55 – Antiriciclaggio e responsabilità dei professionisti. 

Sent. Tribunale di Roma Settembre 2024

Introduzione alla normativa antiriciclaggio

La disciplina antiriciclaggio rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema di prevenzione dei reati finanziari. Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto un sistema articolato di obblighi per i soggetti obbligati.

La normativa si fonda sulla collaborazione attiva dei destinatari. Questi devono adottare sistemi idonei per prevenire operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. I controlli nei confronti dei professionisti vengono effettuati dalla Guardia di Finanza.

I fatti della vicenda

Il controllo della Guardia di Finanza

La sentenza del Tribunale di Roma pubblicata nel settembre 2024 trae origine da un controllo antiriciclaggio. L’ispezione ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2019 al 28 settembre 2021.

I verbalizzanti hanno redatto due prospetti denominati A e B. Questi elencavano le società verso cui sussisteva l’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica.

La struttura societaria complessa

Il caso presenta una struttura societaria articolata. Un’associazione professionale e una società finanziaria operavano con:

– Stessi soci e beneficiari effettivi

– Medesimi membri degli organi amministrativi

– Sede comune

– Sistema gestionale unitario

Le contestazioni mosse

L’autorità ha contestato due principali violazioni:

Prima violazione: Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela. La contestazione riguardava 21 clienti, suddivisi in:

-14 società veicolo per cartolarizzazione crediti

-7 persone giuridiche per servizi fiscali e amministrativi

 

Seconda violazione: Omessa segnalazione di operazioni sospette. La contestazione si riferiva a una società di cartolarizzazione con elementi di anomalia.

Le eccezioni sollevate dai ricorrenti

L’esimente dell’outsourcing

Il ricorrente ha invocato l’art. 26 del D.Lgs. n. 231/2007 sull’esecuzione degli obblighi da parte di terzi.

Secondo la difesa, gli obblighi erano stati adempiuti dalla società finanziaria. Questa operava in forza di un contratto di outsourcing nel medesimo contesto operativo.

La tesi dell’interposizione

Il ricorrente sosteneva che i soggetti censiti nel sistema gestionale fossero clienti esclusivi della società interposta. L’associazione professionale non aveva formalizzato contratti diretti né emesso fatture.

La questione della segnalazione tardiva

Relativamente all’omessa segnalazione, il ricorrente eccepiva:

– Assenza di rapporto diretto con la società oggetto di segnalazione

– Segnalazione già effettuata dalla società finanziaria

– Revoca del sequestro preventivo da parte del GIP

 

La decisione del Tribunale

Il Principio della responsabilità diretta

Il Tribunale ha chiarito un principio fondamentale. La creazione di strutture societarie complesse non elimina la responsabilità del dominus reale.

Entrambi i soggetti giuridici rientrano autonomamente nella categoria dei soggetti obbligati ex art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007.

L’inefficacia dell’esimente

Il Giudice ha escluso l’applicabilità dell’art. 26 in combinato disposto con l’art. 27 del decreto.

L’art. 27, comma 1 richiede il “previo rilascio di idonea attestazione da parte del terzo”. Nella fattispecie questo requisito non sussisteva.

La valutazione delle prove

Il Tribunale ha ritenuto provata la contestazione attraverso:

– Presenza dei soggetti nel sistema gestionale

– Emissione di fatture per prestazioni rese

– Dichiarazioni contraddittorie del ricorrente

– Complesso sistema di cariche sociali sovrapposte

 

L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

I principi consolidati dalla giurisprudenza

La Corte d’appello civile di Roma, sentenza n. 5647 del 2024, ha chiarito che l’obbligo di segnalazione non richiede la prova di un reato presupposto.

È sufficiente l’insorgere di motivi ragionevoli di sospetto. Questi si desumono dalle caratteristiche oggettive e soggettive dell’operazione.

La natura preventiva della segnalazione

Il Tribunale ha ribadito che la segnalazione non corrisponde a una denuncia. Si tratta di una mera segnalazione di astratta eventualità.

La valutazione deve essere effettuata ex ante. Non rileva l’esito successivo delle indagini o dei procedimenti penali.

Gli elementi di anomalia riscontrati

Nel caso in esame erano presenti plurimi indici di sospetto:

– Società di cartolarizzazione con cambio di master service

– Coinvolgimento di soggetti sottoposti a misure interdittive

– Operazioni con beneficiari esteri

– Conoscenza di vicende giudiziarie correlate

 

La diligenza professionale qualificata

Lo standard di diligenza richiesto

Il Tribunale ha precisato che nell’adempimento dell’obbligo di segnalazione il soggetto obbligato deve operare con diligenza professionale qualificata.

Si applica lo standard dell’art. 1176, comma 2, del codice civile. Questa è superiore alla diligenza ordinaria del buon padre di famiglia.

L’irrilevanza della revoca del sequestro

Il Giudice ha chiarito che la successiva revoca del sequestro preventivo non ha efficacia esimente. La valutazione deve essere compiuta al momento dell’operazione.

Ex ante sussistevano tutti gli elementi che lasciavano presagire criticità. Queste hanno poi determinato l’instaurazione dell’attività investigativa.

I principi generali estratti dalla Sentenza

Il principio anti-elusivo

La sentenza stabilisce che la sussistenza di società intermedie non ha efficacia eliminatoria delle responsabilità del dominus reale.

Una diversa interpretazione vanificherebbe l’efficacia dell’impianto normativo del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

La responsabilità autonoma dei soggetti obbligati

Ogni soggetto che rientra nelle categorie dell’art. 3 del decreto è autonomamente responsabile degli adempimenti antiriciclaggio.

Non è possibile invocare l’adempimento da parte di terzi senza il rispetto delle condizioni previste dagli artt. 26 e 27.

La valutazione ex ante delle operazioni sospette

L’obbligo di segnalazione ex art. 35 si fonda su un giudizio obiettivo ex ante. Non è subordinato all’esito delle indagini successive.

Il quadro giurisprudenziale di riferimento

L’orientamento consolidato

La Corte d’appello civile di Roma, sentenza n. 6556 del 2024, ha confermato che l’obbligo di segnalazione opera sulla base di un semplice sospetto.

Non è subordinato alla certezza che il cliente abbia posto in essere operazioni di riciclaggio. È sufficiente l’esistenza di un sospetto desumibile dalle caratteristiche dell’operazione.

La funzione strumentale dell’adeguata verifica

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’adeguata verifica riveste funzione strumentale rispetto agli obblighi di segnalazione.

È finalizzata all’acquisizione di un patrimonio conoscitivo idoneo a rilevare i profili di anomalia. Un inadeguato patrimonio conoscitivo non esonera da responsabilità.

I criteri di determinazione della sanzione

La sentenza del Tribunale di Roma n. 14466 del 2024 ha precisato i criteri per la graduazione della sanzione.

Rilevano elementi attenuanti quali:

– Minore intensità dell’elemento soggettivo di colpa

– Interpretazione in buona fede delle regole tecniche

– Comportamento collaborativo durante le indagini

Le specificità dei professionisti

Gli obblighi degli avvocati

La Corte d’appello civile di Roma, sentenza n. 6722 del 2024, ha chiarito l’ambito di applicazione degli obblighi per gli avvocati.

L’esonero opera per le attività di assistenza, difesa e rappresentanza in procedimenti giudiziari. Si estende alle attività prodromiche o conseguenti al procedimento.

I notai e l’adeguata verifica

La sentenza del Tribunale di Roma n. 16106 del 2024 ha precisato gli obblighi dei notai.

L’adeguata verifica impone la compilazione del modulo antiriciclaggio. Non è sufficiente la mera acquisizione del documento di identità.

La determinazione delle sanzioni

I criteri dell’art. 67

L’art. 67 del decreto prevede criteri specifici per la determinazione della sanzione:

– Gravità della violazione

– Intensità dell’elemento soggettivo

– Grado di collaborazione con le autorità

– Rilevanza dei motivi di sospetto

L’applicazione nel caso concreto

Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto equa:

-Sanzione di euro 8.000 per omessa adeguata verifica

-Sanzione di euro 60.000 per omessa segnalazione

La misura tiene conto della natura qualificata della condotta e della rilevanza degli elementi di sospetto.

Le misure ulteriori

Le sanzioni disciplinari

L’art. 66 del decreto prevede misure ulteriori per violazioni gravi, ripetute o sistematiche.

Le violazioni costituiscono presupposto per sanzioni disciplinari. L’interdizione non può essere inferiore a due mesi né superiore a cinque anni.

La pubblicazione delle sanzioni

Il decreto prevede la pubblicazione delle sanzioni sul sito del Ministero dell’Economia. Le informazioni restano pubblicate per cinque anni.

Non si procede alla pubblicazione se può comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari.

Gli organismi di autoregolamentazione

Il ruolo del Consiglio Nazionale Forense

L’art. 11 del decreto attribuisce agli organismi di autoregolamentazione compiti specifici:

– Elaborazione di regole tecniche

– Controllo dell’osservanza degli obblighi

– Formazione e aggiornamento degli iscritti

La ricezione delle segnalazioni

Gli organismi possono ricevere segnalazioni di operazioni sospette dai propri iscritti. Devono trasmetterle integralmente alla UIF senza il nominativo del segnalante.

La tutela del segnalante

La riservatezza dell’identità

L’art. 38 del decreto prevede misure specifiche per tutelare il segnalante:

-Riservatezza dell’identità

-Custodia degli atti identificativi

-Cautele processuali

 

Le sanzioni penali

È prevista la reclusione da due a sei anni per chi rivela indebitamente l’identità del segnalante. La stessa pena si applica per la rivelazione di notizie idonee all’identificazione.

La collaborazione tra Autorità

Lo scambio di informazioni

L’art. 12 del decreto disciplina la collaborazione tra autorità nazionali. Le informazioni sono coperte da segreto d’ufficio.

Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni sono necessarie per un procedimento penale.

Il ruolo della UIF

L’Unità di Informazione Finanziaria svolge funzioni centrali:

-Analisi delle segnalazioni

-Disseminazione delle informazioni

-Collaborazione con le autorità investigative

 

L’esito del giudizio

La soccombenza dei ricorrenti

Il Tribunale ha rigettato integralmente l’opposizione. Ha confermato la legittimità del decreto sanzionatorio impugnato.

La condanna alle spese

I ricorrenti sono stati condannati al rimborso delle spese processuali. L’importo è stato liquidato in euro 5.000 oltre accessori di legge.

La liquidazione tiene conto della riduzione del 20% prevista per la costituzione delle pubbliche amministrazioni mediante propri dipendenti.

La massima giurisprudenziale

Massima: in materia di normativa antiriciclaggio, la creazione di strutture societarie complesse con interposizione di soggetti giuridici distinti non elimina la responsabilità del dominus reale quale soggetto autonomamente obbligato ex art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007.

Attestazione da parte del terzo

L’esimente prevista dall’art. 26, che consente di ricorrere a terzi per l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, opera esclusivamente se sussiste il requisito del previo rilascio di idonea attestazione da parte del terzo ai sensi dell’art. 27, comma 1.

Segnalazione di operazioni sospette

La segnalazione di operazioni sospette si fonda su un giudizio obiettivo ex ante sulla idoneità delle operazioni a essere strumento di elusione delle disposizioni antiriciclaggio, senza essere subordinata all’evidenziazione di un quadro indiziario di riciclaggio né all’esito delle indagini. Nell’adempimento di tale obbligo il soggetto obbligato deve operare con la diligenza professionale qualificata richiesta all’operatore specializzato ex art. 1176, comma 2, c.c.

Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Roma rappresenta un importante precedente per l’interpretazione della normativa antiriciclaggio. Conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza nell’applicazione degli obblighi ai soggetti obbligati.

Il principio anti-elusivo emerge chiaramente dalla decisione. Non è possibile sottrarsi agli obblighi attraverso artifici societari o contrattuali.diretta. Ogni soggetto obbligato deve adempiere autonomamente agli obblighi previsti dalla normativa.

La responsabilità professionale rimane personale e La sentenza sottolinea l’importanza della collaborazione attiva nella prevenzione del riciclaggio. I professionisti svolgono un ruolo cruciale nel sistema di prevenzione dei reati finanziari.

L’evoluzione giurisprudenziale conferma la centralità dell’adeguata verifica della clientela. Questa costituisce il presupposto per l’efficace funzionamento del sistema antiriciclaggio.

La decisione rappresenta un monito per tutti i soggetti obbligati. È necessario adottare presidi organizzativi adeguati e mantenere elevati standard di diligenza professionale.