49 – Commercialista: sanzioni antiriciclaggio per omesso caso di s.o.s.
Sentenza 49. Commercialista sanzionato per omessa segnalazione.
Il caso di un commerciante di metalli e la presunzione di consapevolezza dell’ambiguità dell’operazione. Analisi Sent. Tribunale civile di Roma pubbl. 05/2018.
La vicenda: un controllo che svela anni di anomalie
La sentenza del Tribunale di Roma pubblicata nel maggio 2018 rappresenta un caso emblematico delle problematiche che i professionisti devono affrontare nell’applicazione della normativa antiriciclaggio. Il caso riguarda un commercialista che, per oltre tre anni, ha curato la contabilità di una società operante nel commercio all’ingrosso di rottami metallici, settore notoriamente sottoposto a particolare attenzione da parte degli organi di controllo.
La vicenda trae origine dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un procedimento penale avviato dalla competente Procura della Repubblica. Durante i controlli emerge un quadro operativo caratterizzato da evidenti anomalie: la società XXX, disponendo di soli due mezzi d’opera strumentali al trasporto dei beni, acquistava materiale metallico in contanti da soggetti non identificati nei documenti di acquisto, che peraltro non risultavano firmati per quietanza.
I sospetti
Il modus operandi della società presentava caratteristiche peculiari che avrebbero dovuto destare sospetti: la rivendita del rottame era contabilizzata con fatture intestate ad un’unica società del settore e i relativi pagamenti avvenivano attraverso l’emissione di assegni bancari accreditati sui sei conti correnti utilizzati dall’impresa. Le operazioni contestate, per un valore complessivo di oltre 12 milioni di euro nel periodo dall’aprile 2006 al giugno 2008, rappresentavano importi di estrema rilevanza che difficilmente potevano passare inosservati ad un operatore professionale.
L’elemento della consapevolezza: un fattore aggravante determinante
Un aspetto cruciale della vicenda riguarda la presunta piena consapevolezza del commercialista circa le anomalie delle operazioni. Il professionista aveva infatti dichiarato alla Guardia di Finanza di aver informato l’amministratore della società “della necessità di indicare sui documenti d’acquisto le generalità dei cedenti e dell’opportunità di non usare il denaro contante per il pagamento”. Questa dichiarazione assume particolare rilevanza poiché dimostra non solo la conoscenza delle irregolarità, ma anche la consapevolezza della loro potenziale illiceità.
Nonostante questa piena consapevolezza dell’ambiguità delle operazioni, il commercialista ammetteva di non aver mai effettuato segnalazioni all’UIF, ritenendo evidentemente che le modalità operative, seppur anomale, non giustificassero l’obbligo di segnalazione. Tale atteggiamento si rivelerà determinante nella valutazione del grado di responsabilità e nella conseguente determinazione della sanzione.
Il quadro normativo di riferimento: una transizione complessa
Il Tribunale ha dovuto confrontarsi con un periodo di transizione normativa particolarmente complesso. Le operazioni si sono svolte in un arco temporale che ha visto l’applicazione sia dell’art. 3 del d.l. n. 143/1991 (fino al 30 aprile 2008) sia dell’art. 41 del d.lgs. n. 231/2007 per le operazioni successive.
La normativa previgente richiedeva la segnalazione di ogni operazione che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, inducesse a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni potessero provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. La disciplina successiva ha ampliato l’ambito di applicazione, richiedendo la segnalazione quando si sappia, sospetti o si abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o siano state compiute operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
I principi giurisprudenziali consolidati: il mero sospetto come standard
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito i parametri per l’applicazione dell’obbligo di segnalazione. Come evidenziato dalla Cassazione civile, sentenza del 2024, “l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette a carico degli intermediari e dei professionisti si fonda su un giudizio obiettivo circa l’idoneità delle operazioni, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio”.
Il Tribunale ha ribadito che l’obbligo di segnalazione “non è subordinato all’evidenziazione dalle indagini preliminari dell’operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all’esclusione, in base al loro personale convincimento, dell’estraneità delle operazioni ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio”.
In sostanza, come confermato dalla giurisprudenza più recente, è richiesto un mero giudizio di possibilità in ordine alla provenienza delittuosa dei fondi e alla finalità illecita delle operazioni, mentre non si richiede in capo al titolare dell’obbligo della segnalazione di acquisire alcuna certezza riguardo alla illiceità dell’operazione.
L’analisi delle operazioni: elementi oggettivi di sospetto
Il Tribunale ha ritenuto che le operazioni dovessero essere segnalate come sospette, evidenziando come “il carattere sospetto delle operazioni effettuate appariva evidente in considerazione dei connotati oggettivi dell’operazione e tenuto conto dei profili soggettivi del cliente”. Gli elementi che hanno portato a questa conclusione sono molteplici e convergenti:
Anomalie nelle modalità di pagamento
L’utilizzo sistematico di pagamenti in contanti per l’acquisto di rottami metallici, senza identificazione dei cedenti, rappresenta un primo elemento di anomalia. Come evidenziato dall’art. 35 del d.lgs. n. 231/2007, “il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all’articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto”.
Mancanza di tracciabilità nelle operazioni di acquisto
La documentazione contabile presentava lacune significative nell’identificazione dei fornitori e nelle modalità di registrazione delle operazioni. I documenti di acquisto non risultavano firmati per quietanza e non consentivano l’individuazione dei soggetti rivenditori, creando un’opacità nelle operazioni che avrebbe dovuto destare sospetti.
Sproporzione tra mezzi e volume d’affari
La società, pur disponendo di soli due mezzi d’opera strumentali al trasporto, movimentava importi di estrema rilevanza, pari a svariati milioni di euro. Tale sproporzione tra i mezzi a disposizione e il volume d’affari rappresenta un ulteriore elemento di anomalia che avrebbe dovuto essere valutato dal professionista.
Concentrazione delle vendite
La rivendita del rottame era contabilizzata con fatture intestate ad un’unica società del settore, con pagamenti attraverso assegni bancari. Questa concentrazione delle vendite verso un unico soggetto, pur non costituendo di per sé elemento di illiceità, rappresenta un ulteriore profilo di attenzione che, combinato con le altre anomalie, avrebbe dovuto indurre alla segnalazione.
La decisione del Tribunale: responsabilità confermata
Il Tribunale ha ritenuto fondata la contestazione, evidenziando come le concrete circostanze portassero ad escludere la trasparenza delle operazioni. La decisione si basa su alcuni elementi fondamentali che meritano particolare attenzione.
La sistematicità delle anomalie
Le operazioni contestate si riferiscono ad un lasso temporale di oltre tre anni, da aprile 2006 a giugno 2008, dimostrando la sistematicità delle anomalie e l’assenza di qualsiasi intervento correttivo da parte del professionista.
L’importo rilevante delle operazioni
Il valore complessivo delle operazioni, pari a oltre 12 milioni di euro, rappresenta un importo di tale rilevanza da non poter essere trascurato da un operatore professionale qualificato.
La piena consapevolezza del professionista
Come già evidenziato, il commercialista era pienamente consapevole delle anomalie operative, avendo anche fornito consigli all’amministratore della società per regolarizzare le procedure. Questa consapevolezza costituisce un elemento aggravante nella valutazione della responsabilità.
L’assenza di qualsiasi segnalazione
Nonostante la consapevolezza delle anomalie e la durata pluriennale del rapporto professionale, il commercialista non ha mai effettuato alcuna segnalazione all’UIF, dimostrando una sistematica omissione degli obblighi di collaborazione attiva.
L’innovazione giuridica: l’applicazione del principio del favor rei
Un aspetto particolarmente innovativo della sentenza riguarda l’applicazione del principio del favor rei in materia di sanzioni antiriciclaggio. Il Tribunale ha applicato l’art. 69 del d.lgs. n. 231/2007, come modificato dal d.lgs. n. 90/2017, che estende espressamente il principio del favor rei alla materia delle infrazioni antiriciclaggio.
Il cambiamento del regime sanzionatorio
La nuova disciplina prevedeva sanzioni significativamente più favorevoli rispetto al regime previgente. Mentre l’art. 5 della legge 197/91 prevedeva una sanzione pari nel minimo al 5% e nel massimo al 50% del complessivo valore delle operazioni, e l’art. 57, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007 prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40 per cento dell’importo dell’operazione non segnalata, la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 90/2017 ha previsto una sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa, pari a € 3.000,00 per le violazioni semplici e in misura compresa fra il minimo di € 30.000,00 e il massimo di € 300.000,00 per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.
L’interpretazione estensiva del favor rei
Il Tribunale ha respinto la tesi del Ministero, secondo cui l’art. 69 del d.lgs. n. 231/2007 come modificato sarebbe applicabile solo ai procedimenti non ancora definiti in via amministrativa con l’emissione del decreto sanzionatorio. Come evidenziato nella motivazione, “si tratta di una limitazione che non è prevista dalla norma, né è desumibile in via interpretativa dalla disposizione di cui al comma 5 dell’art. 68 del d.lgs. n. 231/2007 come modificato”.
La disposizione in oggetto “espressamente deroga al principio tempus regit actum vigente in materia di sanzioni amministrative disponendo l’applicazione del “presente decreto” alle violazioni commesse in data anteriore all’entrata in vigore “sanzionate in via amministrativa”. Il riferimento espresso alle violazioni “sanzionate” in via amministrativa porta ad escludere che si tratti solo di violazioni non ancora sanzionate.
Le implicazioni pratiche dell’applicazione del favor rei
L’applicazione del principio del favor rei ha comportato una significativa riduzione della sanzione. Nel caso specifico, applicando la disciplina più favorevole, la sanzione è stata rideterminata da 600.000 euro a 300.000 euro, pur rimanendo al massimo edittale previsto dalla nuova disciplina per le violazioni gravi e sistematiche.
La determinazione della sanzione: criteri e valutazioni
Nell’applicazione dell’art. 67 del d.lgs. n. 231/2007, il Tribunale ha considerato particolarmente rilevante il grado di responsabilità del professionista. Come evidenziato nella motivazione, “tenuto conto del grado di responsabilità del professionista che era ben consapevole dell’ambiguità delle operazioni e che per anni ha omesso qualsivoglia segnalazione, appare a questo Tribunale congrua una sanzione pari al massimo edittale di euro 300.000,00“.
I fattori aggravanti
La determinazione della sanzione al massimo edittale è stata motivata dalla presenza di diversi fattori aggravanti:
- La consapevolezza dell’ambiguità: il professionista era pienamente consapevole delle anomalie operative, come dimostrato dalle sue stesse dichiarazioni.
- La durata pluriennale delle omissioni: le violazioni si sono protratte per oltre tre anni, dimostrando una sistematica inosservanza degli obblighi.
- L’importo rilevante delle operazioni: il valore complessivo delle operazioni non segnalate, pari a oltre 12 milioni di euro, rappresenta un elemento di particolare gravità.
- L’assenza di qualsiasi collaborazione: il professionista non ha mai effettuato alcuna segnalazione, dimostrando una totale mancanza di collaborazione con le autorità di vigilanza.
L’applicazione dei criteri di proporzionalità
Nonostante l’applicazione del massimo edittale, il Tribunale ha comunque tenuto conto del principio di proporzionalità, come evidenziato dalla giurisprudenza più recente. In una Sentenza del 2025 il Tribunale di Roma ha infatti chiarito che “nell’applicazione delle sanzioni per violazione degli obblighi antiriciclaggio deve essere osservato il principio di proporzionalità di cui all’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 231 del 2007, tenendo conto della peculiarità dell’attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati”.
I principi di diritto consolidati dalla Sentenza
L’obbligo di segnalazione e lo standard di valutazione
La sentenza conferma che l’obbligo di segnalazione si basa su un “mero giudizio di possibilità” circa la provenienza delittuosa dei fondi, senza richiedere certezza sull’illiceità dell’operazione. Come evidenziato dalla giurisprudenza più recente, la Corte d’appello di Roma, in una Sentenza del 2025, ha chiarito che “è sufficiente un mero sospetto semplice, anche non qualificato da ulteriori indizi” per far sorgere l’obbligo di segnalazione.
Il principio del favor rei in materia antiriciclaggio
Il Tribunale ha stabilito un importante precedente nell’applicazione del principio del favor rei in materia antiriciclaggio, chiarendo che tale principio trova applicazione anche in sede giurisdizionale, successivamente all’emanazione della sanzione, contrariamente all’orientamento che limitava l’applicazione della normativa più favorevole ai soli procedimenti amministrativi non ancora definiti.
I criteri di determinazione della sanzione
Nell’applicazione dei criteri sanzionatori, il Tribunale ha evidenziato come la consapevolezza dell’ambiguità delle operazioni costituisca un elemento aggravante nella determinazione della sanzione. La giurisprudenza successiva ha confermato questo orientamento, come evidenziato dalla Corte d’appello di Roma, sentenza del 2024, che ha chiarito come “la condotta del professionista obbligato alla segnalazione va valutata ex ante, al momento in cui avrebbe dovuto effettuare la segnalazione, e non sulla base di giustificazioni fornite successivamente”.
L’evoluzione della giurisprudenza: orientamenti consolidati
La responsabilità personale del professionista
La giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità per le violazioni degli obblighi antiriciclaggio è personale del professionista che ha svolto in concreto l’attività. Come evidenziato dalla Corte d’appello di Roma, sentenza del 2024, “il soggetto tenuto alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 231/2007 è il singolo professionista che ha svolto in concreto l’attività richiesta dal cliente, e non lo studio associato nell’ambito del quale opera”.
L’ampiezza dell’obbligo di approfondimento
La giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui il professionista ha l’onere di effettuare approfondimenti adeguati in presenza di elementi di anomalia. Come chiarito in una sentenza del Tribunale di Roma del 2025, “la conoscenza personale del cliente non esime dall’obbligo di segnalazione, dovendo il professionista estendere l’approfondimento alla provenienza del denaro e all’effettiva capacità economica del disponente”.
La valutazione degli elementi di sospetto
La giurisprudenza ha chiarito che gli elementi di sospetto devono essere valutati complessivamente e non singolarmente. Come evidenziato dalla Corte d’appello di Roma, sentenza del 2024, “in presenza di plurimi elementi oggettivamente anomali, la valutazione di non sospettosità non può fondarsi su un quadro informativo frammentario, lacunoso o meramente autoreferenziale derivante da informazioni fornite dal solo cliente”.
Le implicazioni pratiche per i professionisti
L’importanza della formazione continua
Il caso evidenzia l’importanza per i professionisti di mantenere un aggiornamento costante sulla normativa antiriciclaggio e sui relativi obblighi. La consapevolezza delle anomalie, senza l’adozione delle conseguenti misure di segnalazione, può comportare l’applicazione delle sanzioni più severe previste dall’ordinamento.
La necessità di procedure interne adeguate
I professionisti devono dotarsi di procedure interne adeguate per l’identificazione e la valutazione delle operazioni potenzialmente sospette. Come evidenziato dall’art. 35 del d.lgs. n. 231/2007, la UIF “emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette”.
L’approccio prudenziale nella valutazione
La giurisprudenza ha consolidato un approccio prudenziale nella valutazione delle operazioni, richiedendo ai professionisti di effettuare la segnalazione anche in presenza di un mero sospetto. Come chiarito nella sentenza del Tribunale di Roma del 2024, “si tratta di una norma che impone un atteggiamento prudenziale che fa quindi sorgere l’obbligo di segnalazione non solo quando vi è certezza e/o diretta conoscenza che il cliente abbia posto in essere operazioni finalizzate al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, ma anche quando sussiste un mero sospetto semplice”.
Massima Giurisprudenziale
In materia di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, la consapevolezza del professionista circa l’ambiguità delle operazioni della propria clientela, unita alla sistematica omissione di segnalazioni per un periodo prolungato e per operazioni di rilevante entità, costituisce elemento di particolare gravità nella determinazione della sanzione. L’obbligo di segnalazione si fonda su un mero giudizio di possibilità circa la provenienza delittuosa dei fondi, senza richiedere certezza sull’illiceità dell’operazione, e non può essere eluso dalla mera conoscenza personale del cliente o dalla presenza di elementi apparentemente regolari quando permangono sintomi di abnormità nel modus operandi che rendono opache le operazioni.
Favor rei
Il principio del favor rei introdotto dall’art. 69 del d.lgs. n. 231/2007 trova applicazione anche in sede giurisdizionale per le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore della disciplina antiriciclaggio più favorevole, consentendo la rideterminazione della sanzione secondo i parametri edittali più miti, ferma restando la valutazione del grado di responsabilità del trasgressore nell’applicazione del massimo edittale previsto per le violazioni gravi, sistematiche e plurime.
Esito del Giudizio e considerazioni conclusive
Il Tribunale ha accolto parzialmente l’opposizione, rideterminando la sanzione da 600.000 euro a 300.000 euro, applicando il massimo edittale previsto dalla nuova disciplina per le violazioni antiriciclaggio gravi e sistematiche. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione del parziale accoglimento dell’opposizione e della modifica normativa intervenuta in corso di giudizio.
La decisione
La decisione rappresenta un importante precedente per tutti i professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio, evidenziando come la mera consapevolezza delle anomalie, senza l’adozione delle conseguenti misure di segnalazione, possa comportare l’applicazione delle sanzioni più severe previste dall’ordinamento. Il caso dimostra inoltre l’importanza dell’applicazione del principio del favor rei anche in materia di sanzioni amministrative antiriciclaggio, aprendo nuove prospettive per la tutela dei diritti dei professionisti sottoposti a procedimenti sanzionatori.
La Sentenza
La sentenza conferma l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l’obbligo di segnalazione costituisce un presidio fondamentale del sistema di prevenzione del riciclaggio, richiedendo ai professionisti un atteggiamento di particolare diligenza e collaborazione attiva con le autorità di vigilanza. La consapevolezza dell’ambiguità delle operazioni, lungi dal costituire un elemento scusante, rappresenta un fattore aggravante che giustifica l’applicazione delle sanzioni più severe, in considerazione del ruolo di garanzia che i professionisti sono chiamati a svolgere nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
