Antiriciclaggio: Banche e professionisti. Quando la classificazione errata del cliente esclude l’obbligo di segnalazione
Sentenza: 29 – Sentenza della Corte di Appello di Roma pubbl. 09/2021
La Vicenda processuale. Banche.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata nel settembre 2021, ha affrontato una questione di particolare rilevanza in materia di normativa antiriciclaggio, relativa agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte degli intermediari bancari.
Il caso trae origine da un’ispezione condotta dall’unità di Informazione Finanziaria presso un istituto di credito, che aveva portato all’irrogazione di una sanzione amministrativa per omessa segnalazione di operazioni sospette. L’autorità aveva contestato la mancata segnalazione dell’operatività posta in essere su un conto corrente personale per un importo di circa 350.000 euro, caratterizzata da un utilizzo eccessivo di denaro contante e da un vorticoso giro di assegni.
I fatti accertati
Il conto corrente oggetto di contestazione era intestato a un soggetto che, pur essendo stato classificato dalla banca, e spesso dalle banche in genere, nella categoria “famiglie consumatrici”, risultava in realtà essere un imprenditore operante nel settore del commercio di macchinari e attrezzature industriali su scala nazionale. L’intestatario era amministratore unico e socio di riferimento di società con ricavi significativi: oltre 900.000 euro per il bilancio 2007, oltre un milione per il 2006 e quasi 600.000 euro per il 2008.
La movimentazione contestata presentava versamenti in denaro contante per circa 90.000 euro (30.000 euro nel 2008 e 60.000 euro nel 2009) e un’intensa movimentazione di assegni bancari e circolari per importi considerevoli.
La decisione di primo grado
Il Tribunale aveva confermato la sanzione, ritenendo che la classificazione del cliente come “famiglia consumatrice” fosse una mera “svista” della banca, ma che comunque la movimentazione risultasse anomala per un conto personale, caratterizzata dall’eccessivo utilizzo di denaro contante e dal vorticoso giro di assegni.
L’orientamento della Corte d’Appello
La Corte d’Appello ha ribaltato la decisione di primo grado, accogliendo l’appello e annullando il decreto sanzionatorio. Il ragionamento della Corte si è articolato su diversi punti fondamentali.
La valutazione del profilo economico del cliente
La Corte ha posto particolare attenzione sulla persona coinvolta e sulla documentazione in atti, evidenziando come si trattasse di un cliente conosciuto da anni come soggetto operante nel settore del commercio industriale su scala nazionale, con bilanci di rilevante entità e un profilo economico solido e significativo, non gravato da eventi pregiudizievoli.
L’assenza di anomalie rilevanti
In tale contesto, secondo la Corte, “la movimentazione di contante per circa 30.000 euro nel 2008 e circa 60.000 euro nel 2009 non appare sintomatica di un’attività usuraria né, conseguentemente, ‘spia’ del riciclaggio”. Analogamente, la movimentazione di assegni, sostanzialmente in equilibrio tra accrediti e addebiti e riferita a un’attività imprenditoriale anziché personale, “abbandona ogni carica di anomalia ai fini della normativa antiriciclaggio”.
La distinzione tra illeciti fiscali e riciclaggio
Un aspetto particolarmente significativo della decisione riguarda la distinzione operata dalla Corte tra diverse tipologie di illeciti. La Corte ha ritenuto che le irregolarità riscontrate potessero essere “collegate ad illeciti di natura fiscale volti all’evasione ed elusione delle imposte piuttosto che al reimpiego di proventi di un’attività delittuosa”.
Il quadro normativo di riferimento
L’articolo 41 del decreto legislativo 231 del 2007 stabilisce l’obbligo per i soggetti indicati di inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Il sospetto deve essere desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita.
I principi giuridici emergenti
La centralità del profilo economico del cliente
La sentenza evidenzia come la valutazione dell’anomalia di un’operazione non possa prescindere dalla conoscenza approfondita del profilo economico e dell’attività svolta dal cliente. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che l’obbligo di segnalazione opera sulla base di un semplice sospetto e non è subordinato alla certezza della provenienza illecita del denaro, ma tale sospetto deve essere ragionevolmente fondato sulle circostanze concrete del caso.
L’importanza della corretta classificazione del cliente
La decisione sottolinea l’importanza della corretta classificazione del cliente da parte dell’intermediario bancario. Una classificazione errata può portare a valutazioni distorte dell’operatività, ma quando emergano elementi che chiariscono il reale profilo economico del soggetto, questi devono essere adeguatamente considerati nella valutazione complessiva.
La distinzione tra diverse tipologie di illeciti
La Corte ha operato una distinzione significativa tra operazioni potenzialmente riconducibili a illeciti fiscali e quelle sospette di riciclaggio. Questa distinzione è rilevante ai fini dell’applicazione della normativa antiriciclaggio, che è specificamente diretta alla prevenzione del riciclaggio di proventi di attività delittuose.
Le implicazioni pratiche. Banche e professionisti.
Per banche
La decisione fornisce importanti indicazioni operative per gli intermediari. È essenziale mantenere aggiornata e accurata la classificazione della clientela, ma quando emergano elementi che chiariscano il reale profilo economico del cliente, questi devono essere adeguatamente valutati nel processo di valutazione delle operazioni.
Per i professionisti
La sentenza ha rilevanza anche per i professionisti soggetti agli obblighi della normativa antiriciclaggio. Come evidenziato dalla giurisprudenza più recente, la valutazione della gravità dell’illecito deve considerare quando le violazioni presentano un unico indicatore di anomalia e si riferiscono a un unico cliente senza contestare la realtà dell’operazione commerciale sottostante.
La massima giurisprudenziale. Banche e professionisti.
In materia di segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 231/2007, l’obbligo di segnalazione sussiste solo quando la movimentazione finanziaria, valutata in relazione al profilo economico effettivo del cliente e alla natura della sua attività, presenti caratteristiche oggettivamente anomale tali da far ragionevolmente sospettare operazioni di riciclaggio. La mera classificazione errata del cliente da parte dell’intermediario non può fondare l’obbligo di segnalazione quando l’operatività risulti coerente con il reale profilo economico e imprenditoriale del soggetto, anche se caratterizzata da movimentazioni in contante e assegni che potrebbero apparire anomale se valutate in relazione alla classificazione formale.
L’esito del giudizio
La Corte d’Appello ha accolto l’appello, annullando il decreto sanzionatorio e compensando le spese del doppio grado di giudizio. La compensazione è stata motivata dal ruolo non secondario svolto dall’errore dell’istituto di credito nell’attribuzione del titolare del conto a una categoria impropria.
La soccombenza è quindi del MEF, che ha visto respinte le proprie ragioni sia in punto di diritto che in relazione alla quantificazione della sanzione, con conseguente annullamento integrale del provvedimento sanzionatorio contestato.
