3 – Obblighi di segnalazione per orafi e intermediari finanziari
Sentenza 3. Importanza dell’attenta osservazione dell’operatività ai fini S.O.S.. Orafi e intermediari finanziari. Analisi Sent. Tribunale civile di Roma emessa nel 05/2018.
La vicenda processuale
La sentenza del Tribunale di Roma pubblicata nel maggio 2018 ha affrontato una complessa questione di antiriciclaggio che ha coinvolto una banca e il preposto di filiale in relazione alle operazioni di un orafo, attività soggetta agli obblighi antiriciclaggio. Il caso riguardava l’omessa segnalazione di operazioni sospette relative a conti correnti intestati a un commerciante attivo nel settore dell’oreficeria, per un valore complessivo di oltre 7,6 milioni di euro nel periodo 2006-2009.
Le operazioni presentavano molteplici anomalie: versamenti di assegni bancari spesso a cifra tonda, sotto la soglia di non trasferibilità, frequentemente impagati in prima presentazione, accrediti di effetti al dopo incasso, numerosi prelevamenti di contante e traenza di assegni per importi di poche migliaia di euro. Particolarmente significativo era il fatto che i conti erano formalmente personali, nonostante il titolare dichiarasse di utilizzarli per l’attività di grossista orafo, mentre le sue ditte individuali erano già cessate.
L’esito del Giudizio
Il Tribunale ha respinto l’opposizione proposta dalla banca e dal preposto, confermando sostanzialmente la sanzione ma riducendola a 300.000 euro. La soccombenza è stata quindi dei ricorrenti, che sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi 9.000 euro in favore del Ministero.
I principi giuridici fondamentali
L’obbligo di segnalazione: natura e finalità
La normativa antiriciclaggio persegue una finalità preventiva che non richiede la certezza della provenienza illecita dei fondi. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, l’obbligo di segnalazione non è subordinato all’evidenziazione di un quadro indiziario di riciclaggio né all’esclusione dell’estraneità delle operazioni ad attività delittuose.
Il criterio fondamentale è rappresentato da un giudizio obiettivo sull’idoneità delle operazioni ad essere strumento di elusione delle disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio, valutando gli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano.
Gli indici di anomalia nel settore orafo
Nel caso specifico, il Tribunale ha individuato diversi elementi sintomatici di operazioni sospette particolarmente rilevanti per il settore orafo:
Anomalie oggettive:
– Versamenti di assegni per cifra tonda, incompatibili con l’effettivo pagamento di beni il cui prezzo, comprensivo di IVA, non consente cifre tonde
– Importi di poco inferiori alla soglia di non trasferibilità, dissimulando l’effettivo valore dell’operazione complessiva
– Frequenti versamenti di assegni impagati in prima presentazione seguiti da accrediti al dopo incasso
Anomalie soggettive:
– Discrepanza tra la natura formalmente personale dei conti e l’utilizzo dichiarato per attività commerciale
– Cessazione delle ditte individuali del titolare prima dell’apertura dei conti
– Incongruenza tra l’attività dichiarata di “grossista orafo” e le modalità operative riscontrate
La conoscenza personale del cliente
Un principio consolidato emerso dalla sentenza riguarda l’irrilevanza della conoscenza personale del cliente ai fini dell’esonero dall’obbligo di segnalazione. Come evidenziato dalla giurisprudenza più recente, l’omissione non può essere giustificata dal richiamo alla conoscenza personale del soggetto che l’ha realizzata, ma deve estendersi alla provenienza del danaro, oltre che all’effettiva qualità e capacità economica dell’autore delle operazioni.
Il Decalogo della Banca d’Italia
La sentenza ha fatto specifico riferimento agli indicatori di anomalia tipizzati dalla Banca d’Italia, confermando la loro rilevanza nella valutazione obiettiva del sospetto. Gli elementi riscontrati corrispondevano a diversi punti del decalogo, tra cui:
– Ripetute operazioni non giustificate dall’attività svolta
– Alimentazione dei rapporti con strumenti non coerenti con l’attività del cliente
– Versamenti e prelevamenti di contante per importi rilevanti
– Movimentazione caratterizzata da versamenti frequenti di assegni a cifra tonda
Principi processuali e sanzionatori
Tempestività della contestazione
Il Tribunale ha chiarito che il termine di 90 giorni per la contestazione ex art. 14 della legge 689/1981 non decorre automaticamente dalla conclusione dell’attività ispettiva, ma dal momento in cui l’accertamento può ragionevolmente essere tradotto in contestazione, considerando il tempo necessario per la valutazione degli elementi acquisiti.
Come precisato dalla giurisprudenza di merito, “il dies a quo di tale termine non coincide con il momento di acquisizione del fatto nella sua materialità, ma va individuato nel momento in cui l’autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili per verificare l’esistenza della violazione”.
Determinazione della sanzione
Nella quantificazione della sanzione, il giudice ha applicato il trattamento sanzionatorio più favorevole introdotto dalle modifiche successive, confermando il principio del favor rei. La gravità della violazione è stata valutata considerando:
– L’evidenza dei motivi di sospetto
– L’intensità e il grado di colpevolezza dell’autore
– La sistematica trascuratezza degli indici di anomalia
– L’ingente valore complessivo delle operazioni
La segnalazione tardiva
Un aspetto particolarmente significativo riguarda la valutazione della segnalazione effettuata tardivamente. Il Tribunale ha stabilito che una segnalazione compiuta oltre un anno dopo la cessazione dell’operatività e dopo l’inizio dell’attività ispettiva non può qualificarsi come ottemperanza all’obbligo, essendo ormai frustrata la funzione preventiva propria della normativa antiriciclaggio.
Aspetti procedurali dell’opposizione
Natura del Giudizio di opposizione
Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa ha ad oggetto il rapporto e non l’atto, configurandosi come giudizio di cognizione pieno teso a verificare la validità sostanziale del provvedimento attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’infrazione.
Vizi di motivazione
I vizi di motivazione del decreto sanzionatorio in ordine alle difese presentate in sede amministrativa non comportano la nullità dello stesso, atteso che il giudizio di opposizione consente una cognizione piena del giudice sulle deduzioni difensive riproposte nei motivi di opposizione.
Competenza territoriale
Secondo quanto stabilito dall’art. 6 del decreto legislativo 150/2011, l’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di antiriciclaggio, e specificamente davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Onere della prova
Nel giudizio di opposizione, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, “grava sull’Amministrazione procedente, quale attore in senso sostanziale, l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, mentre spetta all’opponente dimostrare eventuali fatti impeditivi o estintivi”.
Massime di diritto
Principio dell’oggettività del sospetto: L’obbligo di segnalazione si fonda su un giudizio obiettivo sull’idoneità delle operazioni ad essere strumento di elusione delle disposizioni antiriciclaggio, prescindendo dalla conoscenza personale del cliente e dalla certezza della provenienza illecita dei fondi.
Rilevanza degli indici di anomalia: Gli indicatori tipizzati dalla Banca d’Italia costituiscono parametri oggettivi per la valutazione del carattere sospetto delle operazioni, la cui ricorrenza multipla rafforza l’obbligo di segnalazione.
Irrilevanza della conoscenza personale: La familiarità con il cliente non esime dall’obbligo di approfondimento sulla provenienza del denaro e sull’effettiva capacità economica, dovendo prevalere la valutazione oggettiva delle anomalie operative.
Funzione preventiva della normativa: La segnalazione tardiva, effettuata dopo la cessazione dell’operatività e l’inizio dell’ispezione, non soddisfa l’obbligo legale, essendo venuta meno la finalità preventiva della normativa.
Natura del Giudizio di opposizione: Il giudizio di opposizione ha ad oggetto il rapporto sanzionatorio e non l’atto amministrativo, con conseguente cognizione piena del giudice sui presupposti sostanziali della violazione.
Tempestività della contestazione: Il termine di novanta giorni per la contestazione decorre dal momento in cui l’autorità ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili per verificare l’esistenza della violazione, non dalla mera percezione materiale del fatto.
La Sentenza rappresenta un importante precedente per l’applicazione della normativa antiriciclaggio nel settore orafo, chiarendo i criteri di valutazione delle operazioni sospette e confermando la prevalenza di parametri oggettivi nella determinazione degli obblighi di segnalazione, mentre fornisce utili indicazioni procedurali per la gestione delle opposizioni alle sanzioni amministrative in materia.
