56 – Normativa antiriciclaggio e obbligo di segnalazione.
Sent. Tribunale di Roma Settembre 2024
Introduzione
La normativa antiriciclaggio rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema di prevenzione dei reati finanziari. La disciplina del D.Lgs. 231/2007 ha introdotto un complesso sistema di obblighi per gli intermediari finanziari. Una recente sentenza del Tribunale di Roma, pubblicata nell’ottobre 2021, offre importanti spunti di riflessione sui principi applicativi di questa normativa.
I fatti della vicenda
La controversia trae origine da un’attività ispettiva condotta dalla Guardia di Finanza presso una filiale bancaria. L’ispezione aveva ad oggetto operazioni finanziarie sospette poste in essere nel periodo compreso tra gennaio e novembre 2015. Le operazioni, per un importo complessivo di circa 300.000 euro, riguardavano un conto corrente intestato a un professionista del settore sportivo.
Caratteristiche delle operazioni contestate
Le operazioni presentavano specifiche caratteristiche che le rendevano potenzialmente anomale. Si trattava di accrediti tramite bonifici eseguiti in giorni ravvicinati. Seguivano prelievi mediante cambio di assegni “a me medesimo” e verso soggetti terzi. La movimentazione avveniva attraverso assegni bancari emessi all’ordine di terzi beneficiari.
L’organo ispettivo rilevava anomalie secondo gli indici del sistema di controllo interno. La movimentazione di denaro su un conto intestato a “persona fisica/ditta individuale – professioni sportive e artistiche” appariva incongruente. Il tipo di conto corrente era destinato alla gestione incassi/pagamenti. La movimentazione in periodo ristretto non risultava conforme con la tipologia del rapporto.
Le eccezioni sollevate dal ricorrente
Il ricorrente aveva formulato diverse eccezioni per contestare la validità del decreto sanzionatorio.
Violazione del giusto procedimento
La prima eccezione riguardava la violazione dei criteri del giusto procedimento punitivo. Il ricorrente lamentava l’assenza del contraddittorio endoprocedimentale prima della contestazione formale. Sostenevano che il modus operandi della Guardia di Finanza presentava vizi procedimentali. Questi vizi avrebbero leso i diritti di contraddittorio del trasgressore.
Decadenza dell’obbligazione sanzionatoria
La seconda eccezione concerneva la decadenza per omessa notificazione nei termini previsti. L’art. 14 della legge 689/81 stabilisce un termine di 90 giorni. Il verbale di accertamento era stato redatto nel luglio 2017. Le operazioni risalivano al biennio precedente 2015-2016.
Infondatezza della violazione contestata
La terza eccezione riguardava l’infondatezza della violazione. I ricorrenti sostenevano l’incoerenza rispetto al paradigma legale della norma violata. L’art. 41 del D.Lgs. 231/07 sanziona condotte specifiche. Le operazioni non sarebbero riconducibili all’obbligo di segnalazione imposto dalla norma.
La decisione del Giudice
Il Tribunale ha respinto tutte le eccezioni sollevate dai ricorrenti, confermando la legittimità del decreto sanzionatorio.
Sulla tempestività della contestazione
Il Giudice ha chiarito i principi relativi al termine di decadenza. Il dies a quo del termine per la notifica della violazione non coincide con l’acquisizione materiale del fatto. Deve comprendere il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti. La fase finale di deliberazione deve considerare la complessità del caso.
La giurisprudenza di Cassazione stabilisce criteri precisi. Compete al Giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario. L’Amministrazione deve giungere a completa conoscenza della violazione. La valutazione deve considerare la maggiore o minore difficoltà del caso concreto.
Nella fattispecie, l’attività ispettiva si era protratta dal maggio 2016 al maggio 2017. I verbalizzanti avevano svolto ulteriore attività di accertamento presso l’intermediario. L’acquisizione di varia documentazione aveva richiesto tempo aggiuntivo. L’accertamento si era concluso alla fine del mese di maggio 2017. Il verbale era stato notificato entro i 90 giorni successivi.
Sull’obbligo di segnalazione
Il Giudice ha analizzato approfonditamente l’obbligo di segnalazione previsto dalla normativa antiriciclaggio.
Evoluzione Normativa
L’obbligo di segnalazione a carico del responsabile della dipendenza è rimasto sostanzialmente immutato. Il D.L. 143/1991 aveva introdotto i primi obblighi. L’art. 41 del D.Lgs 231/2007 ha mantenuto la stessa impostazione. La normativa non impone la segnalazione di ogni operazione anomala. Richiede solo quelle che oggettivamente e soggettivamente rivestano carattere “sospetto”.
Principi giurisprudenziali consolidati
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito principi chiari. Il potere di valutare le segnalazioni spetta al titolare dell’attività. Il responsabile della dipendenza deve segnalare ogni operazione sospetta. La valutazione si basa su elementi oggettivi riferibili all’operazione. Considera anche la capacità economica e l’attività del cliente.
L’obbligo non è subordinato all’evidenziazione di un quadro indiziario completo. Non richiede l’esclusione dell’estraneità ad attività delittuosa. Si fonda su un giudizio obiettivo sull’idoneità delle operazioni. Valuta la loro capacità di eludere le disposizioni antiriciclaggio.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, le operazioni presentavano chiari indici di anomalia. Gli accrediti tramite bonifici in giorni ravvicinati destava sospetti. I prelievi mediante cambio di assegni “a me medesimo” apparivano incongruenti. La movimentazione verso soggetti terzi senza apparente giustificazione era anomala.
Il sospetto sussisteva non per la singola operazione. Emergeva dal complesso delle operazioni eseguite in tempo limitato. L’imputabilità della violazione era attribuibile al direttore della filiale. La banca risultava responsabile in solido.
I principi generali estratti dalla Sentenza
Natura dell’obbligo di segnalazione
L’obbligo di segnalazione ha natura preventiva e cautelare. Non richiede la certezza dell’origine illecita dei fondi. È sufficiente l’esistenza di un sospetto ragionevole. Il sospetto deve fondarsi su elementi oggettivi e soggettivi.
Valutazione delle operazioni sospette
La valutazione deve considerare molteplici fattori. Le caratteristiche, l’entità e la natura dell’operazione sono fondamentali. La capacità economica del cliente è rilevante. L’attività svolta dal soggetto deve essere considerata. La coerenza tra operazioni e profilo del cliente è essenziale.
Ruolo dei sistemi di controllo interno
I sistemi informatici di controllo hanno funzione ausiliaria. Il sistema GIANOS non ha carattere esimente. Non dispensa dall’obbligo di valutazione autonoma. I funzionari devono compiere proprie valutazioni indipendenti.
Principio del favor rei
L’art. 69 del D.Lgs. 231/2007, introdotto dal D.Lgs. 90/2017, ha esteso il principio del favor rei. La sanzione deve essere applicata nella misura più favorevole. Il confronto deve avvenire tra la normativa vigente al momento della violazione e quella successiva.
Giurisprudenza correlata e orientamenti consolidati
La sentenza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubbl. 01/2025, ha confermato questi principi. L’obbligo di segnalazione ha finalità preventiva e cautelare. Non è subordinato alla certezza della provenienza delittuosa.
Termini di decadenza
La giurisprudenza ha chiarito i criteri per il calcolo dei termini. La Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 1274/2025, ha precisato che il termine decorre dalla compiuta conoscenza degli elementi costitutivi. L’amministrazione deve dimostrare l’effettiva necessità di supplementi istruttori.
Responsabilità degli intermediari
La Cassazione civile, ordinanza n. 1108/2025, ha ribadito la responsabilità del responsabile della dipendenza. Il margine di discrezionalità è ridotto rispetto al titolare dell’attività. La valutazione deve avere natura impersonale e tecnica.
Sistemi di Controllo Automatico
La giurisprudenza ha chiarito il ruolo dei sistemi automatici. La sentenza del Tribunale di Roma n. 19364/2024 ha precisato che i sistemi informatici sono meri ausilii. Non dispensano dall’obbligo di valutazione autonoma.
Massima Giurisprudenziale
In materia di antiriciclaggio, l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette ex art. 41 D.Lgs. n. 231/2007 ha natura preventiva e si fonda su un sospetto semplice desunto da elementi oggettivi e soggettivi. Il termine di decadenza per la contestazione ex art. 14 L. n. 689/1981 decorre dal completamento dell’attività istruttoria, comprensivo del tempo necessario per la valutazione dei dati acquisiti. I sistemi di controllo interno hanno funzione meramente ausiliaria e non dispensano dall’obbligo di valutazione autonoma delle operazioni.
Soccombenza e spese di giudizio
La Sentenza ha visto la soccombenza dei ricorrenti. Il Tribunale ha respinto integralmente l’opposizione al decreto sanzionatorio. Le spese di lite sono state compensate tra le parti. Questa decisione riflette la complessità della materia e l’evoluzione giurisprudenziale in corso.
La compensazione delle spese evidenzia l’approccio equilibrato del Giudice. Pur confermando la legittimità della sanzione, ha riconosciuto la buona fede dei ricorrenti. Le questioni sollevate presentavano profili di complessità interpretativa.
Conclusioni
La sentenza del Tribunale di Roma rappresenta un importante contributo alla definizione dei principi in materia antiriciclaggio. Conferma l’orientamento giurisprudenziale consolidato sull’obbligo di segnalazione. Chiarisce i criteri per il calcolo dei termini di decadenza. Ribadisce il ruolo ausiliario dei sistemi di controllo automatico.
Formazione degli operatori
La decisione evidenzia l’importanza della formazione degli operatori. Gli intermediari devono investire nella preparazione del personale. I sistemi di controllo interno devono essere costantemente aggiornati. La valutazione delle operazioni sospette richiede competenze specifiche.
L’evoluzione normativa continua a richiedere attenzione costante. Il principio del favor rei introdotto dal D.Lgs. 90/2017 ha modificato l’approccio sanzionatorio. Gli operatori devono adeguare le proprie procedure alle nuove disposizioni.
La sentenza conferma l’efficacia del sistema di prevenzione del riciclaggio. L’approccio preventivo e cautelare dell’obbligo di segnalazione si dimostra adeguato. La collaborazione tra autorità di vigilanza e intermediari finanziari risulta essenziale per il contrasto ai reati finanziari.
