60. Notaio. Antiriciclaggio. Omissioni

Sent. del Tribunale di Roma 02/2026

Sintesi della dell’epilogo della vicenda

Eccezione di decadenza potere sanzionatorio

Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di decadenza del potere sanzionatorio. L’art. 69 comma 2 del d.lgs. 231/2007 prevede un termine biennale per la conclusione del procedimento. Il termine decorre dalla ricezione della contestazione da parte dell’amministrazione procedente. Nel caso di specie la contestazione era stata ricevuta il 24 dicembre 2018. Il termine sarebbe scaduto il 24 giugno 2021.

Applicazione della sospensione COVID-19

Il Giudice ha ritenuto applicabile la sospensione prevista dall’emergenza sanitaria. L’art. 103 del d.l. 18/2020 ha sospeso i termini procedimentali. La sospensione riguardava il periodo dal 23 febbraio al 15 aprile 2020. Si trattava complessivamente di 52 giorni di sospensione. Il decreto sanzionatorio era stato emesso il 26 giugno 2021. Risultava quindi rispettato il termine biennale prorogato.

Questione della riqualificazione giuridica

Il notaio eccepiva la violazione del diritto di difesa. L’amministrazione aveva applicato sanzioni antiriciclaggio diverse da quelle contestate inizialmente. Il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione. La riqualificazione giuridica non comporta violazione del contraddittorio. Il fatto storico-materiale contestato era rimasto invariato. La giurisprudenza di legittimità conferma questo orientamento.

Le violazioni degli obblighi di segnalazione

L’operazione immobiliare con società delle Isole Vergini

L’operazione più rilevante riguardava un immobile di pregio a Firenze. Il valore della compravendita superava i 3.000.000 di euro. L’acquirente era una società con sede nelle Isole Vergini Britanniche. Il paese rientrava nella black list dei paradisi fiscali. Il titolare effettivo era un cittadino colombiano.

Gli elementi di anomalia dell’operazione

L’autorità amministrativa aveva rilevato numerosi indici di sospetto. La sede della società acquirente era in un paradiso fiscale. Mancavano informazioni sulla capacità economica della società. Il cliente non aveva fornito dati sull’origine dei fondi. Non esisteva alcun legame con il territorio italiano. L’investimento immobiliare appariva privo di giustificazione economica.

L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Il notaio non aveva effettuato alcuna segnalazione all’unità di informazione finanziaria. La presenza di molteplici anomalie imponeva la segnalazione. L’impossibilità di acquisire informazioni aggravava l’obbligo. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito la natura dell’obbligo. La segnalazione non equivale a una denuncia di reato. Ha funzione di filtro per ulteriori approfondimenti.

La decisione del Tribunale

Il rigetto delle eccezioni pregiudiziali

Il Giudice ha respinto tutte le eccezioni preliminari sollevate. Il termine biennale risultava rispettato considerando la sospensione COVID. La riqualificazione giuridica non violava il diritto di difesa. L’eccesso di delega della Guardia di Finanza era irrilevante. Il procedimento aveva garantito il pieno contraddittorio.

L’accertamento delle violazioni nel merito

Il Tribunale ha confermato la sussistenza delle violazioni contestate. L’omessa adeguata verifica risultava provata per tutti gli atti. Le verifiche effettuate dal notaio erano largamente inadeguate. Il professionista si era limitato alle autodichiarazioni dei clienti. Non risultava alcuna indagine autonoma sulla capacità economica. Mancava la verifica sull’origine dei fondi utilizzati.

La rideterminazione delle sanzioni

Il Giudice ha ridotto significativamente l’importo delle sanzioni. Per l’omessa adeguata verifica la sanzione è stata fissata a 10.000 euro. Per l’omessa segnalazione la sanzione è stata determinata in 90.000 euro. La riduzione ha considerato diversi elementi attenuanti. Si trattava di un professionista persona fisica. Non risultavano precedenti violazioni analoghe. Il notaio aveva effettuato segnalazioni per altre operazioni.

I principi di diritto affermati

L’obbligo di verifica rafforzata

La presenza di società estere in paradisi fiscali impone verifiche rafforzate. Non è sufficiente la conoscenza personale del cliente. Occorre acquisire documentazione oggettiva sulla capacità economica. Deve essere verificata l’origine dei fondi utilizzati. La struttura di controllo delle società deve essere accertata.

La natura dell’obbligo di segnalazione

L’obbligo di segnalazione ha natura formale. Non richiede la certezza di un reato sottostante. È sufficiente la presenza di elementi di anomalia oggettivi. La segnalazione attiva le verifiche dell’autorità competente. L’impossibilità di acquisire informazioni aggrava l’obbligo.

I criteri di commisurazione della sanzione

L’art. 67 del d.lgs. 231/2007 prevede criteri specifici di valutazione. Deve considerarsi la gravità e durata della violazione. Rileva il grado di responsabilità del trasgressore. La capacità finanziaria della persona fisica è elemento rilevante. Le precedenti violazioni aggravano la sanzione.

La giurisprudenza richiamata

I precedenti della Cassazione sulla segnalazione

La Cassazione civile sentenza n. 2759 del 2025 ha affrontato un caso analogo. Riguardava operazioni con società scozzesi. La Corte ha confermato l’obbligo di segnalazione. L’impossibilità di identificare il titolare effettivo aggrava l’obbligo. La segretezza imposta dal diritto straniero non esenta dalla segnalazione.

I principi sui termini procedimentali

La giurisprudenza ha chiarito la decorrenza del termine biennale. Il dies a quo coincide con la ricezione della contestazione. La sospensione COVID si applica ai procedimenti amministrativi. Include anche i procedimenti sanzionatori antiriciclaggio. La Corte d’Appello di Roma sentenza n. 1134 del 2025 ha confermato questo orientamento.

La retroattività della legge più favorevole

L’art. 69 del d.lgs. 231/2007 prevede espressamente la retroattività. La legge successiva più favorevole si applica anche ai procedimenti pendenti. Questo principio deroga alla regola generale per le sanzioni amministrative. La Corte d’Appello di Napoli sentenza n. 3112 del 2025 ha applicato tale principio.

Le implicazioni pratiche per i professionisti

Gli obblighi dei notai nelle operazioni con l’estero

I notai devono prestare particolare attenzione alle operazioni internazionali. La presenza di società estere richiede verifiche approfondite. I paradisi fiscali impongono un approccio basato sul rischio elevato. Non è sufficiente la documentazione fornita dal cliente. Occorre acquisire informazioni da fonti indipendenti.

La documentazione da conservare

Il professionista deve conservare traccia dell’iter valutativo. Occorre documentare le ricerche effettuate sulla clientela. Devono essere registrate le informazioni acquisite sui titolari effettivi. La documentazione deve dimostrare l’adeguatezza delle verifiche. In caso di anomalie va conservata traccia delle valutazioni.

Quando effettuare la segnalazione

La segnalazione è obbligatoria in presenza di elementi di anomalia. Non occorre la certezza di un reato sottostante. È sufficiente un giudizio obiettivo sulla idoneità dell’operazione. La presenza di trust e società offshore costituisce elemento di sospetto. L’impossibilità di verificare l’origine dei fondi impone la segnalazione.

La soccombenza e le spese processuali

Il Tribunale ha accolto parzialmente l’opposizione. Ha ridotto significativamente l’importo delle sanzioni complessive. La sanzione originaria ammontava a circa 270.000 euro. La sanzione rideterminata è stata fissata a 100.000 euro complessivi. Di questi 10.000 euro per l’omessa verifica. I restanti 90.000 euro per l’omessa segnalazione.

La compensazione delle spese

Il Giudice ha disposto la compensazione integrale delle spese. La decisione considera la consistente riduzione della sanzione. Entrambe le parti risultano parzialmente soccombenti. L’opponente ha ottenuto una riduzione di circa 170.000 euro. L’amministrazione ha visto confermata la sussistenza delle violazioni.

Massima giurisprudenziale. Omissioni antiriciclaggio.

In materia di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il notaio che rogita atti di compravendita immobiliare partecipati da società con sede in paradisi fiscali è tenuto ad effettuare una verifica rafforzata della clientela, acquisendo documentazione oggettiva sulla capacità economica del titolare effettivo e sull’origine dei fondi impiegati, non essendo sufficiente la conoscenza personale del rappresentante della società né le autodichiarazioni del cliente.

Elementi di anomalia

La presenza di molteplici elementi di anomalia, quali la sede della società acquirente in paese non collaborante, l’impossibilità di acquisire informazioni sulla struttura di controllo, l’assenza di legami con il territorio e l’elevato valore dell’operazione, impone l’obbligo di segnalazione all’unità di informazione finanziaria, avendo tale adempimento natura di filtro preventivo e non richiedendo la certezza della commissione di un reato.

Necessaria la segnalazione operazione sospetta. Omissioni antiriciclaggio

L’impossibilità di acquisire le informazioni necessarie per la verifica rafforzata, lungi dall’esonerare il professionista dagli obblighi di collaborazione attiva, costituisce ulteriore elemento che impone la segnalazione dell’operazione sospetta ai sensi dell’art. 23 comma 3 del d.lgs. 231/2007.