30 – Commercialista. Prescrizione quinquennale nelle sanzioni antiriciclaggio.

Sentenza 30. Prescrizione: termine sostanziale, art.28 L.689/81. Sentenza del Tribunale di Roma 07/2022. L’importanza dei termini.

I fatti della vicenda

Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata nel luglio 2022, ha annullato un decreto sanzionatorio emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nei confronti di un commercialista, fornendo una chiara interpretazione dell’applicazione dell’istituto della prescrizione nelle vertenze amministrative in materia antiriciclaggio, di cui al D.lgs.231/2007.

Il professionista aveva ricevuto una sanzione per violazione dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, con un importo di 75.000 euro oltre spese.

Le eccezioni sollevate dal ricorrente

Il commercialista aveva eccepito numerose questioni processuali e sostanziali:

  • La decadenza del procedimento sanzionatorio ex art. 69, comma 2, d.lgs. 231/2007
  • L’estinzione del procedimento ex art. 28 legge n. 689/1981
  • L’inesistenza della violazione
  • La contestazione di fatti antecedenti all’applicabilità della normativa antiriciclaggio ai professionisti
  • L’assenza di sospetto in ordine alle possibili operazioni di riciclaggio
  • Il difetto di motivazione
  • L’applicazione del principio del favor rei

La decisione del Tribunale

Termine biennale per la conclusione del procedimento

Il Giudice ha chiarito che il termine di due anni previsto dalla normativa amministrativa attinente all’antiriciclaggio e, nello specifico, dall’art. 69, comma 2, d.lgs. 231/2007 per la conclusione del procedimento sanzionatorio decorre dalla data di ricezione della contestazione notificata dagli organi accertatori all’amministrazione procedente.

Il termine è sufficiente che sia rispettato con l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, non essendo necessaria la successiva notifica.

Inapplicabilità della Legge 241/1990

Il Tribunale ha precisato che la normativa sui procedimenti amministrativi, la Legge 241/1990, non trova applicazione ai procedimenti sanzionatori antiriciclaggio. La legge 689/1981 costituisce infatti “un sistema di norme organico e compiuto, delineante un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi e i cui tempi sono regolati in modo da non consentire il rispetto di un termine così breve”.

La prescrizione quinquennale: termine sostanziale

Il punto centrale della decisione riguarda l’applicazione dell’art. 28 della legge 689/1981, che stabilisce la prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni.

Il Tribunale ha chiarito che tale termine “non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale, poiché il suo inutile decorso comporta l’estinzione del diritto alla riscossione”.

I principi generali stabiliti

Natura sostanziale della prescrizione

La prescrizione quinquennale prevista dall’art. 28 legge 689/1981 ha natura sostanziale e non procedimentale. Il suo decorso comporta l’estinzione del diritto alla riscossione della sanzione amministrativa.

Decorrenza del termine

Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione, non da quello dell’eventuale accertamento o contestazione.

Interruzione della prescrizione

L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile, come espressamente previsto dall’art. 28 legge 689/1981.

Massima giurisprudenziale

In materia di sanzioni amministrative antiriciclaggio, la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 28 della legge 689/1981 ha natura sostanziale e comporta l’estinzione del diritto alla riscossione. Il termine decorre dal giorno della commissione della violazione e la sua interruzione è regolata dalle norme del codice civile.

Esito del giudizio

La soccombenza è del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Tribunale ha accolto l’opposizione per prescrizione quinquennale, annullando il decreto sanzionatorio.

Le spese legali sono state compensate, considerando che l’accoglimento dell’opposizione è avvenuto per una questione di puro diritto e di carattere preliminare.

Rilevanza pratica

Questa pronuncia assume particolare rilevanza per i professionisti soggetti alla normativa antiriciclaggio, chiarendo che:

  • La prescrizione quinquennale costituisce un limite sostanziale al potere sanzionatorio dell’amministrazione
  • Il termine decorre dalla commissione del fatto, non dall’accertamento
  • L’assorbimento delle altre eccezioni per prescrizione evita valutazioni di merito complesse
  • La compensazione delle spese è giustificata quando l’accoglimento avviene su questioni preliminari di diritto

Orientamento giurisprudenziale consolidato

Avendo rilevato che i fatti ai quali era stata imputata una presunta violazione dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta risalivano a oltre cinque anni dall’avvenuta contestazione, il Tribunale ha annullato il decreto sanzionatorio; le successive eccezioni rimanevano così “assorbite” dalla prescrizione e le spese legali venivano compensate.
La sentenza conferma l’orientamento giurisprudenziale consolidato sulla natura sostanziale della prescrizione nelle sanzioni amministrative, fornendo certezza interpretativa in un settore di particolare complessità normativa come quello antiriciclaggio.