22S – Quando si configura riciclaggio ?
Sent. Tribunale di Roma pubbl.09/2021
Introduzione
La normativa antiriciclaggio rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema di prevenzione dei reati finanziari. Una recente sentenza del Tribunale di Roma, pubblicata nel settembre 2021, ha chiarito aspetti cruciali sulla corretta configurazione del fenomeno di riciclaggio.
La decisione affronta questioni di primaria importanza per i professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio. Il caso riguarda un notaio sanzionato per omessa segnalazione di operazioni sospette.
Il quadro normativo di riferimento
Il Decreto Legislativo 231/2007
Il D.Lgs. 231/2007 costituisce il pilastro della normativa antiriciclaggio italiana. L’articolo 1 definisce l’attività criminosa come “la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo”.
Gli obblighi di segnalazione
L’articolo 37 disciplina le modalità di segnalazione da parte dei professionisti. I notai devono trasmettere le segnalazioni direttamente all’UIF o agli organismi di autoregolamentazione. L’articolo 38 garantisce la tutela del segnalante attraverso misure di riservatezza.
I fatti della vicenda
Le operazioni contestate
La Guardia di Finanza ha verificato cinque atti notarili del 2011 e 2013. Le operazioni riguardavano compravendite immobiliari e preliminari tra società collegate.
Tutti i contratti presentavano indicatori di anomalia secondo il D.M. Giustizia 16.4.2010. In particolare, emergeva un “prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente”.
La contestazione amministrativa
Il Ministero dell’Economia ha irrogato una sanzione di 300.000 euro. La violazione contestata riguardava l’omessa segnalazione di operazioni sospette ex articolo 41 D.Lgs. 231/2007.
Le eccezioni sollevate dal ricorrente
Eccezione preliminare sui termini
Il notaio ha eccepito la decadenza del potere sanzionatorio per decorso dei termini. Sosteneva che fossero trascorsi quasi otto anni dalle operazioni.
Il Tribunale ha respinto l’eccezione. I verbali di contestazione furono notificati nel 2016, rispettando i termini di novanta giorni previsti dall’articolo 14 della legge 689/1981.
Eccezioni di merito
Il professionista ha sostenuto che le operazioni costituivano una “razionalizzazione del patrimonio all’interno dei soggetti e società riferibili alla famiglia”. Non sussisteva automatismo tra indici di anomalia e obbligo di segnalazione.
La decisione del Tribunale
Il principio fondamentale
Il Tribunale ha stabilito un principio cardine: l’obbligo di segnalazione presuppone che l’operazione possa costituire un atto di riciclaggio secondo l’articolo 2 D.Lgs. 231/2007.
Le condotte indicate richiedono che i beni provengano “da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività“.
L’analisi delle operazioni
Il Giudice ha evidenziato un’inversione logica nell’approccio dell’amministrazione. Prima di valutare gli indici di anomalia, occorre verificare se le operazioni costituiscano atti di riciclaggio.
Le operazioni contestate riguardavano “interposizione fittizia di persona” e “simulazione relativa”. L’intento era “sottrarre i propri beni all’azione dei creditori“.
La rilevanza solo civilistica
Il Tribunale ha chiarito che operazioni con rilevanza solo civilistica non sono soggette a segnalazione. Non costituiscono operazioni da segnalare ai sensi della normativa antiriciclaggio.
Il Ministero ha tentato di attribuire connotazione penale collegando le operazioni al fallimento successivo. Tuttavia, i beni non avevano provenienza criminosa ma ricevettero eventualmente tale destinazione.
I principi generali stabiliti
La configurazione del riciclaggio
La sentenza stabilisce che il riciclaggio richiede necessariamente la provenienza dei beni da attività criminosa. Operazioni con anomalie solo civilistiche non integrano i presupposti.
Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non presuppone che il professionista abbia acquisito indizi circa la provenienza delittuosa dei beni, ma è sufficiente la presenza di elementi oggettivi di anomalia desumibili dalle caratteristiche dell’operazione.
L’Elemento temporale
Le indagini penali e le misure cautelari successive al 2011 non potevano essere conosciute dal notaio. L’operazione del 2013 non avrebbe potuto essere effettuata se avesse riguardato beni sotto sequestro.
La funzione della segnalazione
La segnalazione ha funzione di mero filtro per consentire all’UIF ulteriori approfondimenti. Non costituisce denuncia all’autorità giudiziaria ma comunicazione preventiva.
La giurisprudenza correlata
Principi consolidati
La Cassazione ha chiarito che l’obbligo di segnalazione si fonda su un giudizio obiettivo sull’idoneità delle operazioni ad eludere le disposizioni antiriciclaggio. Come evidenziato nella Cassazione Civile, ordinanza n. 2759 del 2025, “l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette all’UIF non presuppone che il professionista obbligato abbia acquisito o sia in possesso di indizi circa la provenienza delittuosa dei beni”.
Criteri di valutazione
I giudici devono valutare elementi oggettivi e soggettivi delle operazioni. La conoscenza personale del cliente non giustifica l’omissione della valutazione, che deve estendersi alla provenienza del denaro.
Dosimetria sanzionatoria
Nella determinazione delle sanzioni, i giudici applicano il principio di proporzionalità. Devono considerare la natura libero-professionale dell’attività e le dimensioni dell’organizzazione professionale.
Come evidenziato nella giurisprudenza più recente, “la sanzione deve essere commisurata alla realtà professionale e alle dimensioni dello studio, verosimilmente non in grado di predisporre una procedura antiriciclaggio paragonabile a quella adottabile da altri soggetti maggiormente strutturati”.
L’obbligo di adeguata verifica
Contenuto dell’obbligo
L’adeguata verifica della clientela costituisce il perno della normativa antiriciclaggio. Non si esaurisce nella mera identificazione ma richiede l’acquisizione di informazioni per la valutazione del rischio.
Documentazione richiesta
I professionisti devono conservare traccia documentale delle verifiche effettuate. La mera allegazione di aver consultato sistemi informativi non è sufficiente senza riscontro documentale.
Operazioni collegate
Il professionista deve ricostruire l’intera operatività del cliente. Particolare attenzione è richiesta per operazioni collegate o elementi di anomalia.
Le sanzioni amministrative
Criteri di determinazione
Le sanzioni devono rispettare i criteri dell’articolo 11 della legge 689/1981. Si valutano gravità della violazione, opera del trasgressore e condizioni personali ed economiche.
Principio di proporzionalità
L’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 231/2007 prevede l’applicazione del principio di proporzionalità. Le misure devono tenere conto delle peculiarità dell’attività e delle dimensioni dei soggetti obbligati.
Favor rei
L’articolo 69 del D.Lgs. 231/2007 prevede l’applicazione retroattiva della normativa più favorevole. La comparazione deve considerare il regime complessivamente più favorevole.
Gli organismi di autoregolamentazione
Ruolo e funzioni
L’articolo 11 disciplina gli organismi di autoregolamentazione. Promuovono e controllano l’osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte degli iscritti.
Elaborazione di regole tecniche
Gli organismi elaborano regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi del rischio. Garantiscono formazione e aggiornamento degli iscritti.
Ricezione delle segnalazioni
Possono ricevere segnalazioni di operazioni sospette per il successivo inoltro all’UIF. Devono garantire la riservatezza dell’identità del segnalante.
La tutela del segnalante
Misure di riservatezza
L’articolo 38 prevede misure per assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante. I soggetti obbligati adottano misure idonee di protezione.
Divieto di comunicazione
L’articolo 39 vieta di comunicare al cliente l’avvenuta segnalazione. Il divieto non impedisce comunicazioni tra professionisti dello stesso gruppo.
Sanzioni penali
La violazione del divieto di comunicazione è punita con reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica per rivelazioni idonee a identificare il segnalante.
Aspetti procedurali
Termini di Contestazione
Il termine di novanta giorni per la contestazione decorre dalla conclusione dell’accertamento. Quando gli elementi emergono da indagini penali, decorre dal nulla osta dell’autorità giudiziaria.
Onere della prova
Grava sul professionista l’onere di provare l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Non è onere dell’amministrazione dimostrare il contrario.
Pagamento in misura ridotta
L’articolo 68 prevede la possibilità di pagamento in misura ridotta. La riduzione è pari a un terzo della sanzione irrogata.
Profili internazionali
Società estere
L’impossibilità di acquisire informazioni sui titolari effettivi di società estere per limiti di segretezza non esonera dall’obbligo di segnalazione. Al contrario, rafforza tale obbligo rendendo la fattispecie più opaca.
Paesi ad alto rischio
Particolare attenzione è richiesta per operazioni con paesi a fiscalità privilegiata o ad alto rischio. Costituiscono elementi di anomalia rilevanti per la segnalazione.
Cooperazione internazionale
La normativa prevede meccanismi di cooperazione con le autorità estere. Le informazioni possono essere scambiate per finalità di prevenzione del riciclaggio.
Settori specifici
Professionisti legali
Gli avvocati sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio salvo esenzioni per attività di difesa e rappresentanza (legal privilege). L’esenzione non si applica alla stipulazione di atti negoziali.
Notai
I notai hanno obblighi particolarmente stringenti data la natura delle operazioni rogitate. Devono prestare attenzione agli indicatori di anomalia nelle compravendite immobiliari.
Altri professionisti
Commercialisti, consulenti finanziari e altri professionisti sono soggetti agli obblighi in base all’attività svolta. La normativa si applica proporzionalmente alle dimensioni dell’organizzazione.
Evoluzione normativa
Modifiche del 2017
Il D.Lgs. 90/2017 ha introdotto significative modifiche al sistema sanzionatorio. Ha previsto l’applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli.
Nuovi indicatori di anomalia
La normativa si è evoluta introducendo nuovi indicatori di anomalia. Particolare attenzione è rivolta alle cripto-attività e ai nuovi strumenti finanziari.
Rafforzamento dei controlli
Le autorità di vigilanza hanno rafforzato i controlli sui soggetti obbligati. Sono state introdotte sanzioni più severe per violazioni gravi o reiterate.
Massima giurisprudenziale
La sentenza del Tribunale di Roma stabilisce il seguente principio di diritto:
“L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio presuppone che l’operazione possa costituire un atto di riciclaggio secondo l’articolo 2 del D.Lgs. 231/2007, richiedendo necessariamente che i beni oggetto dell’operazione provengano da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività. Operazioni che presentino aspetti rilevanti esclusivamente sul piano della validità o efficacia civile, pur se caratterizzate da elementi di anomalia, non fanno sorgere alcun obbligo di segnalazione per il semplice fatto che non integrano alcun sospetto atto di riciclaggio da contrastare.”
Soccombenza e spese
Nella sentenza del Tribunale di Roma pubblicata nel settembre 2021, la soccombenza è del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il decreto sanzionatorio è stato annullato integralmente.
Le spese processuali sono state compensate tra le parti. Il Tribunale ha motivato tale decisione considerando che l’accoglimento dell’opposizione si fondava su una motivazione solo accennata nel ricorso e marginalmente trattata negli scritti conclusivi.
Conclusioni
La sentenza del Tribunale di Roma rappresenta un importante precedente per la corretta interpretazione della normativa antiriciclaggio. Chiarisce che non ogni anomalia comporta obbligo di segnalazione, ma solo quelle riconducibili a possibili fenomeni di riciclaggio.
I professionisti devono valutare attentamente la natura delle operazioni prima di procedere alla segnalazione. La mera presenza di indicatori di anomalia non è sufficiente se manca il presupposto della possibile provenienza criminosa dei beni.
La decisione sottolinea l’importanza di un approccio metodologico corretto nell’applicazione della normativa antiriciclaggio, evitando automatismi che potrebbero portare a segnalazioni improprie o, al contrario, a omissioni sanzionabili.
