64. Antiriciclaggio e voluntary disclosure: quando il commercialista deve segnalare operazioni sospette

Sent. della Corte d’Appello di Roma del novembre 2024

Introduzione alla normativa antiriciclaggio per i professionisti

La normativa antiriciclaggio impone ai professionisti obblighi stringenti di collaborazione attiva. I commercialisti rientrano tra i soggetti destinatari di tali obblighi. La Sentenza della Corte d’Appello di Roma 11/2024 affronta questioni cruciali relative all’individuazione del soggetto obbligato e alla configurazione dell’obbligo di segnalazione.

I fatti della vicenda

Un commercialista aveva curato una procedura di voluntary disclosure per un cliente. Il cliente aveva movimentato oltre due milioni di euro in contanti su conti esteri. Le operazioni si erano svolte tra il 2010 e il 2013. I movimenti riguardavano prelievi, versamenti e giroconti tra conti intestati allo stesso soggetto. Tutti i conti erano accesi presso un istituto bancario austriaco.

Le operazioni contestate

L’autorità aveva rilevato operazioni per un importo complessivo di circa 2.200.000 euro. Le operazioni includevano versamenti in contanti per circa 800.000 euro. I prelievi in contanti ammontavano a circa 1.400.000 euro. Numerosi giroconti tra conti del medesimo titolare completavano il quadro.

La sanzione amministrativa

Il Ministero aveva irrogato una sanzione di 60.000 euro. La contestazione riguardava la violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette. Il professionista aveva omesso di effettuare la segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria.

Le eccezioni sollevate dal professionista

Il commercialista aveva proposto opposizione al decreto sanzionatorio. Aveva articolato diverse linee difensive. Le eccezioni riguardavano sia profili soggettivi che oggettivi della contestazione.

Prima eccezione: individuazione del soggetto obbligato

Il professionista sosteneva di non essere il soggetto tenuto alla segnalazione. L’incarico era stato conferito allo studio associato. Il commercialista era un mero collaboratore dello studio. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà confermavano tale circostanza.

Seconda eccezione: violazione del principio di legalità

Il professionista lamentava l’applicazione di normativa non vigente all’epoca dei fatti. L’autorità aveva fatto riferimento all’articolo 35 del decreto legislativo 231/2007. Tale norma era entrata in vigore solo nel 2017. All’epoca dei fatti era applicabile l’articolo 41 del medesimo decreto. Gli indicatori di anomalia per i professionisti erano contenuti nel decreto ministeriale 16 aprile 2010.

Terza eccezione: insussistenza dell’obbligo di segnalazione

Il professionista contestava la natura sospetta delle operazioni. I giroconti erano operazioni neutre e tracciabili. Le movimentazioni avvenivano tra conti dello stesso titolare. I prelievi in contanti erano giustificati da spese voluttuarie documentate. Il cliente aveva fornito chiarimenti esaustivi sulla provenienza dei fondi.

Quarta eccezione: eccessività della sanzione

Il professionista chiedeva la riduzione della sanzione. La violazione era unica e non reiterata. Non sussistevano precedenti specifici a suo carico. Il valore delle operazioni non costituiva elemento di per sé anomalo.

Le controdeduzioni dell’amministrazione

L’amministrazione si era costituita in giudizio. Aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello. In subordine, aveva chiesto la conferma della pronuncia di primo grado. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione confermando la sanzione.

La decisione del Tribunale di primo grado

Il Tribunale aveva rigettato integralmente l’opposizione. Aveva confermato la responsabilità del professionista. La sanzione di 60.000 euro era stata ritenuta congrua. Il Giudice aveva ritenuto sussistenti tutti i presupposti della violazione.

La decisione della Corte d’Appello

La Corte d’Appello ha accolto parzialmente il gravame. Ha confermato la responsabilità del professionista. Ha ridotto la sanzione antiriciclaggio da 60.000 euro a 30.000 euro.

Primo motivo: individuazione del soggetto obbligato

La Corte ha disatteso il primo motivo d’appello. Il soggetto tenuto alla segnalazione è il singolo professionista. Non rileva che l’incarico sia stato conferito allo studio associato. La responsabilità amministrativa ha natura personale secondo l’articolo 3 della legge 689/1981.

La prestazione professionale intellettuale ha natura personale. Il decreto legislativo 231/2007 individua quali destinatari degli obblighi i professionisti. Per professionisti si intendono i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti. Il commercialista aveva in concreto curato la pratica di voluntary disclosure. Aveva redatto le relazioni di accompagnamento previste dalla legge. Aveva fornito i chiarimenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate.

Secondo motivo: applicazione della normativa vigente

La Corte ha disatteso anche il secondo motivo d’appello. L’erroneo riferimento all’articolo 35 era stato emendato nel provvedimento sanzionatorio. Le norme succedutesi nel tempo sono sostanzialmente sovrapponibili. L’articolo 41 previgente e l’attuale articolo 35 hanno contenuto analogo.

Il decreto ministeriale 16 aprile 2010 stabilisce che la mera ricorrenza di indicatori di anomalia non è sufficiente. È necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela. Tale previsione non esonera dall’obbligo di segnalazione. Presuppone che il professionista abbia effettivamente svolto tale valutazione.

Terzo motivo: sussistenza dell’obbligo di segnalazione

La Corte ha accolto parzialmente il terzo motivo. Ha confermato la sussistenza dell’obbligo di segnalazione. Ha ritenuto sospette anche le operazioni di giroconto.

Le operazioni di giroconto

I trasferimenti di denaro tra conti dello stesso titolare non sono operazioni neutre. La mera tracciabilità non esclude la natura sospetta. Le operazioni erano prive di giustificazioni plausibili. Il professionista non aveva allegato alcun motivo per tali movimentazioni.

La giurisprudenza penale ritiene che integra riciclaggio anche il trasferimento tra conti dello stesso istituto. Il prelievo in contanti o il trasferimento da un conto all’altro costituisce ulteriore modalità di commissione del delitto. Il denaro proveniente da reato perde la sua individualità. Si confonde con somme di provenienza lecita depositate presso la banca.

Il mero sospetto

Nel contesto antiriciclaggio è sufficiente un mero sospetto. Non occorre la certezza di finalità di riciclaggio. L’assenza di giustificazioni per movimentazioni reiterate e rilevanti fa sorgere l’obbligo di segnalazione. Il professionista aveva movimentato oltre 1.300.000 euro in tre anni. Le operazioni erano eseguite allo sportello mediante prelievi fisici.

I prelievi in contanti

Il professionista sosteneva che i prelievi fossero giustificati da spese voluttuarie. L’importo complessivo era di circa 800.000 euro. Le spese erano documentate da fotografie di viaggi. Erano allegati elenchi di quadri e veicoli d’epoca posseduti dal cliente.

La Corte ha ritenuto insufficienti tali giustificazioni. La condotta va valutata ex ante. Non risulta che il professionista avesse ricevuto delucidazioni all’epoca della redazione delle relazioni. I chiarimenti erano stati resi solo successivamente su richiesta dell’Agenzia delle Entrate.

Le giustificazioni fornite integrano mere ricostruzioni ipotetiche. Difettano elementi di riscontro dell’effettivo impiego del denaro. Non è provato che le somme prelevate siano state utilizzate per gli acquisti allegati. Il pagamento in contante di tali importi è intrinsecamente inverosimile.

Quarto motivo: rideterminazione della sanzione

La Corte ha accolto il quarto motivo per quanto di ragione. Ha confermato l’applicabilità dell’articolo 58 comma 2 del decreto legislativo 231/2007. La violazione è qualificabile come grave.

Criteri di gravità

Le operazioni rivestivano palese carattere di anomalia. L’importo complessivo era rilevante. Le operazioni erano reiterate nel tempo. I conti erano accesi presso istituti esteri. L’elemento soggettivo aveva rilevante intensità. Il professionista aveva reso chiarimenti insufficienti. Non aveva richiesto documentazione contabile giustificativa.

Elementi di riduzione

La Corte ha ritenuto sussistenti elementi di riduzione della sanzione. Si è trattato di un’unica violazione contestuale. Non sussistevano precedenti violazioni a carico del professionista. Il professionista aveva prestato piena collaborazione in sede ispettiva. La sanzione di 60.000 euro era oggettivamente rilevante per una persona fisica.

La sanzione è stata rideterminata in 30.000 euro. Tale importo è stato ritenuto congruo e proporzionato. Tiene conto sia della gravità della violazione che degli elementi attenuanti.

I principi di diritto stabiliti dalla sentenza

La sentenza enuncia principi rilevanti in materia di antiriciclaggio. Tali principi sono applicabili a tutti i professionisti obbligati.

Individuazione del soggetto obbligato

Il soggetto tenuto alla segnalazione è il singolo professionista che ha svolto l’attività. Non rileva che l’incarico sia stato conferito a uno studio associato. La responsabilità amministrativa ha natura personale. La prestazione professionale intellettuale ha natura personale.

L’articolo 35 del decreto legislativo 231/2007 prevede l’obbligo di segnalazione per i soggetti obbligati. Il sospetto è desunto dalle circostanze conosciute in ragione delle funzioni esercitate. Non è necessario il conferimento di un formale incarico professionale. È sufficiente essere venuti a conoscenza di un’operazione sospetta.

Natura sospetta dei giroconti

I trasferimenti di denaro tra conti dello stesso titolare possono essere sospetti. La mera tracciabilità non esclude l’obbligo di segnalazione. Le operazioni reiterate e di importo rilevante richiedono giustificazioni plausibili. L’assenza di giustificazioni fa sorgere l’obbligo di segnalazione.

Il circolo vorticoso di ingenti importi tra conti dello stesso soggetto è anomalo. L’esecuzione mediante prelievi fisici allo sportello accentua l’anomalia. La presenza di conti presso istituti esteri costituisce ulteriore elemento di sospetto.

Valutazione ex ante della condotta

La condotta del professionista va valutata ex ante. Rilevano le informazioni disponibili al momento in cui avrebbe dovuto effettuare la segnalazione. Non rilevano giustificazioni fornite successivamente. Non rilevano chiarimenti resi solo su richiesta dell’autorità.

Il professionista ha l’onere di acquisire giustificazioni documentate. Non sono sufficienti mere dichiarazioni del cliente. Non sono sufficienti ricostruzioni ipotetiche sull’impiego delle somme. È necessaria documentazione contabile verificabile.

Applicazione della normativa vigente

La normativa applicabile è quella vigente all’epoca dei fatti. L’articolo 41 del decreto legislativo 231/2007 era applicabile fino al 2017. Tale norma è sostanzialmente sovrapponibile all’attuale articolo 35. Il decreto ministeriale 16 aprile 2010 conteneva gli indicatori di anomalia per i professionisti.

La mera ricorrenza di indicatori di anomalia non è sufficiente. È necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti. Tale valutazione presuppone che il professionista l’abbia effettivamente svolta. L’inadeguata valutazione non esonera da responsabilità.

Criteri di commisurazione della sanzione

La sanzione va commisurata alla gravità della violazione. L’articolo 58 del decreto legislativo 231/2007 prevede due ipotesi. Il comma 1 prevede la sanzione base di 3.000 euro. Il comma 2 prevede la sanzione da 30.000 a 300.000 euro per violazioni gravi.

La gravità si determina considerando diversi elementi. Rileva l’intensità dell’elemento soggettivo. Rileva la rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto. Rileva il valore dell’operazione. Rileva la reiterazione dei comportamenti.

Elementi di riduzione sono l’unicità della violazione. Rileva l’assenza di precedenti specifici. Rileva la collaborazione prestata in sede ispettiva. Rileva l’entità oggettiva della sanzione per una persona fisica.

Giurisprudenza correlata in materia di antiriciclaggio

La giurisprudenza ha consolidato principi rilevanti in materia di segnalazione di operazioni sospette. Tali principi sono applicabili a tutti i soggetti obbligati.

Natura dell’obbligo di segnalazione

L’obbligo di segnalazione non presuppone la certezza di un reato. Non è necessario un quadro indiziario completo di riciclaggio. È sufficiente un mero sospetto desunto dalle caratteristiche dell’operazione. La Corte d’Appello di Roma sentenza 10/2024 ha confermato tale principio.

La segnalazione ha funzione di mero filtro. Consente all’autorità competente ulteriori approfondimenti. Non costituisce denuncia di fatti penalmente rilevanti. La Cassazione civile ordinanza 10/2024 ha ribadito tale natura.

Responsabilità del professionista

Il professionista risponde personalmente dell’omessa segnalazione. Non può invocare il mancato pervenimento di segnalazioni interne. Non può fare affidamento sulla segnalazione di altri soggetti obbligati. La Corte d’Appello di Roma sentenza 10/2024 ha affermato tale principio.

L’obbligo di ciascun soggetto obbligato è autonomo. Grava anche sul professionista che agisce per conto del cliente. Non è eliso dalla circostanza che l’obbligo gravi anche su altri soggetti.

Adeguata verifica della clientela

L’obbligo di adeguata verifica è strumentale all’obbligo di segnalazione. Non può essere assolto mediante mera valutazione mentale. Richiede la redazione di specifica documentazione. La Corte d’Appello di Roma sentenza 9/2024 ha confermato tale principio.

Un inadeguato patrimonio conoscitivo del cliente non esonera da responsabilità. La violazione di norme in materia di adeguata verifica rileva. Rileva quando derivi l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione.

Elementi di anomalia

Costituiscono elementi di anomalia il ricorso frequente a operazioni in contante. Rileva l’utilizzo di conti esteri. Rileva la discrepanza tra capacità economica e operazioni effettuate. La Tribunale di Roma sentenza 6/2024 ha individuato tali elementi.

Le operazioni tra soggetti collegati possono essere sospette. Rileva la presenza di soggetti coinvolti in accertamenti tributari. Rileva la reperibilità di informazioni negative da fonti aperte.

Massima giurisprudenziale

In materia di antiriciclaggio, il soggetto tenuto alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 231/2007 è il singolo professionista che ha svolto in concreto l’attività richiesta dal cliente. Non rileva che l’incarico sia stato conferito a uno studio associato. La responsabilità amministrativa ha natura personale secondo l’articolo 3 della legge 689/1981. La natura personale della prestazione professionale intellettuale impone tale conclusione.

Integrano operazioni sospette soggette a obbligo di segnalazione anche i trasferimenti di denaro in contanti tra conti correnti intestati al medesimo soggetto presso lo stesso istituto di credito estero. Tali operazioni, se reiterate e di importo rilevante, richiedono giustificazioni plausibili e documentate. La mera tracciabilità delle movimentazioni non è idonea ad escludere la natura sospetta. L’assenza di giustificazioni fa sorgere l’obbligo di segnalazione.

Condotta da valutare ex ante. Voluntary disclosure

La condotta del professionista obbligato alla segnalazione va valutata ex ante. Rileva il momento in cui avrebbe dovuto effettuare la segnalazione. Non rilevano giustificazioni fornite successivamente. In presenza di elementi oggettivi di anomalia, il professionista ha l’onere di acquisire giustificazioni documentate e verificabili. Non sono sufficienti mere dichiarazioni o ricostruzioni ipotetiche sull’impiego delle somme.

Soccombenza e spese di giudizio

Primo grado di giudizio

Il Tribunale aveva rigettato integralmente l’opposizione. Non aveva provveduto sulle spese di giudizio. La pronuncia non conteneva statuizioni in ordine alle spese.

Secondo grado di giudizio

La Corte d’Appello ha accolto parzialmente l’appello. Ha ridotto la sanzione da 60.000 euro a 30.000 euro. Ha disposto la compensazione delle spese del doppio grado per quota di metà.

La residua quota delle spese è stata posta a carico dell’appellante. La liquidazione ha tenuto conto dell’importo in concreto riconosciuto come dovuto. Per il primo grado le spese sono state liquidate in 3.000 euro. Per il secondo grado le spese sono state liquidate in 3.500 euro. Sono dovuti gli accessori come per legge.

La soccombenza parziale ha giustificato la compensazione parziale. L’appellante ha ottenuto la riduzione della sanzione. Ha però visto confermata la propria responsabilità. La violazione amministrativa è stata accertata in via definitiva.

Conclusioni e implicazioni pratiche

La sentenza offre importanti indicazioni operative per i professionisti. L’obbligo di segnalazione grava personalmente sul professionista che cura l’operazione. Non rileva l’organizzazione dello studio professionale. Non rileva la modalità di conferimento dell’incarico.

Operazioni in contanti

I professionisti devono prestare particolare attenzione alle operazioni in contanti. Devono valutare con rigore le movimentazioni su conti esteri. Devono acquisire giustificazioni documentate e verificabili. Non sono sufficienti mere dichiarazioni del cliente.

La voluntary disclosure

La voluntary disclosure non esonera dall’obbligo di segnalazione. Il professionista deve valutare la provenienza dei fondi. Deve verificare la coerenza con la capacità economica del cliente. Deve segnalare le operazioni che presentano elementi di anomalia.

La sanzione per omessa segnalazione può essere rilevante. Può raggiungere importi significativi anche per violazioni non reiterate. I professionisti devono dotarsi di procedure adeguate. Devono documentare le valutazioni effettuate. Devono conservare la documentazione giustificativa delle operazioni.