69. Antiriciclaggio: distinzione tra anomalia e sospetto
Sent. Tribunale di Roma del marzo 2026
La decisione in sintesi: la distinzione tra anomalia e sospetto
Una recente Sentenza del Tribunale di Roma pubblicata nel marzo 2026 affronta l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e gli obblighi di adeguata verifica della clientela.
La controversia riguardava un professionista commercialista destinatario di una sanzione amministrativa complessiva di 48.020 euro, oltre alle spese, irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze dopo un controllo della Guardia di finanza.
Il Tribunale ha accolto l’opposizione solo in parte. Ha annullato la sanzione relativa all’omessa segnalazione di operazioni sospette. Ha invece confermato l’esistenza delle omissioni nell’adeguata verifica, riducendo però la sanzione a 2.000 euro.
La decisione offre indicazioni utili per comprendere la differenza tra un’inadeguata conoscenza del cliente e un vero sospetto antiriciclaggio.
I fatti contestati al commercialista
Il procedimento traeva origine da un’attività ispettiva. Al professionista venivano contestate due diverse categorie di violazioni.
La prima riguardava l’omessa segnalazione di operazioni sospette. L’Amministrazione riteneva che il professionista avrebbe dovuto segnalare la posizione di un amministratore anziano, divenuto rappresentante legale e liquidatore di più società operanti in settori diversi.
A fondamento dell’addebito erano stati valorizzati l’età avanzata dell’amministratore, il subentro nelle cariche sociali durante la fase di cessazione delle imprese, la varietà delle attività societarie, alcune iscrizioni a ruolo e l’assenza di compensi dichiarati per le funzioni svolte.
Secondo i verbalizzanti, questi elementi evidenziavano una scarsa capacità amministrativo-gestionale e una conoscenza insufficiente delle società da parte del cliente. Il professionista, pertanto, avrebbe omesso di attivare il meccanismo di segnalazione previsto dalla normativa.
La seconda contestazione riguardava l’adeguata verifica della clientela. In alcune posizioni societarie non erano state acquisite documentazione aggiornata, visure idonee a verificare i poteri di rappresentanza, informazioni sulla compagine sociale e documenti utili a identificare il titolare effettivo.
Le eccezioni sollevate dal ricorrente
Il professionista chiedeva l’annullamento del provvedimento sanzionatorio. In via subordinata domandava la riduzione della sanzione.
Le difese contestavano anzitutto l’esistenza delle violazioni. Veniva poi invocata la buona fede, sostenendo l’assenza di responsabilità soggettiva.
Ulteriori eccezioni riguardavano la violazione dell’articolo 14 della legge n. 689 del 1981, la decadenza dell’Amministrazione e la prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere la sanzione.
Il ricorrente sosteneva, in particolare, che la contestazione fosse tardiva perché l’Amministrazione avrebbe già posseduto, da tempo, gli elementi necessari per formulare gli addebiti.
La segnalazione sospetta richiede un’operazione di riciclaggio
Il punto più significativo della sentenza riguarda la distinzione tra adeguata verifica e segnalazione di operazioni sospette.
L’articolo 35 del decreto legislativo n. 231 del 2007 impone ai soggetti obbligati di inviare senza ritardo una segnalazione alla UIF quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, oppure che i fondi provengano da attività criminosa (art. 35 d.lgs. 231/2007).
Il sospetto deve essere ricavato dalle caratteristiche, dall’entità e dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento e da ogni altra circostanza conosciuta nello svolgimento dell’attività professionale.
Il Tribunale ha però precisato che il sospetto deve riguardare un’operazione di riciclaggio, non una generica anomalia del cliente. La mera inadeguatezza conoscitiva dell’amministratore, la sua età o la difficoltà di ricostruire la sua capacità gestionale non dimostrano, da sole, la presenza di un’operazione diretta a convertire, trasferire, occultare o dissimulare beni di provenienza criminosa.
Mancava, quindi, un concreto trasferimento di ricchezza. Mancava inoltre un elemento specifico sulla provenienza illecita dei fondi o sulla realizzazione di un’operazione riconducibile al riciclaggio.
La contestazione è stata ritenuta estranea al presupposto oggettivo dell’articolo 35. Per questo motivo la relativa sanzione è stata annullata.
La distinzione tra anomalia e sospetto antiriciclaggio
La pronuncia non afferma che il soggetto obbligato debba conoscere con certezza il reato presupposto. La disciplina antiriciclaggio ha natura preventiva e non richiede una sentenza penale o una prova completa dell’illecito.
Tuttavia, l’anomalia deve essere collegata, almeno sul piano logico e concreto, a un’operazione potenzialmente funzionale al riciclaggio. Non basta sommare circostanze personali o informative riferite al cliente.
Su questa linea si colloca anche la Sentenza della Corte d’appello di Roma pubblicata nel marzo 2026, secondo cui le carenze formali nell’adeguata verifica non fondano automaticamente una segnalazione sospetta se non sono accompagnate da anomalie sostanziali sulla titolarità effettiva, sulla provenienza delle risorse o sui flussi finanziari.
La valutazione deve dunque essere complessiva, ma non automatica. Occorre spiegare perché gli elementi acquisiti rendano sospetta una specifica operazione.
L’adeguata verifica è un obbligo autonomo
Diversa è stata la conclusione sulle omissioni documentali.
L’articolo 17 del decreto legislativo n. 231 del 2007 impone l’adeguata verifica in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento di un incarico professionale. L’obbligo opera anche quando vi siano dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati già acquisiti (art. 17 d.lgs. 231/2007).
L’articolo 18 specifica il contenuto dell’attività. Il professionista deve identificare il cliente, verificare l’identità dell’esecutore e i poteri di rappresentanza, individuare il titolare effettivo, acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e svolgere il controllo costante (art. 18 d.lgs. 231/2007).
Nel caso esaminato, la sola acquisizione del documento personale non era sufficiente. Per le società occorreva verificare la rappresentanza, ricostruire l’assetto proprietario e identificare il titolare effettivo.
La sentenza conferma quindi che l’adeguata verifica non coincide con la semplice identificazione anagrafica. È un’attività sostanziale, graduata in funzione del rischio e documentata nel fascicolo del cliente.
Buona fede e presunzione di colpa
Il Tribunale ha escluso che la buona fede fosse stata dimostrata.
L’articolo 3 della legge n. 689 del 1981 richiede una condotta cosciente e volontaria, dolosa o colposa. Nelle violazioni amministrative la colpa è normalmente presunta a carico dell’autore della condotta. Spetta quindi a chi invoca l’assenza di responsabilità dimostrare di avere agito senza colpa.
La Cassazione civile, sentenza n. 720 del 2018 ha chiarito che la semplice ignoranza dell’obbligo non è sufficiente. L’errore deve essere incolpevole e non superabile con l’ordinaria diligenza.
Per un professionista soggetto alla normativa antiriciclaggio, la mancata acquisizione della documentazione societaria essenziale non può essere giustificata da una generica convinzione di regolarità del cliente.
Sanzione minima per violazione non grave
Il giudice ha però escluso che le omissioni fossero gravi, ripetute, sistematiche o plurime in senso qualificato.
L’articolo 56, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007 prevede la sanzione di 2.000 euro quando il soggetto obbligato omette di acquisire e verificare dati e informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto (art. 56 d.lgs. 231/2007).
Il comma 2 stabilisce invece una fascia più severa, da 2.500 a 50.000 euro, per violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime. La gravità deve essere valutata considerando, tra l’altro, l’intensità dell’elemento soggettivo, la collaborazione con le autorità, la rilevanza dei motivi di sospetto e la reiterazione delle condotte.
Nel caso concreto, le violazioni riguardavano pochi clienti e presentavano un disvalore unitario e omogeneo. Il Tribunale ha quindi applicato la sanzione base di 2.000 euro, riducendo sensibilmente l’importo originario.
La soluzione è coerente con la Sentenza del Tribunale di Roma pubblicata nel maggio 2026, che valorizza il numero delle posizioni, la diffusione delle omissioni e l’organizzazione professionale per distinguere la violazione ordinaria da quella sistematica.
Termini di contestazione, procedimento e prescrizione
Le eccezioni temporali sono state respinte.
Il verbale era stato contestato entro novanta giorni dalla conclusione dell’attività di accertamento. Il giudice ha ritenuto congruo il tempo impiegato per esaminare gli elementi raccolti e formulare correttamente gli addebiti.
La Cassazione civile, sentenza n. 9311 del 2007 ha precisato che l’accertamento non coincide necessariamente con la prima conoscenza materiale dei fatti. Comprende anche il tempo ragionevole necessario a valutare gli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito.
Quanto alla conclusione del procedimento, l’articolo 69 del decreto legislativo n. 231 del 2007 prevede il termine di due anni dalla ricezione della contestazione da parte dell’Amministrazione, prorogabile di sei mesi in caso di richiesta di audizione (art. 69 d.lgs. 231/2007). Il provvedimento era stato notificato entro tale arco temporale.
Non era inoltre maturata la prescrizione quinquennale prevista dall’articolo 28 della legge n. 689 del 1981 (art. 28 legge 689/1981).
Soccombenza e spese di giudizio
La soccombenza è stata reciproca.
Il Ministero è risultato soccombente sulla contestazione più elevata, relativa all’omessa segnalazione di operazioni sospette, che è stata annullata. I ricorrenti sono invece risultati soccombenti quanto all’esistenza della violazione degli obblighi di adeguata verifica, sebbene la sanzione sia stata ridotta al minimo.
Per questo il Tribunale ha compensato la metà delle spese processuali. La restante metà, pari a 700 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, è stata posta a carico del ricorrente.
I principi da ricordare
La sentenza stabilisce alcuni principi di interesse generale. La mera anomalia personale o gestionale del cliente non equivale a un’operazione sospetta. La segnalazione richiede un collegamento concreto con il riciclaggio o con la provenienza criminosa dei fondi.
L’adeguata verifica è invece un obbligo autonomo. Non si esaurisce nell’acquisizione del documento di identità, ma comprende titolare effettivo, poteri di rappresentanza, scopo e natura del rapporto.
Infine, la sanzione deve essere proporzionata alla concreta diffusione e gravità delle omissioni. Anche quando la violazione sussiste, il giudice deve distinguere la carenza circoscritta dalla prassi sistematica e generalizzata.
