62. Antiriciclaggio: decadenza dal potere sanzionatorio e termine di novanta giorni per la contestazione

Sent. della Corte d’Appello di Roma di febbraio 2025

Introduzione alla vicenda processuale

La sentenza della Corte d’Appello di Roma di febbraio 2025 affronta una controversia in materia di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio. La vicenda trae origine dall’omessa attivazione delle procedure di controllo anti-riciclaggio previste dall’articolo 41 del decreto legislativo 231 del 2007 in relazione a numerosi versamenti per somme complessivamente superiori ad alcuni milioni di euro su due conti correnti accesi presso una filiale bancaria. Il procedimento sanzionatorio ha coinvolto l’istituto di credito e la responsabile della filiale.

I fatti della controversia

Le operazioni contestate

Nel periodo oggetto di accertamento, sul conto corrente intestato a uno studio legale e su un altro conto corrente venivano effettuati numerosi versamenti per importi complessivamente superiori ad alcuni milioni di euro. Le operazioni presentavano caratteristiche tali da richiedere l’attivazione delle procedure di controllo antiriciclaggio previste dalla normativa vigente. La banca non aveva proceduto alla segnalazione delle operazioni sospette né aveva attivato le procedure di verifica rafforzata previste dalla disciplina di settore.

L’accertamento amministrativo

L’accertamento della violazione è avvenuto nell’ambito di verifiche condotte dalla Guardia di Finanza. Il verbale di constatazione è stato redatto nel novembre 2016. Il nulla osta dell’autorità giudiziaria per l’utilizzo degli elementi acquisiti ai fini della contestazione amministrativa non risultava necessario nel caso di specie. La contestazione è stata notificata nell’aprile 2017. Il decreto sanzionatorio ha irrogato una sanzione di circa cinquanta mila euro.

Le questioni giuridiche affrontate

La decadenza dal potere sanzionatorio

Gli appellanti hanno eccepito la decadenza dell’amministrazione dal potere sanzionatorio per violazione del termine di novanta giorni previsto dall’articolo 14 della legge 689 del 1981. La censura si fondava sull’argomento che l’accertamento si era concluso con la redazione del verbale della Guardia di Finanza nel novembre 2016, mentre la contestazione era stata notificata nell’aprile 2017, quindi oltre il termine decadenziale.

La Corte d’Appello

La Corte ha respinto tale eccezione richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di novanta giorni per la contestazione decorre dalla data in cui l’autorità amministrativa ha acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza dell’infrazione. Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato che l’amministrazione aveva richiesto ulteriori informazioni alla responsabile della filiale, la cui risposta era pervenuta nell’aprile 2017.

La Sentenza

La Sentenza ha precisato che l’onere di dimostrare la necessità di un più ampio spatium deliberandi rispetto alla data del verbale di constatazione grava sull’amministrazione. Tale onere non era stato assolto nel caso di specie, in quanto le informazioni richieste risultavano già note all’amministrazione o comunque non necessarie ai fini della contestazione dell’illecito. La Corte ha rilevato che la richiesta di informazioni era stata formulata in termini standardizzati e generici, senza che emergesse alcuna specifica esigenza istruttoria che giustificasse il differimento della contestazione.

Il dies a quo del termine decadenziale

La Corte ha affermato che il dies a quo del termine di decadenza non può essere rimesso all’arbitrio dell’amministrazione attraverso la richiesta di informazioni non necessarie o il differimento ingiustificato degli adempimenti. Nel caso di specie, la richiesta di chiarimenti alla responsabile della filiale era stata formulata oltre tre mesi dopo la redazione del verbale di constatazione, in assenza di allegazione di un motivo che avesse imposto una simile dilazione.

Conoscenza di tutti gli elementi

La sentenza ha richiamato il principio secondo cui, a fronte dell’acquisizione della compiuta conoscenza di tutti gli elementi dell’illecito, il differimento delle richieste di chiarimenti non può soccorrere agli effetti invocati dall’amministrazione, posto che si risolverebbe nel differimento ad libitum del decorso del termine di decadenza previsto dalla legge. La Corte ha evidenziato che la valutazione deve essere compiuta ex ante, verificando se sussistesse necessità alcuna di acquisizione di ulteriori informazioni per individuare l’autore delle violazioni e l’assetto interno alla struttura della funzione anti-riciclaggio.

La valutazione della tempestività della contestazione

La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente motivato la tardività della contestazione sulla base di una valutazione ex ante. Il giudice di primo grado aveva rilevato che non sussisteva necessità alcuna di acquisizione di ulteriori informazioni, essendo già identificato il responsabile della filiale e noto l’assetto interno alla struttura della funzione anti-riciclaggio. La Corte ha inoltre rimarcato che l’amministrazione non aveva neppure prodotto in atti la richiesta di chiarimenti, ma solo la risposta della banca, che si era limitata a fornire dati di ordine generale riguardo al funzionamento del sistema applicativo per il controllo dei movimenti anomali sui conti, certamente già ben noto agli operanti e all’autorità amministrativa di controllo.

L’onere probatorio dell’amministrazione

La sentenza ha precisato che grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare non solo la data del rilascio del nulla osta (quando necessario), ma soprattutto la necessità delle ulteriori informazioni richieste. Nel caso di specie, tale onere non era stato assolto, trattandosi di richiesta standardizzata con risposta altrettanto generica. La Corte ha evidenziato che le informazioni richieste erano per lo più già in possesso dell’amministrazione e per altro erano irrilevanti ai fini della contestazione dell’illecito, quanto soprattutto ai motivi soggettivi che avevano indotto la responsabile a non procedere alla segnalazione.

I principi di diritto stabiliti dalla sentenza

Il termine di decadenza per la contestazione

In materia di illeciti amministrativi antiriciclaggio, il termine di novanta giorni per la contestazione previsto dall’articolo 14 della legge 689 del 1981 decorre dalla data in cui l’autorità amministrativa ha acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza dell’infrazione. Tale principio trova fondamento nella necessità di garantire certezza giuridica e tutela del diritto di difesa dell’incolpato.

Valutazione ex ante

Il tempo di convocazione del responsabile e l’utilità dell’approfondimento istruttorio sono insuscettibili di valutazione ex post. La valutazione deve essere compiuta ex ante, verificando se alla data del verbale di constatazione l’amministrazione disponesse già di tutti gli elementi necessari per la contestazione. Il differimento delle richieste di chiarimenti in assenza di allegazione di un motivo che imponga una simile dilazione non può soccorrere agli effetti invocati dall’amministrazione.

L’onere probatorio dell’amministrazione

Grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare la necessità di un più ampio spatium deliberandi rispetto alla data del verbale di constatazione. Tale onere deve essere assolto anche allegando elementi presuntivi, ma concreti, della necessità di ulteriori accertamenti. Nel caso di richiesta di informazioni, l’amministrazione deve dimostrare l’utilità degli accertamenti ulteriori, avuto riguardo anche all’identità degli indagati, nonché alle modalità e ai tempi del loro svolgimento.

Assenza elementi

In assenza di tali elementi di giudizio, non è possibile ricollegare alla data della risposta alle informazioni il decorso del termine di legge per la contestazione differita. Né può farsi riferimento alla successiva data in cui è intervenuta la risposta alle informazioni dell’incolpato, le cui dichiarazioni sono state acquisite, se in esito a tale attività non è emerso alcun elemento di prova ulteriore rispetto a quelli noti all’amministrazione già dalla data del verbale di constatazione.

La valutazione ex ante della necessità degli accertamenti

La valutazione della necessità degli accertamenti ulteriori deve essere compiuta ex ante, verificando se sussistesse necessità alcuna di acquisizione di ulteriori informazioni per individuare l’autore delle violazioni e l’assetto interno alla struttura della funzione anti-riciclaggio. Il differimento ingiustificato degli adempimenti non può spostare in avanti il dies a quo del termine di decadenza, pena la rimessione all’arbitrio dell’amministrazione dell’individuazione del periodo di decadenza.

Richiesta standardizzata

La richiesta di informazioni standardizzata, con risposta altrettanto generica, non è idonea a giustificare il differimento della contestazione. Le informazioni richieste devono essere specifiche e necessarie ai fini della contestazione dell’illecito, non potendo riguardare elementi già noti all’amministrazione o irrilevanti ai fini della contestazione.

Massima giurisprudenziale

In materia di illeciti amministrativi antiriciclaggio, il termine di novanta giorni per la contestazione della violazione previsto dall’articolo 14 della legge 689 del 1981 decorre dalla data in cui l’autorità amministrativa ha acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza dell’infrazione. Grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare la necessità di un più ampio spatium deliberandi rispetto alla data del verbale di constatazione, anche allegando elementi presuntivi ma concreti della necessità di ulteriori accertamenti. La richiesta di informazioni standardizzata, con risposta altrettanto generica, non è idonea a giustificare il differimento della contestazione.

Differimento ingiustificato

Il differimento ingiustificato degli adempimenti, in assenza di allegazione di un motivo che imponga una simile dilazione, non può spostare in avanti il dies a quo del termine di decadenza, pena la rimessione all’arbitrio dell’amministrazione dell’individuazione del periodo di decadenza. La valutazione della necessità degli accertamenti ulteriori deve essere compiuta ex ante, verificando se alla data del verbale di constatazione l’amministrazione disponesse già di tutti gli elementi necessari per la contestazione, restando irrilevante che l’inutilità degli atti istruttori ulteriori emerga ex post.

Soccombenza e spese di giudizio

La Corte d’Appello ha rigettato l’appello e, per l’effetto, ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto l’opposizione dichiarando tardiva la contestazione. L’amministrazione appellante è stata condannata alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di ciascuno degli appellati, liquidate in circa seimila euro per compenso professionale, oltre spese generali al quindici per cento ed accessori come per legge.