Favor rei art.69 D.lgs.231/2007. Notaio.

Sentenza: 18 – Sentenza della Corte di Appello di Roma pubbl. 03/2022

Con la sentenza 03/2022 la Corte d’Appello di Roma ha definitivamente chiarito la portata dell’art.69 del d.lgs.231/2007, in ordine alla determinazione della sanzione applicabile in materia di infrazioni alla normativa antiriciclaggio. In virtù di tale norma, per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del d.lgs.90/2017 ove sanzionate solo in via amministrativa, si applica la legge vigente all’epoca in cui è stata commessa la violazione solo se più favorevole. Tale articolo, pertanto, disciplina in modo specifico le violazioni alla normativa antiriciclaggio commesse anteriormente alla sua entrata in vigore.

I fatti della vicenda

La normativa antiriciclaggio rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema di prevenzione dei reati finanziari, ma la sua evoluzione nel tempo ha posto questioni interpretative di particolare rilevanza per gli operatori del settore. Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Roma, pubblicata nel marzo 2022, ha affrontato una questione di estrema attualità: l’applicazione del principio del favor rei nelle sanzioni amministrative per violazioni della disciplina antiriciclaggio.

Il contesto normativo

La controversia trae origine dall’applicazione della normativa antiriciclaggio prevista dal D.lgs. n. 231 del 2007, successivamente modificato dal D.lgs. n. 90 del 2017. Quest’ultima riforma ha introdotto significative novità nel regime sanzionatorio, tra cui il principio del favor rei, che consente l’applicazione retroattiva della normativa più favorevole al soggetto sanzionato.

La fattispecie concreta

Il caso riguardava un procedimento amministrativo conclusosi prima dell’entrata in vigore del nuovo testo dell’articolo 69 del D.Lgs. n. 231 del 2007. Il MEF aveva irrogato una sanzione antiriciclaggio di carattere amministrativo per violazione della relativa normativa attinente, ma il soggetto sanzionato aveva impugnato il provvedimento sostenendo l’applicabilità della disciplina più favorevole introdotta dalla riforma del 2017.

Le questioni giuridiche affrontate

Il principio del tempus regit actum

Tradizionalmente, in materia di sanzioni amministrative vigeva il principio del tempus regit actum, secondo cui si applica la normativa vigente al momento della commissione del fatto. Questo principio garantiva certezza del diritto ma poteva comportare l’applicazione di sanzioni più severe anche quando successivamente fosse intervenuta una disciplina più mite.

L’innovazione del D.lgs. 90/2017

Il D.lgs. n. 90 del 2017 ha introdotto una deroga significativa a tale principio attraverso l’articolo 69 del D.lgs. n. 231 del 2007, che stabilisce espressamente: “Per le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all’epoca della commessa violazione, se più favorevole”.

Le eccezioni sollevate dai ricorrenti

Contestazione dell’applicabilità della nuova disciplina

L’amministrazione aveva sostenuto che la norma in questione non trovasse applicazione alle sanzioni già irrogate, argomentando che i fatti illeciti commessi prima dell’entrata in vigore del provvedimento legislativo rimanevano comunque soggetti alla normativa vigente al momento del fatto.

Questioni procedurali

Erano state inoltre sollevate eccezioni relative ai profili procedurali del provvedimento sanzionatorio, con particolare riferimento ai termini di contestazione e alle modalità di irrogazione della sanzione.

La decisione della Corte d’Appello

L’argomentazione del Giudice

La Corte d’Appello di Roma ha accolto le ragioni del ricorrente, affermando che la disciplina introdotta dal D.lgs. n. 90 del 2017 trova applicazione anche ai procedimenti pendenti di opposizione alla sanzione amministrativa irrogata nella vigenza della precedente normativa.

Il Giudice ha evidenziato come “con chiarezza, all’art. 69 del vigente testo normativo risulta posto, in via generale, il principio del favor rei, consentendo anche per le sanzioni amministrative correlate alla normativa antiriciclaggio l’immediata applicazione della normativa sopravvenuta, se più favorevole, così derogando al principio generale sino ad oggi ritenuto per le sanzioni amministrative del tempus regit actum“.

La ratio della decisione

La Corte ha chiarito che “la lettera dell’art. 69 citato appare perspicua nel disciplinare appositamente la sorte delle condotte illecite poste in essere precedentemente alla sua entrata in vigore ma ancora pendenti, ribadendo bensì il principio della loro soggezione alla disciplina vigente al momento della commissione del fatto, ma solamente quando questa sia più favorevole al soggetto sanzionato”.

I principi generali stabiliti dalla sentenza

Il favor rei nelle sanzioni amministrative

La pronuncia ha stabilito definitivamente che in materia di sanzioni amministrative antiriciclaggio trova applicazione il principio del favor rei, che consente l’applicazione retroattiva della normativa sopravvenuta più favorevole. Questo principio rappresenta una significativa deroga al tradizionale tempus regit actum.

L’ambito di applicazione

Il principio si applica non solo ai procedimenti ancora in corso presso l’amministrazione, ma anche a quelli pendenti in sede giurisdizionale, purché il provvedimento sanzionatorio non sia ancora divenuto definitivo.

La valutazione della norma più favorevole

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la comparazione tra i diversi regimi sanzionatori non può limitarsi al mero raffronto tra i minimi e i massimi edittali, ma deve fondarsi sull’individuazione del regime complessivamente più favorevole, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico.

La massima giurisprudenziale

La sentenza può essere massimata nel seguente principio di diritto: in materia di sanzioni antiriciclaggio, l’art. 69 del D.Lgs. n. 231 del 2007, introdotto dal D.Lgs. n. 90 del 2017, prevede espressamente la retroattività della legge successiva più favorevole, in deroga al principio generale dell’irretroattività in materia di sanzioni amministrative. Tale principio trova applicazione anche ai procedimenti pendenti di opposizione alla sanzione amministrativa irrogata nella vigenza della precedente normativa.

L’attività del soggetto sanzionato

Dalla sentenza emerge che il ricorrente svolgeva attività professionale soggetta agli obblighi della normativa antiriciclaggio, senza ulteriori specificazioni che potrebbero compromettere la riservatezza del caso.

L’orientamento giurisprudenziale consolidato

La Cassazione e il favor rei

La giurisprudenza di legittimità ha consolidato questo orientamento attraverso numerose pronunce. La Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n. 13509 del 20 maggio 2019, ha chiarito che “la disciplina portata dal D.Lgs. n. 90 del 2017, che ha innovato le disposizioni legislative presenti nel D.Lgs. n. 231 del 2007, trovi applicazione anche ai procedimenti pendenti di opposizione alla sanzione amministrativa irrogata nella vigenza della precedente normativa”.

L’applicazione d’ufficio

Particolarmente significativo è il principio secondo cui le norme sopravvenute più favorevole devono essere applicate anche d’ufficio dal giudice, come stabilito dalla Cassazione Civile, ordinanza n. 27703 del 29 ottobre 2019, che ha affermato: “l’applicazione dello ius superveniens più favorevole al trasgressore in materia di violazioni delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, ex Decreto Legislativo n. 90 del 2017 è applicabile anche in assenza di uno specifico motivo di ricorso sulla determinazione quantitativa della sanzione”.

Le implicazioni pratiche

Per i professionisti

La pronuncia ha importanti ricadute per tutti i soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio. I professionisti che abbiano ricevuto sanzioni sotto la vigenza della disciplina previgente possono beneficiare dell’applicazione della normativa più favorevole, purché il procedimento non sia ancora definitivamente concluso.

Per l’amministrazione

L’amministrazione è tenuta ad applicare d’ufficio la disciplina più favorevole, anche in sede di opposizione giurisdizionale. Questo comporta un obbligo di ricalcolo delle sanzioni secondo i nuovi parametri introdotti dal D.Lgs. n. 90 del 2017.

La disciplina sanzionatoria attuale

I nuovi parametri

Il D.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90 del 2017, ha introdotto un sistema sanzionatorio più articolato e generalmente più favorevole. L’articolo 63 prevede sanzioni amministrative pecuniarie da 3.000 a 50.000 euro per le violazioni delle limitazioni all’uso del contante, con possibilità di quintuplicazione per importi superiori a 250.000 euro.

I criteri di applicazione

L’articolo 67 del D.Lgs. n. 231 del 2007 stabilisce i criteri per l’applicazione delle sanzioni, prevedendo la valutazione di circostanze quali la gravità e durata della violazione, il grado di responsabilità, la capacità finanziaria del trasgressore e l’entità del vantaggio ottenuto.

La soccombenza e le spese di giudizio

La sentenza della Corte d’Appello di Roma ha visto la soccombenza del MEF, che è stato condannato al rimborso delle spese di lite del grado di appello in favore del ricorrente, liquidate in euro 5.500 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Conclusioni

La pronuncia della Corte d’Appello di Roma rappresenta un importante tassello nell’evoluzione della giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative antiriciclaggio. L’affermazione del principio del favor rei costituisce una significativa tutela per i soggetti obbligati, garantendo l’applicazione della disciplina più favorevole anche in presenza di procedimenti già avviati sotto la vigenza della normativa previgente.

Questo orientamento, ormai consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, impone agli operatori del diritto una particolare attenzione nella valutazione dei casi pendenti, mentre per l’amministrazione comporta l’obbligo di una costante verifica dell’applicabilità della disciplina più favorevole.

Successione delle norme nel tempo

La sentenza conferma inoltre l’importanza di una corretta interpretazione delle norme di successione nel tempo, che in materia sanzionatoria deve sempre essere orientata verso la massima tutela dei diritti del soggetto sanzionato, in coerenza con i principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione amministrativa.