47 – Commercialista: sanzioni antiriciclaggio ridotte per operazioni sospette non segnalate?

Sentenza 47. Commercialista: possibili sanzioni ridotte per operazioni sospette non segnalate? Analisi Sent. Corte d’Appello di Roma pubbl. 04/2025

La vicenda: bonifici da soggetti terzi per vendite in Russia

La Corte d’Appello di Roma, Sentenza pubblicata 04/2025, ha confermato la riduzione delle sanzioni antiriciclaggio inflitte, in seguito ad un’ispezione, a un commercialista che curava la contabilità di una società operante nel commercio all’ingrosso di mobili con clienti russi.

I fatti contestati

Il professionista aveva omesso di segnalare tredici operazioni sospette relative a bonifici bancari caratterizzati da elementi di anomalia significativi:

  • Pagamenti da soggetti terzi: i bonifici provenivano da soggetti diversi dagli acquirenti fatturati;
  • Origine dai paradisi fiscali: alcuni pagamenti arrivavano da banche ubicate in Stati a fiscalità privilegiata;
  • Mancanza di collegamento apparente: non esisteva alcun nesso evidente tra i paganti e gli acquirenti della merce.

Le sanzioni originarie del Ministero

Il Ministero aveva inizialmente irrogato sanzioni per circa 69.000 euro complessivi:
– 62.000 euro per omessa segnalazione di operazioni sospette (10% del valore delle operazioni).
– 7.000 euro per violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

La decisione del Tribunale e la conferma in Appello

Riduzione significativa delle sanzioni

Il Tribunale di primo grado aveva ridotto drasticamente le sanzioni:
19.000 euro per omessa segnalazione (3% del valore delle operazioni)
5.200 euro per violazione dell’adeguata verifica.

Il ricorso del Ministero respinto

Il Ministero aveva impugnato la decisione contestando la “drastica riduzione” operata dal Tribunale. La Corte d’Appello ha però respinto l’appello, confermando le sanzioni ridotte.

I principi generali estratti dalla sentenza

Criteri per la determinazione della sanzione antiriciclaggio

La Corte ha ribadito che la determinazione della sanzione antiriciclaggio deve seguire i criteri dell’articolo 11 della legge 689/1981, valutando:

  • Gravità della violazione
  • Opera svolta dal trasgressore per eliminare le conseguenze
  • Personalità del soggetto e condizioni economiche

Valutazione della gravità dell’illecito

Per le violazioni multiple con caratteristiche omogenee, la Corte ha stabilito che la sanzione può essere determinata al triplo del minimo edittale quando:

  • Le violazioni presentano un unico indicatore di anomalia;
  • Replicano lo stesso schema operativo;
  • Si riferiscono a un unico cliente;
  • Non contestano la realtà dell’operazione commerciale sottostante.

Rilevanza dell’assenza di precedenti

La Corte ha valorizzato l’assenza di precedenti violazioni analoghe nel corso di una prolungata attività professionale pluridecennale, considerandola elemento attenuante significativo.

Proporzionalità della sanzione

Un principio fondamentale emerso riguarda la proporzionalità: la sanzione deve essere afflittiva ma non tale da assorbire l’intero reddito netto annuo del trasgressore.

Massimizzazione della Sentenza

Principio di diritto consolidato

La Sentenza stabilisce che nella determinazione delle sanzioni per omessa segnalazione di operazioni sospette, quando le plurime violazioni accertate presentano caratteristiche omogenee (stesso indicatore di anomalia, stesso schema operativo, unico cliente), la sanzione può essere contenuta al triplo del minimo edittale.

Criteri di valutazione specifici

La Corte ha precisato che nella valutazione della personalità del trasgressore assume particolare rilievo:

-L’assenza di precedenti violazioni analoghe

-La durata dell’attività professionale senza contestazioni

-La collaborazione prestata durante gli accertamenti

 

Adeguata verifica della clientela

Per le violazioni degli obblighi di adeguata verifica, la sanzione può essere determinata al doppio del minimo edittale quando il professionista dimostri di possedere la documentazione richiesta, anche se non esibita durante l’accertamento ispettivo.

Aspetti procedurali e collaborazione

Valore della collaborazione

La Corte ha riconosciuto come attenuante la piena collaborazione del professionista che:

– Ha messo a disposizione tutta la documentazione;

– Ha fornito tutte le informazioni richieste;

– Ha consentito la ricostruzione completa delle operazioni.

Documentazione posseduta ma non esibita

Un aspetto interessante riguarda la valutazione più favorevole per chi possiede la documentazione richiesta ma non l’ha esibita durante l’ispezione perché non specificamente richiesta.

Soccombenza e spese di giudizio

Esito del giudizio

La soccombenza è del Ministero, che ha visto respinto il proprio appello. Il ricorrente ha ottenuto la conferma delle sanzioni ridotte.

Condanna alle spese

Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in 5.000 euro oltre IVA, CPA e spese generali.

Implicazioni pratiche per i professionisti

Importanza della collaborazione

La sentenza evidenzia come la piena collaborazione durante gli accertamenti possa costituire un fattore determinante per la riduzione delle sanzioni.

Valutazione caso per caso

Ogni situazione deve essere valutata considerando le specifiche circostanze, la gravità effettiva delle violazioni e le condizioni personali ed economiche del trasgressore.

Principio di proporzionalità

Le sanzioni previste dal D.lgs.231/2007 devono rispettare il principio di proporzionalità, evitando di compromettere eccessivamente la situazione economica del professionista sanzionato.

La decisione della Corte d’Appello di Roma rappresenta un importante precedente per la corretta applicazione dei criteri sanzionatori in materia antiriciclaggio, bilanciando l’esigenza deterrente con il principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative.