57. Antiriciclaggio e retroattività della legge più favorevole.

Sentenza della Corte d’Appello di Roma del febbraio 2025

Introduzione alla vicenda giudiziaria

La recente pronuncia della Corte d’Appello di Roma del febbraio 2025 affronta una questione di particolare rilevanza nel diritto sanzionatorio amministrativo. Il caso riguarda l’applicazione del principio di retroattività della legge più favorevole in materia di sanzioni antiriciclaggio.

I fatti della controversia

La violazione contestata

Una società e il suo legale rappresentante ricevevano un’ordinanza di ingiunzione per violazione delle limitazioni all’uso del contante. La condotta illecita consisteva nel trasferimento di denaro contante per un importo complessivo di Euro 200.000 circa, senza il tramite di intermediari abilitati.

L’operazione violava l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, che vieta il trasferimento di denaro contante superiore alle soglie previste.

La cronologia degli eventi

I fatti risalivano al periodo 2010-2013. La contestazione avvenne nel settembre 2015, quando era vigente l’art. 58 del D.Lgs. 231/2007 nella formulazione modificata dal D.L. 78/2010.

L’ordinanza di ingiunzione fu emessa nel luglio 2018. A quella data erano già vigenti le modifiche introdotte dal D.Lgs. 90/2017.

Le posizioni delle parti

Le eccezioni dell’appellante

L’appellante sosteneva l’erronea applicazione ratione temporis della sanzione amministrativa. Chiedeva l’applicazione dell’art. 63 del D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017.

La sanzione doveva essere rideterminata in Euro 3.000,00 anziché Euro 9.856,00. Il fondamento era il principio di retroattività della legge più favorevole.

Le controdeduzioni dell’amministrazione

L’amministrazione resisteva sostenendo la correttezza della pronuncia di primo grado. Evidenziava come la norma sanzionatoria applicabile fosse quella vigente al momento della contestazione.

Concludeva per il rigetto del gravame, ritenendo inapplicabile la disciplina sopravvenuta.

La decisione della Corte d’Appello

Il principio di retroattività della legge più favorevole

La Corte ha accolto l’appello riconoscendo l’operatività del principio di retroattività. L’art. 69 del D.Lgs. 231/2007, introdotto dal D.Lgs. 90/2017, prevede espressamente tale retroattività.

Deroga normativa

La norma deroga al principio generale dell’irretroattività in materia di sanzioni amministrative. Trova applicazione anche quando l’illecito sia stato commesso e contestato sotto la vigenza di una disciplina meno favorevole.

L’applicazione al caso concreto

Al momento dell’emissione dell’ordinanza di ingiunzione era già vigente l’art. 63 novellato. Questo prevedeva sanzioni da Euro 3.000 a 50.000 per le violazioni dell’art. 49, comma 1.

La sanzione doveva essere ricalcolata sulla base della lex mitior. L’importo fu rideterminato in Euro 3.000,00 anziché Euro 9.856,00.

Il quadro normativo di riferimento

La disciplina antiriciclaggio

L’art. 49 del D.Lgs. 231/2007 stabilisce le limitazioni all’uso del contante. Vieta il trasferimento di denaro contante superiore alle soglie previste senza intermediari abilitati.

L’art. 63 disciplina le sanzioni per l’inosservanza di tali disposizioni. La formulazione attuale prevede sanzioni da 3.000 a 50.000 euro.

La successione di leggi nel tempo

L’art. 69 del D.Lgs. 231/2007 introduce una disciplina speciale sulla successione di leggi. Prevede l’applicazione della legge più favorevole per le violazioni commesse anteriormente al D.Lgs. 90/2017.

Questa disposizione costituisce un’eccezione al principio generale del tempus regit actum. Si applica anche ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della riforma.

La giurisprudenza consolidata

L’orientamento della Cassazione

La Corte di Cassazione ha chiarito i principi applicabili in materia. Nella sentenza n. 11594/2024 ha affermato che le norme sopravvenute devono essere applicate anche d’ufficio.

Favor rei

La natura pubblicistica del principio del favor rei prevale sulle preclusioni processuali. La comparazione tra i trattamenti sanzionatori deve considerare il regime complessivamente più favorevole.

Le pronunce di merito

Numerose pronunce di merito hanno applicato il principio. La Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 7148/2024, ha rideterminato una sanzione da Euro 28.042,00 a Euro 15.000,00.

Analogamente, la sentenza n. 4944/2024 ha applicato la disciplina più favorevole per violazioni dell’art. 49.

I limiti temporali di applicazione

Il Tribunale di Lagonegro ha precisato i limiti di applicazione dell’art. 69. Nella sentenza n. 220/2025 ha chiarito che la norma si applica solo alle violazioni commesse anteriormente al D.Lgs. 90/2017.

Per le violazioni successive opera il principio generale del tempus regit actum. Non si applica la retroattività per le modifiche normative successive al 2017.

Il principio costituzionale del favor rei

La sentenza della Corte Costituzionale n. 63/2019

La Corte Costituzionale ha esteso il principio di retroattività alle sanzioni amministrative punitive. Nella sentenza n. 63/2019 ha dichiarato l’illegittimità di norme che escludevano l’applicazione retroattiva.

Il principio trova fondamento nell’art. 3 della Costituzione. Non è ragionevole punire più gravemente chi ha commesso un fatto che altri possono impunemente commettere.

I criteri di identificazione delle sanzioni punitive

La giurisprudenza ha elaborato criteri per identificare le sanzioni amministrative punitive. Si considerano la finalità deterrente, l’afflittività e la sproporzione rispetto al danno.

Le sanzioni antiriciclaggio presentano carattere punitivo secondo questi parametri. Sono quindi soggette alle garanzie costituzionali della materia penale.

L’applicazione oltre la materia antiriciclaggio

Il principio si estende ad altre materie sanzionatorie. La Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 3050/2025, l’ha applicato alle sanzioni per i partiti politici.

Analogamente, il Consiglio di Stato, sentenza n. 9342/2023, l’ha riconosciuto per le sanzioni commerciali.

I profili procedurali

L’applicazione d’ufficio

Il principio del favor rei deve essere applicato d’ufficio dal giudice. Non è necessaria specifica eccezione di parte per la sua operatività.

La natura pubblicistica del principio prevale sulle preclusioni processuali. Si applica in ogni stato e grado del giudizio.

La valutazione del regime più favorevole

La comparazione tra i regimi sanzionatori richiede valutazione di merito. Non basta confrontare i minimi e massimi edittali.

Occorre considerare tutti i criteri di graduazione della sanzione. La valutazione deve essere compiuta caso per caso.

Gli effetti sulla cosa giudicata

L’applicazione del principio non contrasta con la cosa giudicata. La statuizione sulla misura della sanzione dipende da quella sulla responsabilità.

La caducazione del capo principale travolge quello dipendente sulla quantificazione. Il principio opera fino alla definizione del rapporto processuale.

Le implicazioni pratiche

Per i professionisti del diritto

I professionisti devono verificare l’applicabilità della disciplina più favorevole. L’eccezione può essere sollevata in ogni fase del procedimento.

È necessario valutare attentamente i criteri di graduazione della sanzione. La comparazione deve considerare il regime complessivo.

Per le amministrazioni

Le amministrazioni devono applicare d’ufficio la disciplina più favorevole. L’omessa applicazione comporta illegittimità del provvedimento.

È necessario aggiornare le prassi amministrative. I funzionari devono essere formati sui nuovi principi.

Per i contribuenti

I soggetti sanzionati possono invocare l’applicazione retroattiva. Il principio opera anche per i procedimenti già avviati.

È possibile richiedere la rideterminazione delle sanzioni già irrogate. L’istanza può essere presentata fino alla definizione del rapporto.

I principi generali estratti

Il favor rei nelle sanzioni amministrative

Il principio di retroattività della legge più favorevole si applica alle sanzioni amministrative punitive. Trova fondamento costituzionale nell’art. 3 e negli obblighi internazionali.

La natura formalmente amministrativa non esclude l’applicazione del principio. Rileva la sostanza punitiva della sanzione.

La specialità della disciplina antiriciclaggio

La materia antiriciclaggio presenta una disciplina speciale. L’art. 69 del D.Lgs. 231/2007 prevede espressamente la retroattività.

Questa disposizione costituisce un precedente per altre materie. Dimostra la volontà del legislatore di estendere il principio.

L’evoluzione giurisprudenziale

La giurisprudenza ha progressivamente esteso il principio. Dalle sanzioni tributarie si è passati a quelle antiriciclaggio e oltre.

L’orientamento è consolidato e in espansione. Si prevede un’ulteriore estensione ad altre materie sanzionatorie.

La massima giurisprudenziale

In materia di sanzioni amministrative antiriciclaggio, l’art. 69 del D.Lgs. n. 231 del 2007, introdotto dal D.Lgs. n. 90 del 2017, prevede espressamente la retroattività della legge successiva più favorevole, in deroga al principio generale dell’irretroattività in materia di sanzioni amministrative.

Vigenza della norma meno favorevole

Tale principio trova applicazione anche quando l’illecito sia stato commesso e contestato sotto la vigenza di una disciplina sanzionatoria meno favorevole, purché al momento dell’emissione dell’ordinanza di ingiunzione o comunque in sede di opposizione sia già entrata in vigore una normativa più favorevole. Ne consegue che, per le violazioni dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231 del 2007 relative alle limitazioni all’uso del contante, la sanzione deve essere rideterminata applicando il trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dall’art. 63 del medesimo decreto come novellato dal D.Lgs. n. 90 del 2017.

La soccombenza e le spese processuali

La Corte d’Appello ha accolto l’appello degli appellanti. Ha condannato l’amministrazione appellata al pagamento delle spese del doppio grado.

Le spese sono state liquidate in Euro 4.000 per compensi. Si aggiungono IVA, CPA e rimborso spese generali oltre al contributo unificato.

La decisione conferma l’orientamento favorevole all’applicazione del principio del favor rei. Rappresenta un importante precedente per la tutela dei diritti dei sanzionati in materia antiriciclaggio.