61. Antiriciclaggio: omessa segnalazione operazioni sospette e termini di decadenza

Sent. della Corte d’Appello di Roma di aprile 2025

Introduzione alla vicenda processuale

La sentenza della Corte d’Appello di Roma di aprile 2025 affronta una controversia in materia di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio. La vicenda trae origine dall’omessa segnalazione di operazioni sospette relative a bonifici per complessivi circa due milioni di euro accreditati sul conto corrente di uno studio legale. Il procedimento sanzionatorio ha coinvolto tre soggetti: due istituti bancari e il responsabile della filiale presso cui era intrattenuto il rapporto.

I fatti della controversia

Le operazioni contestate

In un periodo compreso tra il 2015 e il 2016, sul conto corrente intestato a uno studio legale venivano accreditati alcuni bonifici per un importo complessivo di circa due milioni di euro. Le operazioni presentavano le seguenti caratteristiche: bonifici di importo rilevante, causali contenenti serie numeriche non esplicitamente riconducibili a fatture o parcelle professionali, provenienza da società clienti della banca.

Il profilo di rischio del cliente

Il conto corrente risultava classificato a rischio alto. Tale classificazione derivava dalla consistenza delle movimentazioni e dal collegamento con il conto corrente personale del titolare dello studio, già oggetto di precedente segnalazione.

L’accertamento amministrativo

L’accertamento della violazione era avvenuto nell’ambito di indagini penali condotte dalla Procura della Repubblica. Il nulla osta dell’autorità giudiziaria per l’utilizzo degli elementi acquisiti ai fini della contestazione amministrativa era stato rilasciato nel settembre 2018. La contestazione era stata notificata nel novembre 2018. Il decreto sanzionatorio ha irrogato una sanzione di circa duecento mila euro, successivamente ridotta dal Tribunale a circa cento mila euro.

Le questioni giuridiche affrontate

La decadenza dal potere sanzionatorio

Gli appellanti hanno eccepito la decadenza dell’amministrazione dal potere sanzionatorio per violazione del termine di novanta giorni previsto dall’articolo 14 della legge 689 del 1981. La censura si fondava su tre argomenti: l’accertamento si era concluso con la notifica del decreto di esibizione di atti e documenti nel luglio 2017, la verifica era connotata da particolare semplicità riguardando esclusivamente dieci operazioni, la convocazione del responsabile era avvenuta il giorno precedente alla contestazione.

Indagini penali

La Corte ha respinto tale eccezione richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergono dagli atti relativi alle indagini penali, il termine decorre dalla ricezione del nulla osta dell’autorità giudiziaria. Tale principio trova fondamento nella necessità di non frustrare il segreto istruttorio e di consentire all’autorità giudiziaria di valutare la vis attractiva della fattispecie penale.

Decadenza 90 giorni e nulla osta

La sentenza ha evidenziato che l’articolo 65 del decreto legislativo 231 del 2007 ha inteso implementare ulteriormente il termine di cui all’articolo 14 della legge 689 del 1981, stabilendo che l’intero termine decadenziale di novanta giorni non può cominciare a decorrere prima della ricezione del nulla osta. Nel caso di specie, il tempo di convocazione del responsabile della filiale risultava congruo rispetto alla data del nulla osta, e l’utilità dell’approfondimento istruttorio era insuscettibile di valutazione ex post.

L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Il secondo profilo di contestazione riguardava la sussistenza dell’obbligo di segnalazione. Gli appellanti hanno sostenuto che le operazioni erano giustificabili in base alle informazioni complessivamente disponibili e risultavano coerenti con il profilo del cliente.

Primario cliente

In particolare, hanno evidenziato che il conto corrente era caratterizzato da movimentazione intensa per importi significativi, essendo riferibile a uno dei primari studi legali, che le operazioni erano tracciabili e riconducibili alle prestazioni professionali, che l’assegnazione del profilo di rischio alto non era riconducibile a particolari criticità nell’operatività del rapporto.

Necessaria approfondita valutazione

La Corte ha disatteso tali argomentazioni richiamando la consolidata giurisprudenza in materia. L’obbligo di segnalazione riguarda ogni operazione che induca a ritenere che l’oggetto di essa possa provenire da reati attinenti al riciclaggio, effettuando un’ampia ed approfondita valutazione.

Conoscenza personale del cliente

L’omissione della valutazione, nonostante gli indici di anomalia, non può essere giustificata dal richiamo alla conoscenza personale del soggetto che l’ha posta in essere, ma deve estendersi alla provenienza del danaro, oltre che all’effettiva qualità e capacità economica dell’autore delle operazioni.

Giudizio obiettivo e quadro indiziario di riciclaggio

La sentenza ha precisato che l’obbligo non è subordinato all’evidenziazione di un quadro indiziario di riciclaggio né all’esclusione dell’estraneità delle operazioni ad un’azione delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sull’idoneità di esse ad eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio. Si tratta di elementi essenzialmente oggettivi stabiliti dalla stessa legge: caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza oggettivamente significativa.

Gli indici di anomalia rilevati

La Corte ha individuato quattro elementi di anomalia oggettiva: i considerevoli importi dei bonifici, la pluralità delle operazioni reiterate nel tempo, le causali non sufficientemente circostanziate e non recanti espliciti riferimenti a fatture o parcelle o preavvisi di parcelle professionali, la classificazione del cliente a rischio alto.

Causali dei bonifici

Quanto alle causali, la sentenza ha evidenziato che i bonifici erano accompagnati dall’indicazione di serie numeriche che, di per sé non riconducibili a preavvisi di parcella o fatture, non contenevano alcuna effettiva informazione sulla natura dell’operazione sottostante. Tale circostanza assumeva particolare rilievo considerando che la posizione era classificata a rischio alto, quale condizione che già di per sé richiede misure di adeguata verifica rafforzata.

Sospetto rilevante

Il complesso di tali circostanze è stato ritenuto oggettivamente tale da configurare il sospetto rilevante ai fini della disciplina anti-riciclaggio. La Corte ha valorizzato il fatto che, come espressamente riconosciuto dal responsabile di filiale in sede di escussione, non erano stati effettuati specifici approfondimenti in relazione all’operazione sottostante. Tali verifiche non erano state condotte neppure a fronte della segnalazione generata automaticamente dal sistema di monitoraggio, rispetto ai plurimi bonifici.

La determinazione della sanzione

Il quarto motivo di appello riguardava la rideterminazione della sanzione pecuniaria. Gli appellanti hanno chiesto di rideterminare la sanzione nella misura minima di tremila euro o, in subordine, nel caso di fattispecie qualificata, in quella di trentamila euro o, in via ulteriormente gradata, nella somma ritenuta di giustizia. L’ente resistente ha proposto appello incidentale rispetto alla riduzione giudiziale della sanzione operata dal primo giudice.

Decisione della Corte d’Appello

La Corte ha respinto entrambe le censure. La violazione è stata riconducibile all’ipotesi più grave di cui all’articolo 58, secondo comma, del decreto legislativo 231 del 2007 secondo i parametri esplicitati nel decreto sanzionatorio: le lagnanze degli appellanti si risolvevano nella negazione delle anomalie idonee a fondare l’obbligo di verifica, senza considerare che la segnalazione era stata omessa a fronte di ripetuti accrediti di ingente ammontare e con causali prive di sufficiente esplicazione, nel contesto di classificazione del rischio alto del cliente e dell’alert automaticamente generato dal sistema informatico.

Confermata la riduzione della sanzione

La sentenza ha tuttavia confermato la riduzione operata dal primo giudice, valorizzando l’attenuazione dell’elemento soggettivo nel discernimento tra molteplici operazioni di accrediti effettuati negli anni sul conto corrente in questione. Tale circostanza è stata ritenuta valutabile nella graduazione della colpa e, correlativamente, della sanzione applicabile, tanto più a fronte della mancanza di altre violazioni e della collaborazione successivamente prestata.

I principi di diritto stabiliti dalla sentenza

Il termine di decadenza per la contestazione

In materia di illeciti amministrativi antiriciclaggio, quando gli elementi di prova emergono dagli atti relativi alle indagini penali, il termine di novanta giorni per la contestazione decorre dalla data di ricezione del nulla osta dell’autorità giudiziaria. Tale principio trova fondamento nella previsione del segreto istruttorio e nella necessità di consentire all’autorità giudiziaria di valutare se ricorra la vis attractiva della fattispecie penale.

Termine ex art. 14 L.689/1981

L’introduzione dell’articolo 65 del decreto legislativo 231 del 2007 ha inteso implementare ulteriormente il termine di cui all’articolo 14 della legge 689 del 1981, stabilendo che l’intero termine decadenziale di novanta giorni non può cominciare a decorrere prima della ricezione del nulla osta. Il tempo di convocazione del responsabile e l’utilità dell’approfondimento istruttorio sono insuscettibili di valutazione ex post.

L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

L’obbligo di segnalazione riguarda ogni operazione che induca a ritenere che l’oggetto di essa possa provenire da reati attinenti al riciclaggio, effettuando un’ampia ed approfondita valutazione. L’omissione di quest’ultima, nonostante gli indici di anomalia, non può essere giustificata dal richiamo alla conoscenza personale del soggetto che l’ha posta in essere, ma deve estendersi alla provenienza del danaro, oltre che all’effettiva qualità e capacità economica dell’autore delle operazioni.

Operazioni sospette?

L’obbligo non è subordinato all’evidenziazione di un quadro indiziario di riciclaggio né all’esclusione dell’estraneità delle operazioni ad un’azione delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sull’idoneità di esse ad eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio. Va sempre verificato che non sussistano elementi tali da far ritenere sospetta l’operazione nella sua globalità: si tratta di elementi essenzialmente oggettivi stabiliti dalla stessa legge.

Gli indici di anomalia rilevanti

Costituiscono indici di anomalia rilevanti ai fini dell’obbligo di segnalazione: i considerevoli importi delle operazioni, la pluralità delle operazioni reiterate nel tempo, le causali non sufficientemente circostanziate e prive di espliciti riferimenti a fatture o parcelle, la classificazione del cliente a rischio alto, la generazione di alert automatici da parte dei sistemi di monitoraggio.

Insieme delle circostanze

Il complesso di tali circostanze, valutato nel suo insieme, è idoneo a configurare il sospetto rilevante ai fini della disciplina anti-riciclaggio. L’omissione di specifici approfondimenti in relazione all’operazione sottostante, anche a fronte di segnalazioni generate automaticamente dal sistema di monitoraggio, integra la violazione dell’obbligo di segnalazione.

La graduazione della sanzione

La violazione è riconducibile all’ipotesi più grave quando la segnalazione è stata omessa a fronte di ripetuti accrediti di ingente ammontare e con causali prive di sufficiente esplicazione, nel contesto di classificazione del rischio alto del cliente e dell’alert automaticamente generato dal sistema informatico. Non sussiste contraddizione rispetto alla ritenuta attenuazione dell’elemento soggettivo nel discernimento tra molteplici operazioni di accrediti effettuati negli anni sul conto corrente.

Violazione grave

Tale circostanza può essere valutata nella graduazione della colpa e, correlativamente, della sanzione applicabile, tanto più a fronte della mancanza di altre violazioni e della collaborazione successivamente prestata. La riduzione della sanzione rispetto al massimo edittale non esclude la qualificazione della violazione come grave ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, del decreto legislativo 231 del 2007.

Massima giurisprudenziale

In materia di illeciti amministrativi antiriciclaggio, quando gli elementi di prova emergono da indagini penali, il termine di novanta giorni per la contestazione della violazione decorre dalla data di ricezione del nulla osta dell’autorità giudiziaria, al fine di non frustrare il segreto istruttorio e consentire la valutazione della vis attractiva della fattispecie penale.

Necessario giudizio obiettivo

L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette non è subordinato all’evidenziazione di un quadro indiziario di riciclaggio né all’esclusione dell’estraneità delle operazioni ad azione delittuosa, ma si fonda su un giudizio obiettivo sull’idoneità delle operazioni ad eludere le disposizioni antiriciclaggio, basato su elementi essenzialmente oggettivi quali caratteristiche, entità, natura e circostanze significative.

Indici di anomalia

Costituiscono indici di anomalia rilevanti la consistenza degli importi, la pluralità delle operazioni, le causali non sufficientemente circostanziate e prive di espliciti riferimenti a fatture o parcelle, la classificazione del cliente a rischio alto e gli alert generati dai sistemi di monitoraggio automatico, elementi che nel loro complesso impongono specifici approfondimenti da parte dell’intermediario.

Soccombenza e spese di giudizio

La Corte d’Appello ha rigettato l’appello principale e l’appello incidentale. Ha compensato parzialmente le spese e, per l’effetto, ha condannato gli appellanti in solido alla refusione dei quattro quinti delle spese nei confronti dell’amministrazione, liquidate in circa ottomila euro per compensi, oltre spese generali ed accessori.

Contributo unificato

La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

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