59. Omessa SOS antiriciclaggio
Sent. della Corte d’Appello di Roma 10/2024
Introduzione alla normativa antiriciclaggio e agli obblighi di segnalazione
La normativa antiriciclaggio rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro di provenienza illecita. Il decreto legislativo 231 del 2007 ha introdotto un articolato sistema di obblighi a carico degli operatori finanziari e dei professionisti.
L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette costituisce uno strumento essenziale di collaborazione attiva. Gli intermediari devono comunicare tempestivamente all’Unità di Informazione Finanziaria ogni operazione che presenti caratteristiche anomale.
I fatti della vicenda esaminata dalla Corte d’Appello
La sentenza della Corte d’Appello di Roma 10/2024 ha esaminato un caso particolarmente significativo. Una società fiduciaria e il suo legale rappresentante erano stati sanzionati per omessa segnalazione di operazioni sospette.
Le violazioni e le conseguenti sanzioni antiriciclaggio riguardavano cinque distinti mandati fiduciari. Il valore complessivo delle operazioni non segnalate superava i due milioni di euro. Il periodo di riferimento andava dal gennaio 2014 al dicembre 2015.
Le operazioni contestate nel primo mandato fiduciario
Il primo mandato fiduciario presentava elementi di particolare gravità. Il fiduciante era stato sottoposto ad arresti domiciliari nell’anno precedente. Le accuse riguardavano emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio.
La società oggetto del mandato aveva sede in Svizzera. La provvista utilizzata proveniva da un conto corrente acceso in Lettonia. Dopo pochi mesi dalla costituzione, le quote societarie venivano cedute ad altro soggetto.
Il corrispettivo della cessione veniva accreditato sul medesimo conto lettone. La chiusura del mandato avveniva in tempi rapidissimi. La fiduciaria non aveva acquisito documentazione sulla situazione economica del cliente.
Le operazioni relative ai tre mandati fiduciari collegati
Tre mandati fiduciari distinti presentavano caratteristiche comuni. Tutti riguardavano l’amministrazione di azioni di una società lussemburghese. Ciascun fiduciante deteneva il venti per cento del capitale sociale.
La movimentazione complessiva superava i tre milioni di euro. Le operazioni consistevano in finanziamenti alla società partecipata. Non risultava acquisita documentazione sul profilo economico dei fiducianti.
L’origine dei fondi utilizzati rimaneva indeterminata. Il livello di rischio inizialmente assegnato era basso. Solo dopo oltre un anno veniva modificato in alto.
Il mandato fiduciario relativo alla società panamense
Il quinto mandato presentava ulteriori elementi di anomalia. La fiduciante era una società di diritto panamense. La sede legale non coincideva con quella risultante dalle visure camerali.
Il titolare effettivo era un cittadino australiano residente a Monaco. L’oggetto del mandato riguardava una quota del cinquanta per cento di società italiana. Le operazioni ammontavano complessivamente a oltre due milioni di euro.
Consistenti mezzi finanziari affluivano dal Liechtenstein. Non risultava acquisita documentazione sulla provenienza dei fondi. Il profilo economico della società panamense rimaneva sconosciuto.
Le eccezioni sollevate dagli appellanti
Gli appellanti hanno articolato diverse linee difensive. La prima eccezione riguardava il difetto di legittimazione passiva del legale rappresentante. Secondo questa tesi, nessuna segnalazione interna gli era mai pervenuta.
La seconda contestazione riguardava la carenza motivazionale del decreto sanzionatorio. Gli appellanti sostenevano che le loro argomentazioni difensive non avevano ricevuto adeguata risposta.
Le contestazioni sulla natura sospetta delle operazioni
Il terzo motivo di appello contestava la valutazione della natura sospetta delle operazioni. Gli appellanti ritenevano insufficiente il mero richiamo agli indici di anomalia. Secondo questa tesi, la ricorrenza degli indicatori non bastava per individuare operazioni da segnalare.
Mandato società panamense
Con riferimento al mandato della società panamense, gli appellanti negavano la pertinenza degli indici. Sostenevano di aver acquisito e valutato le informazioni sulla natura delle operazioni. Le informazioni sui mezzi di pagamento sarebbero state adeguate.
Per il mandato del soggetto indagato, le contestazioni riguardavano un diverso obbligo. Gli appellanti ritenevano che si trattasse di violazione dell’adeguata verifica. Non si tratterebbe quindi di omessa segnalazione.
Le doglianze sul trattamento sanzionatorio
Il quarto motivo riguardava la determinazione della sanzione. Gli appellanti contestavano l’applicazione dell’ipotesi qualificata prevista dall’articolo 58 comma 2 del decreto legislativo 231 del 2007.
Secondo questa tesi, mancavano gli indici normativi per l’aggravamento. La sanzione irrogata rappresentava l’ottantatré per cento del massimo edittale. Nella disciplina previgente, la stessa sanzione rappresentava il cinquanta per cento del massimo.
Gli appellanti lamentavano una contraddizione nella comparazione. Il Ministero avrebbe dovuto applicare il trattamento più favorevole. L’ultimo motivo riguardava la regolamentazione delle spese processuali.
Le controdeduzioni dell’amministrazione
L’amministrazione si è costituita tempestivamente nel giudizio di appello. Ha richiesto il rigetto integrale del gravame. Tutte le contestazioni sono state ritenute infondate.
L’amministrazione ha evidenziato la correttezza del procedimento amministrativo. Il decreto sanzionatorio conteneva adeguata motivazione. Le violazioni risultavano pienamente provate.
La decisione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello ha respinto integralmente l’appello. Tutti i motivi di gravame sono stati ritenuti infondati. La sentenza di primo grado è stata confermata in ogni sua parte.
Il rigetto dell’eccezione sul difetto di legittimazione
Il primo motivo è stato respinto con argomentazioni particolarmente significative. La Corte ha rilevato che l’obbligo di segnalazione grava sul legale rappresentante dell’operatore. Questo obbligo sussiste a maggior ragione quando l’ente non dispone di adeguato assetto organizzativo.
Il rappresentante legale ha l’onere di conoscere la normativa antiriciclaggio. Deve ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge. L’articolo 2392 del codice civile impone agli amministratori di adempiere i doveri con la diligenza richiesta.
Gli appellanti non hanno neppure allegato quale fosse la struttura interna deputata. Non hanno indicato il soggetto preposto al rilievo dei motivi di sospetto. Il legale rappresentante si era qualificato come responsabile delle segnalazioni.
Nomina del responsabile antiriciclaggio
Tre giorni dopo l’accertamento della Guardia di Finanza, il consiglio di amministrazione nominava un responsabile. Questa circostanza conferma l’assenza di precedente organizzazione. Il mancato pervenimento di segnalazioni interne non esonera da responsabilità.
La conferma della motivazione del provvedimento sanzionatorio
Il secondo motivo è stato respinto richiamando consolidati principi processuali. Il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative riguarda il rapporto tra pubblica amministrazione e privato. Non si tratta di giudizio sull’atto amministrativo.
Valutazioni del Giudice
Il Giudice valuta la pretesa dell’amministrazione come risultante dall’intero procedimento. Non si limita a verificare vizi formali del provvedimento. Il Giudice di appello può sostituire la motivazione della sentenza di primo grado.
Questa facoltà non viola il principio del contraddittorio. La diversa motivazione deve radicarsi nelle risultanze processuali. Deve rimanere nei limiti del devolutum. Non può riguardare statuizioni con efficacia di giudicato.
Il provvedimento sanzionatorio aveva fornito risposta esauriente. Tutte le deduzioni degli incolpati erano state esaminate. Le dichiarazioni del legale rappresentante erano state valorizzate. La delibera del consiglio di amministrazione era stata considerata.
L’analisi della natura sospetta delle operazioni
Il terzo motivo ha richiesto un’approfondita analisi giuridica. La Corte ha richiamato i principi fondamentali in materia di segnalazione. L’articolo 41 del decreto legislativo 231 del 2007 nella formulazione vigente all’epoca dei fatti stabiliva precisi presupposti.
L’obbligo scatta quando i soggetti sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare. Il sospetto riguarda operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Il sospetto si desume dalle caratteristiche, dall’entità e dalla natura dell’operazione.
I principi giurisprudenziali consolidati
La Cassazione civile con sentenza 8699 del 2007 ha affermato principi fondamentali. L’obbligo di segnalazione non è subordinato all’evidenziazione di un quadro indiziario di riciclaggio. Non richiede l’esclusione dell’estraneità delle operazioni ad attività delittuosa.
Richiede un giudizio obiettivo sull’idoneità delle operazioni. Devono essere valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano. Le operazioni devono poter essere strumento di elusione delle disposizioni antiriciclaggio.
SOS esito di procedimento cognitivo
La segnalazione è il risultato di un processo cognitivo complesso. Si basa sulla valutazione dei connotati oggettivi dell’operazione. Considera i profili soggettivi del cliente. Tiene conto di ogni circostanza conosciuta dall’intermediario.
Gli indicatori di anomalia individuati dalla Banca d’Italia costituiscono parametri di riferimento. La delibera 616 del 2010 era applicabile al caso di specie. Anche gli schemi della comunicazione dell’Unità di Informazione Finanziaria del 2013 rilevano.
La finalità preventiva e cautelare della segnalazione
La norma ha finalità preventiva e cautelare. La segnalazione deve essere effettuata senza ritardo. Ove possibile, deve avvenire prima di eseguire l’operazione. Deve intervenire appena il soggetto viene a conoscenza degli elementi di sospetto.
Il sorgere dell’obbligo non è subordinato alla certezza. Non richiede la diretta conoscenza di operazioni di riciclaggio. Non necessita che il denaro costituisca provento di determinato delitto. È sufficiente l’esistenza di un sospetto semplice.
Sospetto non qualificato
Il sospetto non deve essere qualificato da ulteriori indizi. La segnalazione non costituisce denuncia di fatti penalmente rilevanti. Non richiede che il soggetto si rappresenti la sussistenza di reati. Non impone la qualificazione giuridica dei fatti.
Si tratta di comunicazione volta ad innescare verifiche. L’autorità di vigilanza può effettuare approfondimenti. Può attivare i meccanismi di prevenzione previsti dall’ordinamento. La funzione è di filtro per ulteriori controlli.
L’esame delle singole operazioni contestate
La Corte ha esaminato analiticamente ciascun mandato fiduciario. Per il primo mandato, ricorrevano plurimi elementi di sospetto. Il coinvolgimento del fiduciante in indagine penale era elemento decisivo.
L’indagine riguardava svariati soggetti. Le accuse comprendevano gravi delitti. Tra questi figuravano riciclaggio, truffa a danni dello Stato, emissione di fatture false. L’anno precedente il fiduciante era stato sottoposto ad arresti domiciliari.
Necessaria adeguata verifica
L’apertura del mandato era avvenuta in dispregio ai doveri di adeguata verifica. L’inosservanza dell’adeguata verifica si pone in stretta conseguenzialità con l’omessa segnalazione. L’articolo 58 comma 5 del decreto legislativo 231 del 2007 prevede che in caso di inadempimento di entrambi gli obblighi si punisce solo l’omessa segnalazione.
Precedenti giudiziari
Solo successivamente all’apertura del mandato si scoprivano i precedenti giudiziari. Questa scoperta conduceva alla repentina chiusura del rapporto. L’utilizzo di provvista da conto lettone costituiva ulteriore elemento anomalo.
La cessione della quota sociale ad altro fiduciante presentava caratteristiche sospette. Il corrispettivo veniva allocato sul conto lettone. L’operazione avveniva poco prima della chiusura del mandato.
Gli elementi di sospetto nei mandati collegati
Per i tre mandati collegati ricorrevano diversi elementi di sospetto. L’ingente movimentazione nel periodo superava i tre milioni di euro. Otto operazioni venivano poste in essere in diciassette mesi.
Mancava l’acquisizione di elementi sul profilo economico dei fiducianti. Non risultava documentata l’origine dei fondi impiegati. I finanziamenti alla società lussemburghese ammontavano a oltre un milione di euro ciascuno.
Numero e importo delle operazioni
Il numero e l’importo delle operazioni avevano indotto la fiduciaria a rivedere il livello di rischio. Solo a fine giugno 2015 il rischio veniva trasformato da basso ad alto. Mancavano approfondimenti sull’origine della provvista.
Anche dopo il mutamento del livello di rischio non veniva effettuata verifica rafforzata. Mancavano elementi per desumere la congruità del profilo economico. La rilevante operatività dei rapporti non trovava giustificazione.
Le anomalie del mandato della società panamense
Per il mandato della società panamense ricorrevano ulteriori elementi di sospetto. La mancata coincidenza della sede legale con quella delle visure costituiva primo elemento. Il numero elevato delle operazioni raggiungeva le ventisei unità.
Importo complessivo elevato
L’importo complessivo superava i due milioni di euro. Mancava documentazione sul profilo economico della fiduciante. L’origine dei mezzi finanziari affluiti dal Liechtenstein rimaneva ignota. L’importo di questi flussi superava il milione di euro.
Non erano stati acquisiti dati sulla società panamense. Mancava ogni elemento per giustificare l’operatività. Non era possibile formulare giudizio di congruità. Gli elementi erano riconducibili a specifici indicatori di anomalia.
Indicatori
Indicatore 2.2
Riguarda il cliente che si rivolge a intermediario distante. La fiduciante aveva sede a Panama. Il rapporto riguardava partecipazione di società romana. L’investimento immobiliare era in Toscana.
Indicatore 4
Riguarda clienti residenti in Paesi a rischio. Le operazioni devono avere importo significativo. Devono presentare modalità inusuali. Devono mancare plausibili ragioni.
Indicatore 6.6
Riguarda afflussi dall’estero con operazioni frequenti. I rapporti devono essere intestati a società partecipate da soggetti in Paesi a rischio. Non devono presentare movimentazione tipica di attività commerciale. Devono essere seguiti da prelievi o trasferimenti.
Indicatore 7
Riguarda operazioni non coerenti con l’attività svolta. Devono essere non coerenti con il profilo economico del cliente. Non devono essere adeguatamente giustificate dal cliente.
La conferma del trattamento sanzionatorio
Il quarto motivo è stato respinto con argomentazioni particolarmente rigorose. Nell’individuazione del trattamento sanzionatorio si applica il principio del favor rei. L’articolo 69 comma 1 del decreto legislativo 231 del 2007 prevede l’applicazione della legge più favorevole.
Violazioni precedenti il D.lgs.90/2017
Per le violazioni commesse anteriormente al decreto legislativo 90 del 2017 si applica la legge vigente all’epoca. Deve trattarsi della legge più favorevole. È compresa l’applicabilità del pagamento in misura ridotta.
Il Ministero ha correttamente operato una comparazione tra le discipline. Ha confrontato la disciplina vigente al momento delle violazioni con quella attualmente vigente. Ha applicato il trattamento in concreto più favorevole.
Trattamento di maggior favore
Nella comparazione rileva l’individuazione in concreto del trattamento di maggior favore. Devono essere considerate le connotazioni oggettive e soggettive dei fatti. È inconferente mettere a confronto le sanzioni in rapporto alle cornici edittali.
I criteri per l’esclusione dell’ipotesi base
Nel caso concreto ricorrevano elementi di particolare gravità. Il numero delle operazioni non segnalate era elevato. Il valore complessivo superava i due milioni di euro.
La durata delle condotte omissive si protraeva per diciassette mesi. La pluralità degli indicatori di anomalia era evidente. La carenza delle procedure di controllo interno risultava accertata.
Inadeguatezza delle procedure
L’inadeguatezza delle procedure ridondava in elevato grado di colpa. Il carattere plurimo delle violazioni riguardava cinque distinti rapporti. I precedenti specifici del trasgressore erano significativi.
Il soggetto era già stato sanzionato tre volte per il medesimo illecito. Risultava fuor di dubbio la non configurabilità dell’ipotesi base. L’articolo 58 comma 1 del decreto legislativo 231 del 2007 prevede sanzione fissa di tremila euro.
Fattispecie qualificata
La riconducibilità alla fattispecie qualificata era evidente. Il comma 2 dello stesso articolo prevede sanzione da trentamila a trecentomila euro. La disciplina previgente prevedeva sanzione dall’uno al quaranta per cento del valore delle operazioni.
La comparazione tra i regimi sanzionatori
Il valore complessivo delle operazioni ammontava a oltre due milioni di euro. La sanzione minima nella disciplina previgente sarebbe stata di circa ventiquattromila euro. La sanzione massima avrebbe raggiunto quasi un milione di euro.
Nella comparazione deve essere considerata l’obiettiva gravità del fatto. Ricorrevano tutti gli indici dell’articolo 58 comma 2. La personalità del trasgressore presentava elementi negativi. I precedenti specifici erano ben tre.
Trattamento sanzionatorio attualmente in vigore
L’applicazione del trattamento attualmente vigente risultava più favorevole. La sanzione di duecentocinquantamila euro era prossima al massimo edittale. Nella forbice edittale della norma applicabile risultava congrua.
Il mancato accoglimento dei primi quattro motivi aveva carattere assorbente. Il quinto motivo riguardava la regolamentazione delle spese. Gli appellanti invocavano modifica in ragione della riforma della sentenza.
I principi di diritto affermati dalla sentenza
La sentenza ha affermato principi di diritto di particolare rilevanza. Costituiscono precedenti significativi per l’applicazione della normativa antiriciclaggio.
La responsabilità del legale rappresentante
Il legale rappresentante dell’operatore è soggetto obbligato alla segnalazione. La responsabilità sussiste anche in assenza di segnalazioni interne. L’obbligo sussiste a fortiori quando l’ente non dispone di adeguato assetto organizzativo.
Responsabile legale
Il rappresentante legale non può invocare il mancato pervenimento di segnalazioni. Deve dotare l’ente di struttura idonea a rilevare i motivi di sospetto. Deve garantire i flussi informativi verso la posizione apicale.
L’articolo 2392 del codice civile impone agli amministratori di adempiere i doveri con diligenza. La diligenza è richiesta dalla natura dell’incarico. È commisurata alle specifiche competenze.
Gli amministratori sono solidalmente responsabili dei danni. I danni derivano dall’inosservanza dei doveri. La responsabilità sussiste verso la società.
La natura e la funzione della segnalazione
La segnalazione di operazioni sospette ha finalità preventiva e cautelare. Non costituisce denuncia di fatti penalmente rilevanti. Non richiede la certezza della commissione di reati.
Non necessita della diretta conoscenza di operazioni di riciclaggio. È sufficiente l’esistenza di un sospetto semplice. Il sospetto non deve essere qualificato da ulteriori indizi.
La segnalazione è comunicazione volta ad innescare verifiche. L’autorità di vigilanza può effettuare approfondimenti. Può attivare i meccanismi di prevenzione previsti dall’ordinamento.
Il processo cognitivo per la valutazione del sospetto
La segnalazione è risultato di processo cognitivo complesso. Si basa sulla valutazione dei connotati oggettivi dell’operazione. Considera i profili soggettivi del cliente.
Tiene conto di ogni circostanza conosciuta dall’intermediario. La conoscenza deriva dalle funzioni esercitate. Si fonda sugli elementi acquisiti nell’attività espletata.
Gli indicatori di anomalia costituiscono parametri di riferimento. Non esauriscono gli elementi di sospetto rilevanti. Il soggetto obbligato deve valutare ogni circostanza conosciuta.
Il rapporto tra adeguata verifica e segnalazione
L’obbligo di adeguata verifica ha funzione strumentale. È finalizzato all’acquisizione di patrimonio conoscitivo idoneo. Deve consentire di rilevare i profili di anomalia.
L’inadeguatezza delle procedure di verifica si pone in stretta conseguenzialità. L’omessa segnalazione può derivare da carente adeguata verifica. L’articolo 58 comma 5 prevede che si punisce solo l’omessa segnalazione.
Elementi plurimi di sospetto
In presenza di plurimi elementi oggettivamente anomali, la valutazione di non sospettosità non può fondarsi su quadro informativo inadeguato. Il quadro non può essere frammentario o lacunoso. Non può essere meramente autoreferenziale.
Non può derivare esclusivamente da informazioni fornite dal cliente. Deve basarsi su documentazione oggettiva. Deve consentire verifica della provenienza delle risorse.
L’applicazione del principio del favor rei
Nell’applicazione del principio del favor rei deve essere operata comparazione. La comparazione riguarda le discipline sanzionatorie succedutesi nel tempo. Deve individuare il trattamento in concreto più favorevole.
Devono essere considerate le connotazioni oggettive dei fatti contestati. Devono essere valutate le connotazioni soggettive. È inconferente il mero confronto tra cornici edittali.
La comparazione deve avere riguardo al trattamento complessivo. Deve considerare tutte le caratteristiche del caso specifico. Non può limitarsi ai minimi e massimi edittali.
I criteri per la determinazione della sanzione
La determinazione della sanzione deve considerare la gravità del fatto. Rileva il numero delle operazioni non segnalate. Assume rilievo il valore complessivo delle operazioni.
Deve essere considerata la durata delle condotte omissive. La pluralità degli indicatori di anomalia è elemento significativo. La carenza delle procedure di controllo interno rileva.
L’inadeguatezza delle procedure ridonda in grado di colpa. Il carattere plurimo delle violazioni è elemento aggravante. I precedenti specifici del trasgressore assumono rilievo.
La massima giurisprudenziale
In materia di antiriciclaggio, l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 231 del 2007 nella formulazione vigente prima delle modifiche del 2017 grava sul legale rappresentante dell’operatore e sussiste a fortiori quando l’ente non sia dotato di assetto organizzativo idoneo a rilevare i motivi di sospetto e a veicolare i flussi informativi verso la posizione apicale, non potendo il rappresentante invocare il mancato pervenimento di segnalazioni interne per sottrarsi alla responsabilità.
Obbligo di segnalazione
L’obbligo opera sulla base di sospetto semplice e non è subordinato alla certezza o alla diretta conoscenza che il cliente abbia posto in essere operazioni di riciclaggio o che il denaro costituisca provento di determinato delitto, essendo sufficiente un giudizio obiettivo sull’idoneità delle operazioni, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano, ad essere strumento di elusione delle disposizioni antiriciclaggio. Gli indicatori di anomalia individuati dalla Banca d’Italia costituiscono strumenti di processo cognitivo complesso ma non esauriscono gli elementi di sospetto rilevanti, dovendo il soggetto obbligato valutare ogni circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate.
Presenza di elementi plurimi
In presenza di plurimi elementi oggettivamente anomali, la valutazione di non sospettosità non può fondarsi su quadro informativo frammentario, lacunoso o meramente autoreferenziale derivante da informazioni fornite dal solo cliente. Nell’applicazione del principio del favor rei di cui all’articolo 69 comma 1 del decreto legislativo 231 del 2007, la comparazione tra discipline sanzionatorie succedutesi nel tempo deve avere riguardo al trattamento in concreto più favorevole per l’incolpato in relazione alle connotazioni oggettive e soggettive dei fatti contestati, e non al mero confronto astratto tra le cornici edittali.
La soccombenza e le spese di giudizio
La Corte d’Appello ha respinto integralmente l’appello. Gli appellanti sono risultati integralmente soccombenti. La sentenza di primo grado è stata confermata in ogni sua parte.
Condanna in solido
Gli appellanti sono stati condannati in solido al rimborso delle spese processuali. Le spese riguardano quelle anticipate dall’amministrazione appellata. La liquidazione è stata effettuata in circa euro 9.000.
Alla somma liquidata si aggiungono gli accessori di legge. La condanna è stata pronunciata in solido. Entrambi gli appellanti rispondono dell’intero importo.
Ulteriore versamento contributo unificato
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di ulteriore contributo unificato. L’importo è pari a quello dovuto per l’impugnazione. L’obbligo grava sugli appellanti.
La decisione conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza. Le violazioni della normativa antiriciclaggio sono sanzionate con particolare severità. La tutela della legalità economica costituisce interesse primario dell’ordinamento
