene i professionisti e le imprese che trattano nella loro attività tematiche inerenti aspetti finanziari, oltre alla mancata segnalazione circa l’utilizzo, da parte della clientela, di denaro contante che eccede la soglia prevista dalla legge, le contestazioni più ricorrenti da parte degli ispettori della Guardia di Finanza sono quelle relative all’inosservanza  degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei relativi documenti e, ben più gravi, di mancata segnalazione di operazione sospette.

1) La violazione degli obblighi di adeguata verifica è sanzionata dal d.lgs. 231/2007all’art.56, che contempla due distinte fattispecie tipiche:

a- quella “base”, prevista dal comma uno, cui si applica la sanzione pecuniaria nella misura fissa di € 2.000,00;

b- quella “qualificata”, per la quale la sanzione è invece compresa tra un minimo e un massimo edittale, che va da € 2.500,00 a € 50.000,00, in ragione della sussistenza, alternativa o cumulativa, dei caratteri “grave”, “ripetuto”, “sistematico”, “plurimo” delle violazioni presunte. Nel processo verbale di contestazione i militari fanno sempre riferimento:

– all’intensità e al grado dell’elemento soggettivo, anche avuto riguardo all’ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all’incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;

– al grado di collaborazione con le autorità;

– alla rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell’operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

– alla reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all’operatività del soggetto obbligato.

 

È bene notare che il termine di prescrizione dell’inosservanza di tali obblighi è di cinque anni.

2) La violazione degli obblighi di conservazione è sanzionata dal d.lgs. 231/2007 all’art.57 che, come per il precedente art.56, contempla le due fattispecie appena descritte, ossia di entità “base” e “qualificata”, per le quale sono previste le analoghe sanzioni indicate nell’art.56.

Le violazioni contemplate dagli art.56 e 57 possono essere, e spesso lo sono, coesistenti.

Nei casi previsti dagli art.56 e 57, fattispecie qualificate, per la determinazione delle sanzioni all’interno del range, è intervenuta una circolare ministeriale, la n. Prot. DT 56499 – 17/06/2022 che ha sostituito la precedente Prot. DT 54071 – 6/7/2017. La circolare stabilisce intervalli (€ 2.500 – € 15.000 / € 15.000 – € 30.000 / € 30.000 – € 50.000) che determineranno la sanzione da irrogare; essi non hanno pari ampiezza perché sono stati attribuiti valori diversi agli elementi che li determinano.

La decisione del Ministero concernente la collocazione in un determinato intervallo, rimane tuttavia una valutazione discrezionale da parte dell’organo amministrativo, anche se non degli operanti della Guardia di Finanza, priva di valenza definitiva, in quanto l’autorità giudiziaria, in seguito a ricorso, potrà chiaramente fissare quello che reputa più appropriato debba essere applicato al caso contingente, ivi incluso altresì l’auspicato annullamento della sanzione irrogata, con conseguente non assunzione di provvedimenti nei confronti del presunto trasgressore.

3) L’omessa segnalazione di operazioni sospette, fattispecie di natura estremamente grave, è punita dall’art.58, che prevede anche in questo caso al comma uno la fattispecie “base”, sanzionata con l’importo fisso di euro 3.000,00, mentre la fattispecie qualificata prevista dal comma due dello stesso articolo è punita con una sanzione variabile da euro 30.000,00 a euro 300.000,00. Per la determinazione della sanzione all’interno del range indicato, estremamente variabile, anche in questo caso l’autorità amministrativa procedente fonda la disamina del caso concreto sulle previsioni della circolare Prot. DT 56499 – 17/06/2022.

4) Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati; è punita dall’art.59 del d.lgs. 231/2007. In ambito professionale, tale fattispecie si configura quando il presunto obbligato, ossia il collegio sindacale, abbia omesso di comunicare alle autorità di vigilanza di settore fatti che possano integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al Titolo II del d.lgs.231/2007, delle quali venisse a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni. Si tratta, in sostanza, dell’omessa vigilanza circa l’attuazione delle norme che impongono l’adeguata verifica, la conservazione e la segnalazione di operazioni sospette; adempimenti, questi, a carico anche di imprenditori agli stessi tenuti: società compro oro, money transfer, agenzie immobiliari, agenzie di sicurezza privava che si occupano di valori, mercanti d’arte e galleristi, ecc. ecc. La violazione è punita con una sanzione variabile da euro 5.000,00 a 30.000,00 euro in base alla sua presunta gravità.

Sanzioni per la violazione dell’obbligo di segnalazione circa i limiti di utilizzo del denaro contante.

L’art. 51 del d.lgs. n. 231/2007, nella versione in vigore attualmente, prevede che i professionisti (Dottori commercialisti, società di servizi contabili, consulenti del lavoro, revisori contabili, avvocati, notai) che, nell’esercizio della loro attività, vengano a conoscenza di violazioni concernenti la limitazione all’uso del denaro contante, devono darne comunicazione entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza. La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale.

La contestazione di tali infrazioni ai professionisti è di pertinenza della Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) competente per territorio:

Area Nord-Ovest (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia)

Area Nord-Est (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige)

Area Centro-Nord (Emilia Romagna, Toscana, Marche)

Area Centro-Sardegna (Lazio, Umbria, Sardegna)

Area Sud-Ovest (Campania, Basilicata)

Area Sud-Adriatica (Puglia, Abruzzo, Molise)

Area Sud-Sicilia (Sicilia, Calabria)

Ai professionisti, che si rendono responsabili della mancata segnalazione come previsto dal d.lgs. 231/2007 all’art. 63 co.5, può essere applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 15.000,00 euro; in questo caso, la somma di euro 3.000,00 rappresenta il minimo edittale e non è oblazionabile.

Infine, la violazione delle disposizioni generali sull’utilizzo del contante è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro, come indicato dall’art.63 co.1. Alla violazione relativa al limite all’utilizzo del denaro contante è applicabile l’istituto dell’oblazione, che ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo (minimo che nel caso concreto è pari a 3.000,00 euro).

Possibili Risvolti Penali in Relazione alle Violazioni Normative

L’ambito giuridico italiano prevede specifiche fattispecie di reato associabili a condotte dolose o con colpa grave, in particolare nel contesto della gestione dei dati relativi ai clienti e alle prestazioni professionali. Tali violazioni non solo compromettono l’integrità delle informazioni, ma pongono anche gravi implicazioni penali per gli individui coinvolti.

In primo luogo, la falsificazione di dati e informazioni riguardanti il cliente, il titolare effettivo, l’esecutore, nonché lo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, è sanzionata severamente. A tale riguardo, la legge stabilisce pene detentive comprese tra sei mesi e tre anni, accompagnate da una multa che può variare da 10.000,00 a 30.000,00 euro. Tale disposizione normativi mira a disincentivare comportamenti fraudolenti che possano compromettere la trasparenza e l’affidabilità del sistema economico.

In un’ottica analoga, l’utilizzo e la comunicazione di dati falsi, che concernono le stesse categorie di informazioni, sono puniti con le medesime sanzioni. È importante sottolineare che, qualora la violazione riscontri un reato di maggiore gravità, tali fattispecie potrebbero essere soggette a pene ulteriormente aggravate, tenendo conto della gravità dell’illecito e delle conseguenze che ne derivano.

Un ulteriore aspetto critico riguarda l’acquisizione e la conservazione di dati e informazioni false. Anche questo comportamento è punito con reclusione da sei mesi a tre anni e con una sanzione pecuniaria da 10.000,00 a 30.000,00 euro. Ciò evidenzia la stringente normativa volta a garantire la veridicità e l’affidabilità delle informazioni trattate da professionisti e aziende.

Infine, è prevista una pena specifica per la violazione del divieto di comunicazione delle segnalazioni di operazioni sospette. Qualora si renda noto il contenuto di tali segnalazioni, sia verso il soggetto interessato che verso terzi, il trasgressore rischia una reclusione da sei mesi a un anno e una multa che oscilla tra 5.000,00 e 30.000,00 euro. Questa disposizione è essenziale per preservare l’efficacia delle misure di prevenzione nel contrasto al riciclaggio di denaro e alla criminalità finanziaria.

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