Sanzioni antiriciclaggio. Le novità importanti previste dalla normativa attualmente in vigore
Introduzione: il quadro normativo di riferimento
La disciplina antiriciclaggio italiana ha subito una profonda trasformazione con l’entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che ha modificato in modo sostanziale il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Questa riforma ha rappresentato un punto di svolta nel sistema sanzionatorio, introducendo principi innovativi che hanno reso la normativa più favorevole ai soggetti incolpati, pur mantenendo l’efficacia deterrente necessaria per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Le modifiche strutturali introdotte dal decreto legislativo 90/2017
Il nuovo sistema sanzionatorio
Il decreto legislativo 90/2017 ha completamente riscritto il sistema sanzionatorio previsto dal decreto 231/2007, introducendo modifiche significative che hanno reso la disciplina più equilibrata e proporzionata. Le principali innovazioni riguardano la ridefinizione delle sanzioni per le diverse tipologie di violazioni e l’introduzione di criteri più precisi per la loro applicazione.
Articolo 56 del decreto 231/2007
L’articolo 56 del decreto 231/2007 disciplina l’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di astensione, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro per le violazioni base. Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione varia da 2.500 euro a 50.000 euro, con criteri di graduazione che tengono conto dell’intensità e del grado dell’elemento soggettivo, del grado di collaborazione con le autorità, della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto e della reiterazione dei comportamenti.
Le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di conservazione
L’articolo 57 del decreto 231/2007 stabilisce le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di conservazione dei dati, documenti e informazioni. La sanzione base è di 2.000 euro, mentre per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, l’importo varia da 2.500 euro a 50.000 euro, applicando gli stessi criteri di graduazione previsti per l’adeguata verifica della clientela.
Le sanzioni per l’omessa segnalazione di operazioni sospette
Una delle modifiche più significative riguarda l’articolo 58 del decreto 231/2007, che disciplina l’inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. La sanzione base è stata fissata a 3.000 euro, mentre per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, l’importo varia da 30.000 euro a 300.000 euro.
Particolarmente rilevante è il comma 4 dell’articolo 58, che prevede un meccanismo di incremento della sanzione quando le violazioni gravi producono un vantaggio economico: l’importo massimo può essere elevato fino al doppio dell’ammontare del vantaggio, qualora questo sia determinato o determinabile e non sia inferiore a 450.000 euro, oppure fino a un milione di euro quando il vantaggio non sia determinato o determinabile.
Il principio del favor rei e la retroattività della legge più favorevole
L’innovazione dell’articolo 69
Una delle novità più importanti introdotte dal decreto legislativo 90/2017 è rappresentata dall’articolo 69 del decreto 231/2007, che ha stabilito il principio della successione di leggi nel tempo. Questa disposizione prevede espressamente che “per le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all’epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l’applicabilità dell’istituto del pagamento in misura ridotta”.
Questo principio rappresenta una deroga significativa al principio generale dell’irretroattività delle sanzioni amministrative, introducendo nella materia antiriciclaggio il favor rei tipico del diritto penale.
L’applicazione giurisprudenziale del principio
La giurisprudenza ha accolto favorevolmente questa innovazione, applicandola in numerosi casi concreti. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del febbraio 2025, ha chiarito che “in tema di disciplina antiriciclaggio l’art. 69 d.lgs. n. 231 del 2007, introdotto dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 90 del 2017, ha espressamente previsto la retroattività della legge successiva più favorevole, in deroga al principio generale dell’irretroattività in materia di sanzioni amministrative”.
In questo caso, la Corte ha rideterminato una sanzione da 9.800 euro a 3.000 euro, applicando il nuovo regime sanzionatorio più favorevole previsto dall’articolo 63 del decreto 231/2007 come novellato.
I criteri per l’applicazione delle sanzioni
I parametri dell’articolo 67
L’articolo 67 del decreto 231/2007 stabilisce i criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, prevedendo che le autorità competenti considerino ogni circostanza rilevante, tenendo conto di diversi fattori: la gravità e durata della violazione, il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica, la capacità finanziaria del responsabile, l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate, l’entità del pregiudizio cagionato a terzi, il livello di cooperazione con le autorità, l’adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio, e le precedenti violazioni.
Un aspetto particolarmente innovativo è rappresentato dal comma 2 dell’articolo 67, che prevede la possibilità di ridurre la sanzione da un terzo a due terzi per le violazioni ritenute di minore gravità.
Il principio di proporzionalità
La giurisprudenza ha evidenziato l’importanza del principio di proporzionalità nell’applicazione delle sanzioni. Il Tribunale di Roma, con sentenza del settembre 2025, ha sottolineato che “nell’irrogazione della sanzione l’amministrazione doveva considerare il disposto di cui comma 2 art. 2 d.lgs. n. 231/2007, ratione temporis applicabile, secondo cui l’applicazione delle misure sanzionatorie deve tenere conto ‘della peculiarità dell’attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati’”.
In questo caso, la sanzione è stata ridotta da 72.000 euro a 32.000 euro, considerando che si trattava di un’attività svolta da un singolo professionista, la cui capacità organizzativa non poteva essere equiparata a quella di soggetti maggiormente strutturati come banche e istituti di credito.
L’istituto del pagamento in misura ridotta
La disciplina dell’articolo 68
L’articolo 68 del decreto 231/2007 ha introdotto l’istituto del pagamento in misura ridotta, che consente al destinatario del decreto sanzionatorio di richiedere una riduzione pari a un terzo dell’entità della sanzione irrogata. Questo istituto non è ammesso qualora il destinatario si sia già avvalso della stessa facoltà nei cinque anni precedenti.
La richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l’impugnazione del decreto, e il Ministero dell’economia e delle finanze ha trenta giorni per notificare il provvedimento di accoglimento o rigetto. Il pagamento deve essere effettuato entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento.
Casi giurisprudenziali significativi e applicazioni pratiche
Violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela
La giurisprudenza ha chiarito i contenuti degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Il Tribunale di Roma, con sentenza del luglio 2024, ha stabilito che l’obbligo di adeguata verifica non può essere assolto mediante una mera valutazione mentale delle operazioni, richiedendo invece la redazione di specifica documentazione in ordine alla valutazione del rischio.
Nel caso di un notaio che aveva dichiarato di effettuare solo una “valutazione mentale” delle incombenze senza redigere documentazione, la sanzione è stata ridotta da 75.000 euro a 5.500 euro, applicando il nuovo regime sanzionatorio più favorevole.
Violazioni dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette
Un caso particolarmente interessante riguarda l’applicazione delle sanzioni per l’omessa segnalazione di operazioni sospette. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza dell’aprile 2025, ha confermato la rideterminazione di una sanzione per un commercialista che aveva omesso di segnalare tredici operazioni sospette.
La Corte ha evidenziato che “quando le plurime violazioni accertate presentano un unico indicatore di anomalia, replicano lo stesso schema operativo, si riferiscono ad un unico cliente e non contestano la realtà dell’operazione commerciale sottostante, la sanzione può essere determinata in misura pari al triplo del minimo edittale”.
L’esonero per attività di assistenza giudiziale
Un aspetto rilevante emerso dalla giurisprudenza riguarda l’esonero degli avvocati dagli obblighi antiriciclaggio quando svolgono attività di assistenza e rappresentanza giudiziale. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza dell’ottobre 2024, ha annullato una sanzione irrogata a un avvocato, stabilendo che l’esonero si estende a tutte le attività prodromiche o conseguenti al procedimento giudiziale.
Le sanzioni per violazioni specifiche
Violazioni relative ai soggetti convenzionati e agenti
L’articolo 61 del decreto 231/2007 disciplina le sanzioni per i soggetti convenzionati e gli agenti di prestatori di servizi di pagamento, prevedendo sanzioni da 1.000 euro a 10.000 euro per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione, con possibilità di raddoppio in caso di violazioni gravi.
Violazioni degli obblighi informativi
L’articolo 60 del decreto 231/2007 stabilisce le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell’Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell’economia e delle finanze, prevedendo sanzioni da 5.000 euro a 50.000 euro.
L’evoluzione giurisprudenziale e i principi consolidati
Il principio del favor rei nella giurisprudenza di legittimità
La Corte di Cassazione ha consolidato l’applicazione del principio del favor rei in materia antiriciclaggio. Con ordinanza del 9 agosto 2022, la Suprema Corte ha chiarito che “agli illeciti amministrativi sanzionati dal Decreto Legislativo n. 231 del 2007 commessi prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 90 del 2017 deve essere applicata, solo se più favorevole, la disciplina sanzionatoria dettata da tale ultima normativa.”.
La Cassazione ha inoltre precisato che l’individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole richiede una comparazione fondata sull’individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico.
La valutazione della gravità delle violazioni
La giurisprudenza ha sviluppato criteri specifici per valutare la gravità delle violazioni. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza maggio 2024, ha stabilito che l’omessa segnalazione di operazioni sospette riferite a plurime operazioni anomale integra di per sé l’ipotesi di violazioni ripetute o sistematiche, idonea a connotare di gravità la condotta.
Le procedure sanzionatorie e le competenze
Il procedimento sanzionatorio
L’articolo 65 del decreto 231/2007 disciplina il procedimento sanzionatorio, stabilendo le competenze del Ministero dell’economia e delle finanze e delle autorità di vigilanza di settore. Il procedimento deve rispettare i principi del contraddittorio e della trasparenza, garantendo agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori.
Le misure ulteriori
L’articolo 66 del decreto 231/2007 prevede misure ulteriori in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, inclusa la pubblicazione del decreto sanzionatorio sul sito web del Ministero dell’economia e delle finanze per un periodo di cinque anni.
Casi pratici di applicazione del nuovo regime
Riduzione delle sanzioni per commercialisti
Un caso emblematico dell’applicazione del nuovo regime riguarda un commercialista sanzionato per omessa segnalazione di operazioni sospette. Il Tribunale di Roma, con sentenza del novembre 2024, ha ridotto la sanzione da 123.000 euro a 30.000 euro, applicando il regime sanzionatorio più favorevole introdotto dal decreto legislativo 90/2017.
Sanzioni per istituti bancari
La giurisprudenza ha affrontato anche casi riguardanti istituti bancari. Il Tribunale di Roma, con sentenza del settembre 2024, ha ridotto una sanzione da 9.000 euro a 3.000 euro per una banca che aveva omesso di segnalare operazioni finanziarie sospette, applicando il principio del favor rei.
Violazioni delle limitazioni all’uso del contante
Un settore particolarmente interessato dalle modifiche normative riguarda le violazioni delle limitazioni all’uso del contante. L’articolo 63 del decreto 231/2007 ha ridefinito le sanzioni per queste violazioni, prevedendo importi da 3.000 euro a 50.000 euro, quintuplicati per importi superiori a 250.000 euro.
L’impatto delle modifiche sui professionisti
Notai
I notai rappresentano una categoria particolarmente coinvolta dalle modifiche normative. La giurisprudenza ha chiarito che l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette scatta in presenza di operazioni che presentino caratteristiche anomale, senza che sia necessario che il professionista abbia acquisito indizi circa la provenienza delittuosa dei fondi.
La Cassazione, con ordinanza del 16 ottobre 2024, ha confermato che “la segnalazione dell’operazione sospetta ha la funzione di mero filtro, attraverso il quale l’Ufficio Italiano dei Cambi esercita sul fatto un’ulteriore attività di approfondimento”.
Commercialisti
Per i commercialisti, la giurisprudenza ha stabilito criteri specifici per valutare l’obbligo di segnalazione. Il Tribunale di Roma ha chiarito che la riluttanza o reticenza del cliente in ordine alle modalità di pagamento di fatture di ingente importo costituisce un elemento ragionevolmente idoneo all’insorgenza del sospetto.
Avvocati
Gli avvocati beneficiano di un regime particolare, essendo esonerati dagli obblighi antiriciclaggio quando svolgono attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario. Questo esonero si estende a tutte le attività prodromiche o conseguenti al procedimento giudiziale.
Le prospettive future e le tendenze giurisprudenziali
L’evoluzione interpretativa
La giurisprudenza continua a sviluppare principi interpretativi che rendono più equilibrata l’applicazione della normativa antiriciclaggio. L’orientamento prevalente è quello di applicare il principio di proporzionalità, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti obbligati e delle circostanze concrete delle violazioni.
La valutazione comparativa dei regimi sanzionatori
Un aspetto particolarmente complesso riguarda la valutazione comparativa tra il regime sanzionatorio previgente e quello attuale. La Cassazione ha chiarito che questa valutazione non può limitarsi alla mera considerazione dei minimi e massimi edittali, ma deve fondarsi sull’individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole.
Conclusioni
Le modifiche introdotte dal decreto legislativo 90/2017 hanno rappresentato una svolta significativa nella disciplina antiriciclaggio italiana, introducendo principi di maggiore equità e proporzionalità nel sistema sanzionatorio. L’introduzione del principio del favor rei ha consentito l’applicazione retroattiva della normativa più favorevole, beneficiando numerosi soggetti che erano stati sanzionati sotto la vigenza del regime precedente.
La giurisprudenza ha accolto favorevolmente queste innovazioni, sviluppando un orientamento interpretativo che privilegia l’applicazione equilibrata delle sanzioni, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti obbligati e delle circostanze concrete delle violazioni. Questo approccio ha portato a significative riduzioni delle sanzioni in molti casi, dimostrando l’efficacia del nuovo sistema normativo.
Evoluzione della disciplina
L’evoluzione della disciplina antiriciclaggio continua a essere caratterizzata dalla ricerca di un equilibrio tra l’esigenza di contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e la necessità di garantire un trattamento equo e proporzionato ai soggetti obbligati. Le modifiche introdotte dal decreto legislativo 90/2017 rappresentano un passo importante in questa direzione, offrendo strumenti più raffinati per l’applicazione delle sanzioni e maggiori garanzie per i soggetti coinvolti.
La prassi corrente
La prassi applicativa dimostra che il nuovo sistema sanzionatorio ha raggiunto l’obiettivo di rendere più equilibrata la disciplina antiriciclaggio, mantenendo al contempo l’efficacia deterrente necessaria per il contrasto ai fenomeni criminali. L’applicazione del principio del favor rei e dei criteri di proporzionalità ha consentito di correggere le distorsioni del sistema precedente, garantendo un trattamento più equo e rispettoso dei diritti dei soggetti obbligati.
