13 – Notifica oltre novanta giorni del PVC. L’importanza del conteggio preciso dei termini.

Sentenza: 13 – Banca. Sentenza del Tribunale di Roma pubbl. 05/2021

I fatti della vicenda

La sentenza del Tribunale di Roma pubblicata nel maggio 2021 affronta una questione procedurale di fondamentale importanza nel diritto sanzionatorio antiriciclaggio.

Il caso concreto

Una banca di credito cooperativo e il suo rappresentante legale si sono trovati al centro di un procedimento sanzionatorio per violazione della normativa antiriciclaggio. L’infrazione contestata riguardava l’omessa segnalazione di operazioni finanziarie sospette riconducibili a una società e ai suoi soci.

L’iter procedurale

Gli accertamenti ispettivi presso l’istituto di credito, condotti dal Dipartimento “Vigilanza bancaria e finanziaria” della Banca d’Italia, si erano conclusi in aprile 2017. Successivamente, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) aveva emesso il verbale di contestazione in data fine dicembre 2017, notificandolo agli interessati nel gennaio 2018.

Il MEF aveva poi irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di € 21.000,00 con decreto del giugno 2020.

Le eccezioni sollevate dai ricorrenti

I ricorrenti hanno articolato la loro difesa su diversi profili:

Violazione del termine di notifica

L’eccezione principale riguardava il mancato rispetto del termine previsto dall’art. 14 L. n. 689/1981 per la notificazione del verbale di contestazione dell’infrazione.

Altri motivi di opposizione

I ricorrenti hanno inoltre dedotto:

– Mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio

– Insussistenza dell’obbligo di segnalazione delle operazioni accertate

– Carenza degli indici di anomalia delle operazioni

– Illegittimo richiamo del decreto a circolari ministeriali in contrasto con il D.Lgs. n. 231/2007

La decisione del Giudice

L’argomentazione del MEF

Il Ministero dell’Economia aveva sostenuto che il termine dell’art. 14 L. n. 689/1981 decorre dal compimento dell’attività di verifica di tutti gli elementi dell’illecito. Secondo questa tesi, l’accertamento si sarebbe concluso solo nei primi giorni dei ottobre 2017, quando i commissari straordinari della banca avevano trasmesso elementi essenziali per l’accertamento.

Il ragionamento del Tribunale

Il giudice ha accolto il primo motivo di opposizione, ma per ragione diversa da quella indicata dai ricorrenti. La decisione si è fondata su un calcolo aritmetico preciso: anche accettando la tesi del MEF che l’accertamento si fosse concluso il 4 ottobre 2017, alla data della prima notifica del verbale (4 gennaio 2018) erano comunque trascorsi novantadue giorni, superando quindi il limite di novanta giorni previsto dalla legge.

La conseguenza giuridica

Il Tribunale ha chiarito che la conseguenza del mancato rispetto del termine è l’estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, come previsto dall’ultimo comma dell’art. 14 L. n. 689/1981.

I principi generali estratti

Il termine di novanta giorni

La giurisprudenza consolidata ha chiarito che il termine stabilito dall’art. 14 L. n. 689/1981 decorre dal compimento dell’attività di verifica di tutti gli elementi dell’illecito, considerando anche il tempo necessario all’amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti.

La Cassazione

Come affermato dalla Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 322 del 10 gennaio 2017, “il termine di novanta giorni previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, per la notifica degli estremi della violazione decorre dal compimento dell’attività di verifica di tutti gli elementi dell’illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all’amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti, sicché la constatazione dei fatti non comporta di per sé il loro accertamento”.

La natura perentoria del termine

Il termine ha natura perentoria e la sua violazione comporta conseguenze definitive. La Corte d’appello civile di Torino, sentenza maggio 2025 ha precisato che “il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio ha natura perentoria, in conformità ai principi costituzionali di eguaglianza, legalità, diritto di difesa e buon andamento dell’amministrazione”.

Il controllo giudiziale

Il giudice ha il potere-dovere di sindacare la congruità del tempo impiegato dall’amministrazione. Come evidenziato dal Tribunale civile di Rimini, sentenza del maggio 2024: “il giudice dell’opposizione ha il potere-dovere di sindacare la congruità del tempo impiegato dall’amministrazione procedente per pervenire all’accertamento dell’illecito, sia sotto il profilo dell’effettiva utilità degli atti istruttori compiuti, sia sotto il profilo della diligenza osservata per assicurare la tempestività dell’accertamento”.

Massima giurisprudenziale

In materia di sanzioni antiriciclaggio, il termine di novanta giorni previsto dall’art. 14 della L. n. 689/1981 per la notificazione del verbale di contestazione decorre dal momento in cui l’amministrazione ha acquisito e valutato tutti gli elementi indispensabili per l’accertamento della violazione. Il superamento di tale termine, anche di soli due giorni, comporta l’estinzione dell’obbligazione sanzionatoria, indipendentemente dalla complessità dell’attività istruttoria svolta.

Attività del ricorrente

Il ricorrente svolgeva attività di banca di credito cooperativo, soggetta agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Soccombenza e spese

La soccombenza è del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, motivando tale decisione con il fatto che il motivo di opposizione è stato accolto d’ufficio per ragione diversa da quella enunciata dagli opponenti, i quali non avevano rilevato l’erroneità della tesi difensiva avversaria.

Importante precedente

Questa decisione rappresenta un importante precedente per la tutela dei diritti procedurali nei procedimenti sanzionatori antiriciclaggio, confermando il rigore con cui devono essere rispettati i termini di legge a garanzia dei soggetti sottoposti a procedimento sanzionatorio. Inoltre, è evidente che se l’eccezione della decorrenza dei termini fosse stata sollevata già nelle memorie antiriciclaggio presentare al MEF prima del ricorso, questo avrebbe molto probabilmente archiviato il procedimento.