52 – Segnalazione fondata su elementi disponibili

Sentenza della Corte d’Appello di Roma Pubbl. 11/2021

Introduzione alla vicenda

La Sentenza della Corte d’Appello di Roma pubblicata nel novembre 2021 affronta una questione di particolare rilevanza nel settore antiriciclaggio, concernente l’annullamento di un decreto sanzionatorio emesso dal MEF per violazione degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

I fatti della vicenda

Il contesto normativo di riferimento

La vicenda si inquadra nell’ambito della disciplina antiriciclaggio prevista dal decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, che ha recepito la direttiva europea in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

L’operazione contestata

Il caso riguardava un operatore del settore bancario che aveva omesso di segnalare operazioni ritenute sospette dall’autorità di vigilanza. Le operazioni in questione presentavano caratteristiche particolari che, secondo l’accusa, avrebbero dovuto far scattare l’obbligo di segnalazione previsto dalla normativa antiriciclaggio.

Il procedimento sanzionatorio

Il MEF aveva irrogato una sanzione amministrativa per violazione dell’articolo 3 della legge n. 197/1991, contestando l’omessa segnalazione di operazioni sospette per un importo significativo. Il ricorrente aveva proposto opposizione, poi respinta dal Tribunale di primo grado.

Le questioni giuridiche affrontate

Primo motivo: nullità della notificazione

Il primo motivo di appello riguardava la validità della notificazione dell’ordinanza-ingiunzione. L’appellante sosteneva che la notifica tramite un unico messaggio PEC per due soggetti sanzionati fosse viziata da nullità.

La Corte ha chiarito che la finalità della notificazione è quella di porre l’interessato nella condizione di esercitare i rimedi giurisdizionali. Come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, ricorre l’inesistenza della notificazione solo nelle ipotesi in cui sia stata posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali.

Nel caso specifico, l’appellante aveva avuto effettiva conoscenza dell’ordinanza-ingiunzione e aveva esperito l’opposizione prevista dalla legge, realizzando così la sanatoria dell’ipotizzata invalidità del procedimento di notificazione.

Secondo motivo: violazione dei termini decadenziali

Il secondo motivo invocava la violazione dell’articolo 14 della legge 689/81, sostenendo l’incongruità della durata dell’accertamento. L’accertamento era iniziato nel marzo 2008, ma la Guardia di Finanza aveva riattivato il procedimento solo nel settembre 2009.

La Corte ha richiamato la connessione del procedimento amministrativo con indagini penali complesse. In particolare, ha evidenziato che quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all’autorità competente con provvedimento dell’autorità giudiziaria, i termini decorrono dalla data della ricezione del nulla osta.

Terzo e quarto motivo: il merito della contestazione

I motivi relativi al merito denunciavano la violazione dell’articolo 3 della legge n. 197/1991, contestando la natura sospetta delle operazioni e la presenza degli indici di sospetto necessari per l’obbligo di segnalazione.

La decisione della Corte d’Appello

L’accoglimento dell’appello

La Corte d’Appello ha accolto l’appello, ritenendo che il Tribunale avesse assegnato un peso decisivo a due elementi della cui consapevolezza in capo all’operatore bancario era lecito dubitare.

I principi stabiliti dalla Sentenza

Presunzioni di conoscenza non fondate

La Corte ha criticato l’addebito relativo all’emissione di assegni bancari a favore di soggetti pluripregiudicati, senza verificare se le negative qualità dei beneficiari costituissero un fatto notorio o comunque noto all’operatore bancario.

Valutazione dei sistemi antiriciclaggio esteri

Particolare rilevanza ha assunto la questione della negoziazione di titoli di credito presso la Repubblica di San Marino. Il Tribunale aveva valorizzato la circostanza che si trattasse di un Paese esterno all’Unione europea e privo di sistema antiriciclaggio equivalente.

La Corte d’Appello ha ritenuto questa valutazione meramente assertiva, evidenziando che prima dell’inserimento nella black list era in vigore una convenzione tra l’Italia e San Marino che equiparava le banche sammarinesi a quelle italiane.

Il quadro normativo di riferimento

La decisione si inserisce nel più ampio contesto della disciplina antiriciclaggio, che prevede specifici obblighi per gli operatori del settore finanziario. L’articolo 36 del decreto legislativo 231/2007 disciplina le modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari.

Principi generali estratti dalla Sentenza

Valutazione ex ante degli elementi di sospetto

Un principio fondamentale emerso dalla sentenza riguarda la necessità di valutare gli elementi di sospetto sulla base delle conoscenze effettivamente disponibili all’operatore al momento dell’operazione. Non è possibile fondare l’obbligo di segnalazione su presunzioni di conoscenza non dimostrate.

Importanza delle convenzioni internazionali

La Sentenza evidenzia l’importanza di considerare il quadro normativo internazionale vigente al momento dei fatti. Le convenzioni bilaterali possono modificare significativamente la valutazione del rischio associato a operazioni con Paesi terzi.

Onere della prova a carico dell’Autorità

L’Autorità sanzionante deve fornire elementi concreti e specifici per dimostrare la sussistenza dell’obbligo di segnalazione, non potendosi limitare a considerazioni generiche o presuntive.

Massima giurisprudenziale

In materia di segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, l’obbligo di segnalazione deve essere valutato esclusivamente in base agli elementi effettivamente a disposizione del soggetto obbligato al momento dell’operazione. Non è sufficiente invocare presunzioni di conoscenza relative alle qualità soggettive dei beneficiari delle operazioni o alle caratteristiche dei sistemi antiriciclaggio di Paesi terzi, quando tali elementi non risultino effettivamente noti all’operatore. L’autorità sanzionatoria ha l’onere di dimostrare la sussistenza di elementi oggettivi e conoscibili che giustifichino l’obbligo di segnalazione.

Giurisprudenza di riferimento

La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato che richiede una valutazione oggettiva degli elementi di sospetto. Come recentemente confermato dalla Corte d’Appello di Roma nella sentenza n. 4930 del 2025, “il carattere sospetto dell’operazione deve essere valutato esclusivamente in base agli elementi a disposizione del soggetto obbligato all’epoca dei fatti, e non può fondarsi su circostanze emerse successivamente a seguito di accertamenti dell’Autorità“.

Evoluzione della giurisprudenza

La giurisprudenza più recente ha consolidato il principio secondo cui l’obbligo di segnalazione non è subordinato alla certezza della provenienza illecita dei fondi, ma richiede comunque elementi concreti di sospetto. La Cassazione civile con ordinanza n. 26555 del 2024 ha precisato che “l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette si fonda su un giudizio obiettivo sull’idoneità delle operazioni, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano, a essere strumento di elusione delle disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio”.

Attività svolta dal ricorrente

Il ricorrente operava nel settore bancario, svolgendo attività di intermediazione finanziaria soggetta agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Esito del Giudizio e Spese

La soccombenza è risultata a carico del MEF. La Corte d’Appello ha accolto l’appello, annullando il decreto sanzionatorio e condannando il Ministero dell’Economia e delle Finanze al rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Le spese del primo grado sono state liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge. Le spese del grado di appello sono state liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Considerazioni conclusive

La sentenza rappresenta un importante precedente per l’interpretazione degli obblighi di segnalazione in materia antiriciclaggio. La decisione sottolinea la necessità di una valutazione concreta e oggettiva degli elementi di sospetto, escludendo valutazioni basate su mere presunzioni o su conoscenze non effettivamente disponibili all’operatore.

Principio stabilito dalla Corte

Il principio stabilito dalla Corte d’Appello di Roma contribuisce a delineare i confini dell’obbligo di segnalazione, bilanciando le esigenze di prevenzione del riciclaggio con la tutela degli operatori del settore finanziario da sanzioni fondate su elementi non conoscibili o presuntivi.

La decisione evidenzia inoltre l’importanza di considerare il quadro normativo internazionale vigente al momento dei fatti, richiamando l’attenzione sulla necessità di valutare correttamente gli effetti delle convenzioni bilaterali sui rapporti con Paesi terzi.