38 – Agenzia immobiliare. Antiriciclaggio: quando il Giudice riduce la sanzione?

Sentenza: 38 – Agenzia immobiliare. Antiriciclaggio: quando il Giudice riduce la sanzione? – Sent. Trib. Roma pubbl. 10/2023

Analisi della vicenda: fatti e questioni giuridiche

Il contesto dell’accertamento

Una sentenza del Tribunale civile di Roma emessa nel mese di ottobre 2023 ha esaminato un caso paradigmatico di opposizione a decreto sanzionatorio in materia antiriciclaggio. La vicenda ha coinvolto un’agenzia immobiliare operante nel settore della mediazione immobiliare, sottoposta a controllo dalla Guardia di Finanza per il periodo compreso tra gennaio e luglio dell’anno di riferimento.

Sanzione irrogata

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dopo la presentazione delle memorie antiriciclaggio, aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 22.500 euro, contestando specifiche violazioni degli obblighi previsti dal decreto legislativo 231/2007 in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Le violazioni contestate

Prima contestazione: omessa identificazione della clientela

L’autorità amministrativa aveva accertato violazioni dell’articolo 56, comma 2 del decreto legislativo 231/2007, relative a:

  • 60 incarichi concernenti immobili pubblicizzati sul sito internet dell’agenzia
  • 30 rapporti continuativi per i quali erano state emesse fatture negli anni 2017 e 2018
Seconda contestazione: omessa conservazione documenti

Era stata inoltre contestata la violazione dell’articolo 57, comma 2 del decreto legislativo 231/2007, relativa alla documentazione dei rapporti continuativi. Tuttavia, per questa violazione non era stata irrogata alcuna sanzione, ritenendola “assorbita” dalla prima contestazione.

Le eccezioni processuali sollevate

Decadenza del potere sanzionatorio

I ricorrenti, nel ricorso presentato, hanno eccepito la violazione del termine di novanta giorni previsto dall’articolo 14, comma 2, della legge 689/1981 per la notificazione della contestazione.

Nullità per difetto di motivazione

È stata sollevata eccezione di nullità del decreto per mancanza del parere della commissione consultiva antiriciclaggio, ritenuto parte integrante del provvedimento.

Infondatezza nel merito

Nel merito, l’agenzia ha sostenuto che numerosi clienti erano conosciuti personalmente da lungo tempo e che l’omessa identificazione formale fosse superata dalla “profonda conoscenza ultradecennale” dei clienti stessi.

Esame della decisione: argomentazioni del Giudice

Rigetto delle eccezioni preliminari
Sul termine di decadenza

Il Tribunale ha chiarito che il termine di novanta giorni decorre dal completamento dell’attività di accertamento, non dalla mera constatazione materiale dei fatti. Come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata, il termine decorre dalla data di accertamento e non dalla data di emissione del decreto sanzionatorio.

Il giudice ha specificato che l’attività di accertamento si era svolta tra il 9 e il 16 gennaio 2019, e alla data del 16 gennaio 2019 non era ancora decorso il termine di novanta giorni.

Sulla motivazione del decreto

Il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità, evidenziando che:

  • La normativa era stata modificata dal decreto legislativo 90/2017
  • Il decreto risultava adeguatamente motivato
  • La motivazione si estendeva per relationem al verbale di contestazione
Valutazione del merito delle contestazioni
Configurazione oggettiva delle violazioni

Il giudice ha stabilito un principio fondamentale: le prescrizioni antiriciclaggio sono finalizzate a proteggere la collettività da eventuali condotte illecite. Pertanto, la circostanza che i clienti fossero conosciuti personalmente dal titolare dell’agenzia è risultata del tutto priva di rilevanza ai fini del perfezionamento della fattispecie sanzionatrice.

Come confermato dalla giurisprudenza di merito, l’omessa acquisizione e verifica dei dati identificativi e delle informazioni sul cliente costituisce violazione oggettiva dell’articolo 56 del decreto legislativo 231/2007.

Prova contraria parzialmente accolta

Il Tribunale ha riconosciuto che l’agenzia aveva fornito prova di non essere incorsa nella violazione degli obblighi di identificazione per dodici clienti, producendo le relative schede identificative. Tuttavia, per le altre posizioni, le giustificazioni fornite non sono state ritenute sufficienti.

La rideterminazione della sanzione

Criteri di valutazione della sproporzione

Il giudice ha accolto parzialmente l’opposizione, riducendo la sanzione da 22.500 euro a 5.000 euro, applicando i seguenti criteri:

  1. Minore estensione delle condotte – Le violazioni accertate erano meno estese rispetto a quelle originariamente contestate
  2. Valutazione dell’elemento soggettivo – Le condotte sono state ricondotte a “noncuranza e sciatteria” piuttosto che a un preordinato disegno
  3. Proporzionalità – La sanzione è stata rideterminata al doppio del minimo edittale

Principi generali estratti dalla Sentenza

Le violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela si configurano oggettivamente, indipendentemente dalla conoscenza personale dei clienti da parte del soggetto obbligato. Questo principio è stato ribadito dalla giurisprudenza successiva, che ha chiarito come la mancata compilazione del modulo antiriciclaggio di identificazione ed adeguata verifica impedisce una adeguata profilazione del cliente e una valutazione del rischio specifico.

Principio della finalità protettiva

Le prescrizioni antiriciclaggio perseguono una finalità di protezione della collettività da eventuali condotte illecite, non necessariamente commesse dal soggetto obbligato ma dai soggetti che pongono in essere determinate operazioni per finalità illecite.

Principio di proporzionalità nella sanzione

Nella quantificazione della sanzione deve essere valutato l’elemento soggettivo della condotta, distinguendo tra comportamenti dovuti a negligenza e quelli frutto di un preordinato disegno di violazione normativa. Come stabilito dalla giurisprudenza, l’autorità deve valutare il numero limitato delle infrazioni rispetto ai fascicoli verificati, l’assenza di un modus operandi abituale e la mancanza di precedenti violazioni.

Principio del termine di decadenza

Il termine di novanta giorni per la contestazione decorre dal completamento dell’attività di accertamento, che non coincide con la mera constatazione materiale dei fatti ma comprende l’attività istruttoria e valutativa necessaria per verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione.

Principio della motivazione per relationem

Il decreto sanzionatorio può essere adeguatamente motivato anche richiamando per relationem il verbale di contestazione, purché questo contenga una dettagliata ricostruzione dei fatti e dei rilievi.

Massima giurisprudenziale

In materia di sanzioni amministrative antiriciclaggio, le violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dal decreto legislativo 231/2007 si configurano oggettivamente, indipendentemente dalla conoscenza personale dei clienti da parte del soggetto obbligato. La finalità protettiva della normativa antiriciclaggio è diretta alla tutela della collettività da operazioni potenzialmente illecite, rendendo irrilevante la circostanza che i clienti siano personalmente conosciuti dal professionista.

Quantificazione della sanzione

Nella quantificazione della sanzione deve essere valutato l’elemento soggettivo della condotta, distinguendo tra comportamenti dovuti a noncuranza e sciatteria e quelli frutto di un preordinato disegno di violazione normativa. La sproporzione della sanzione può giustificare una riduzione quando le condotte risultino meno estese rispetto a quelle contestate e caratterizzate da minore gravità soggettiva, applicando il principio di proporzionalità nella determinazione del quantum sanzionatorio.

Implicazioni per la prassi professionale
Per le agenzie immobiliari

La sentenza conferma l’importanza di implementare procedure rigorose di adeguata verifica della clientela. Non è sufficiente la conoscenza personale dei clienti, ma è necessario:

  • Compilare sempre le schede di identificazione previste dalla normativa
  • Conservare adeguatamente la documentazione richiesta
  • Implementare procedure standardizzate per tutti i rapporti professionali
  • Formare il personale sui requisiti normativi specifici.
Per i professionisti del diritto

La decisione evidenzia l’importanza di valutare attentamente l’elemento soggettivo delle violazioni nei ricorsi in opposizione. È fondamentale distinguere tra diverse tipologie di condotte per ottenere una riduzione delle sanzioni sproporzionate, valorizzando elementi quali:

  • L’assenza di precedenti violazioni
  • La limitata estensione delle condotte contestate
  • L’assenza di un disegno preordinato di violazione
  • La collaborazione con gli organi di controllo
Evoluzione giurisprudenziale

La sentenza si inserisce in un orientamento consolidato che ha visto i giudici di merito sempre più attenti alla valutazione della proporzionalità delle sanzioni antiriciclaggio. Come evidenziato dalla giurisprudenza più recente, ai fini della quantificazione della sanzione amministrativa, trova applicazione il principio del favor rei quando sia intervenuta una disciplina più favorevole rispetto a quella vigente al momento della commissione della violazione.

Aspetti procedurali rilevanti

Soccombenza e spese processuali

La sentenza ha visto una soccombenza reciproca: il Tribunale ha respinto le eccezioni preliminari e il motivo principale di opposizione, ma ha accolto la domanda di riduzione della sanzione per sproporzione.

Le spese processuali sono state compensate, in considerazione del rigetto delle eccezioni relative alla correttezza del procedimento sanzionatorio, bilanciato dall’accoglimento della domanda di rideterminazione della sanzione.

Criteri di valutazione della sproporzione

La sentenza ha stabilito criteri chiari per la valutazione della sproporzione delle sanzioni:

  1. Estensione delle condotte – Confronto tra violazioni contestate e accertate
  2. Elemento soggettivo – Distinzione tra negligenza e dolo
  3. Precedenti – Valutazione della recidiva o della prima violazione
  4. Collaborazione – Atteggiamento tenuto durante i controlli
Prospettive future

La decisione rappresenta un importante precedente per la valutazione della proporzionalità delle sanzioni antiriciclaggio, confermando che il giudice può intervenire per ridurre sanzioni eccessive quando le condotte risultino caratterizzate da minore gravità soggettiva.

Tuttavia, rimane fermo il principio della configurazione oggettiva delle violazioni normative, che impone ai soggetti obbligati il rigoroso rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio, indipendentemente dalla conoscenza personale della clientela.

Esigenza di garanzia

La sentenza costituisce quindi un equilibrato bilanciamento tra l’esigenza di garantire l’effettività della normativa antiriciclaggio e il principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative, offrendo agli operatori del settore criteri chiari per la valutazione delle proprie condotte e per l’eventuale opposizione a sanzioni ritenute sproporzionate.