4 – Uso del contante oltre soglia – Limite al pagamento in contanti.
Sentenza: 4 – Sentenza del Tribunale di Roma pubbl. 11/2022
Uso del contante. Il d.lgs.231/2007, all’art.51, prevede che i soggetti obbligati i quali, nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività, abbiano notizia di infrazioni alle disposizioni relative all’utilizzo del contante, riferiscano entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione e per gli altri adempimenti previsti dall’art.14 della L. 24 novembre 1981, n. 689, oltre che per l’immediata comunicazione dell’infrazione anche alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne darà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Il ricorso
Il ricorso, per quanto attiene la violazione della normativa riguardante il limite alla circolazione del contante, si propone al Tribunale in base al luogo in cui l’infrazione è stata commessa contro le Ragionerie Territoriali dello Stato competenti nella persona del Ministro pro tempore.
La vicenda processuale
Limiti all’uso del contante: quando l’errore sul fatto esclude la responsabilità amministrativa
La sentenza del Tribunale di Roma pubblicata nel novembre 2022 affronta una questione di particolare interesse in materia di antiriciclaggio, riguardante l’interpretazione dei limiti all’uso del contante previsti dal decreto legislativo 231/2007.
Il caso trae origine dalla vendita di oggetti in oro presso una casa d’aste, per un corrispettivo di 3.000 euro pagato interamente in contanti. Tale operazione ha determinato l’irrogazione di una sanzione amministrativa da parte del MEF, in quanto ritenuta in violazione dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 231/2007.
Le questioni giuridiche sollevate
Il ricorrente ha articolato la propria difesa su diversi profili, tutti meritevoli di approfondimento dal punto di vista giuridico.
L’obbligo di arrotondamento
La prima eccezione riguardava l’applicazione dell’articolo 13-quater del decreto-legge 50/2017, che prevede l’arrotondamento al multiplo di cinque centesimi più vicino per i pagamenti in contanti. Il ricorrente sosteneva che tale disposizione avrebbe dovuto incidere sui limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Il Tribunale ha chiarito che l’obbligo di arrotondamento, introdotto in conseguenza della sospensione del conio delle monete da 1 e 2 centesimi, attiene esclusivamente alla quantificazione dell’importo del pagamento e non ha alcuna incidenza sulle limitazioni all’uso del contante stabilite dalla normativa antiriciclaggio.
L’errore incolpevole sul fatto
Il motivo di maggiore interesse riguarda l’errore sul fatto previsto dall’articolo 3, comma secondo, della legge 689/1981. Il ricorrente sosteneva di essere incorso in un errore incolpevole circa l’individuazione dell’importo massimo consentito per l’uso del contante.
La norma precettiva vieta il trasferimento di denaro contante “quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro”, consentendo quindi trasferimenti fino a 2.999,99 euro.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha accolto l’eccezione relativa all’errore sul fatto, riconoscendo la fondatezza dell’argomentazione del ricorrente. La decisione si basa su una considerazione di particolare rilevanza: nonostante il chiaro tenore letterale della disposizione, è facile cadere nell’equivoco di ritenere lecito anche il trasferimento della somma di 3.000 euro.
L’errore delle istituzioni
Un elemento decisivo nella valutazione del giudice è stato il fatto che nel medesimo errore del ricorrente sono incorse anche autorevoli istituzioni pubbliche. La Banca d’Italia e l’Agenzia delle Entrate, in comunicazioni istituzionali pubblicate sui rispettivi siti web, hanno rispettivamente affermato che “le transazioni tra privati di importo superiore a 3000 euro devono essere necessariamente effettuate con strumenti alternativi al contante” e fatto riferimento a “norme sul limite all’uso del contante posto a 3.000 euro”.
Tali comunicazioni, ancora presenti alla data dell’8 giugno 2021, hanno contribuito a generare l’equivoco interpretativo che ha coinvolto il ricorrente.
I principi di diritto stabiliti
La sentenza stabilisce alcuni principi di particolare rilevanza per la materia antiriciclaggio.
L’errore incolpevole come causa di esclusione della responsabilità
Il Tribunale ha riconosciuto che l’errore sul fatto può costituire causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sia incolpevole e determinato da circostanze oggettive che rendano comprensibile l’equivoco interpretativo.
Nel caso specifico, l’errore è stato ritenuto incolpevole in considerazione della complessità interpretativa della norma e del fatto che anche autorevoli istituzioni pubbliche sono incorse nel medesimo equivoco.
La rilevanza delle comunicazioni istituzionali
La decisione evidenzia come le comunicazioni delle pubbliche amministrazioni possano influire sulla formazione dell’errore del privato cittadino. Quando tali comunicazioni contengono indicazioni imprecise o fuorvianti, esse possono costituire elemento a sostegno dell’incolpevolezza dell’errore commesso dal soggetto sanzionato.
La massima giurisprudenziale
La sentenza può essere massimata nel seguente principio: “In materia di limitazioni all’uso del contante previste dalla normativa antiriciclaggio, l’errore incolpevole sull’esatta individuazione della soglia di valore consentita può escludere la responsabilità amministrativa quando sia determinato da circostanze oggettive, ivi comprese comunicazioni istituzionali imprecise di autorevoli enti pubblici, che rendano comprensibile l’equivoco interpretativo del trasgressore”.
L’attività del soggetto sanzionato
Dalla sentenza emerge che il ricorrente aveva effettuato la vendita di oggetti in oro presso una casa d’aste, configurandosi quindi come soggetto che aveva ceduto beni preziosi in cambio di denaro contante.
L’esito del giudizio
Il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando il decreto sanzionatorio emesso dal MEF. La decisione si è fondata esclusivamente sull’accoglimento del motivo relativo all’errore sul fatto, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi dell’opposizione.
Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione dell’accoglimento dell’opposizione per carenza di responsabilità dovuta ad errore sul fatto verosimilmente indotto anche dalla stessa pubblica amministrazione.
La soccombenza è quindi del MEF, che ha visto annullato il proprio decreto sanzionatorio, con compensazione delle spese di giudizio in considerazione delle particolari circostanze del caso.
Riflessioni conclusive
La sentenza offre spunti di riflessione significativi sulla delicata materia dei limiti all’uso del contante. La decisione evidenzia come la chiarezza normativa e la coerenza delle comunicazioni istituzionali siano elementi fondamentali per garantire l’effettiva conoscibilità dei precetti normativi da parte dei cittadini.
Il caso dimostra inoltre come l’errore sul fatto possa assumere rilevanza anche in materia di illeciti amministrativi, purché sia incolpevole e determinato da circostanze oggettive che rendano comprensibile l’equivoco interpretativo del soggetto chiamato a rispondere della violazione.
