54 – Antiriciclaggio: commercialista sanzionato.
Sent. Tribunale di Roma Novembre 2024
Introduzione
La normativa antiriciclaggio rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema di prevenzione dei reati finanziari. Una recente Sentenza del Tribunale di Roma pubblicata nel novembre 2024 offre importanti spunti di riflessione sui doveri dei commercialisti e sui criteri di applicazione delle sanzioni amministrative.
I fatti della vicenda
Il caso del commercialista
Un commercialista iscritto all’Albo Unico Nazionale dei Dottori Commercialisti si è trovato al centro di un procedimento sanzionatorio per violazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007.
Il MEF aveva irrogato una sanzione di euro 52.000 per due tipologie di violazioni:
1-Omessa adeguata verifica della clientela
2-Mancata segnalazione di operazioni sospette
Le violazioni accertate
Adeguata verifica della clientela
La Guardia di Finanza aveva riscontrato carenze nell’adeguata verifica su 3 fascicoli su 10 esaminati. Le irregolarità riguardavano l’assenza di specifici motivi di rischio e il limitato numero delle infrazioni rispetto ai fascicoli verificati.
Segnalazione di operazioni sospette
La violazione più significativa riguardava la posizione di una società cliente dal 2015 al 2020. Il professionista non aveva segnalato operazioni che presentavano elementi di sospetto, nonostante la conoscenza diretta di informazioni negative sui soggetti coinvolti.
Le eccezioni del ricorrente
Motivi di opposizione
Il commercialista aveva sollevato diverse eccezioni:
- Insussistenza dell’illecito per adeguata verifica: le circostanze rendevano scusabili le violazioni
- Assenza di sospetto specifico: non aveva maturato uno specifico sospetto sulla posizione contestata
- Erronea determinazione della sanzione: la violazione doveva considerarsi “non grave”
- Applicazione normativa più favorevole: richiesta applicazione del regime anteriore al D.Lgs. 90/2017
- Tardività della notifica: violazione dell’art. 14 della Legge 689/1981.
La decisione del Tribunale
Rigetto dell’eccezione di tardività
Il Tribunale ha chiarito che l’art. 14 della Legge 689/1981 prevede il termine di novanta giorni dalla data di accertamento, non dalla data di emissione del decreto sanzionatorio.
Conferma della violazione per adeguata verifica
La sanzione di euro 2.000 per la violazione dell’obbligo di adeguata verifica è stata confermata. Il Tribunale ha precisato che la mancata compilazione del modulo antiriciclaggio impedisce una adeguata profilazione del cliente e la valutazione del rischio specifico.
Rideterminazione della sanzione per omessa segnalazione
Il Tribunale ha richiamato i principi consolidati secondo cui l’obbligo di segnalazione non presuppone una valutazione tale da far ritenere possibile che i fondi provengano da operazioni di riciclaggio, essendo sufficiente la ragionevole ipotizzabilità.
Principi giurisprudenziali consolidati
Come evidenziato dalla Corte d’Appello di Roma, “l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non richiede che il professionista abbia acquisito la prova di un reato presupposto, né il rilievo di un quadro indiziario completo di riciclaggio, essendo sufficiente l’insorgere di motivi ragionevoli di sospetto”.
Elementi di anomalia riscontrati
Il decreto aveva evidenziato diversi elementi di sospetto:
– Collegamento tra società costituite dallo stesso soggetto
– Presenza di informazioni negative su soggetti coinvolti
– Mancato approfondimento del ruolo effettivo dei prestanome
Rideterminazione della Sanzione
Nonostante la sussistenza dell’illecito, il Tribunale ha rideterminato la sanzione da euro 50.000 a euro 3.000, considerando:
– L’impossibilità di quantificare l’importo delle operazioni non segnalate
– L’assenza di precedenti violazioni
– Il comportamento collaborativo del professionista
Principi generali estratti
Obblighi di adeguata verifica
La giurisprudenza consolidata, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Roma, stabilisce che “l’adeguata verifica della clientela è il perno della disciplina antiriciclaggio ed al contempo la leva per scardinare comportamenti illegittimi”.
Criteri di graduazione delle sanzioni
L’art. 67 del D.Lgs. 231/2007 prevede specifici criteri per l’applicazione delle sanzioni, tra cui:
– Gravità e durata della violazione
– Grado di responsabilità
– Capacità finanziaria del soggetto
– Livello di cooperazione con le autorità
Evoluzione normativa
Il D.Lgs. 90/2017 ha introdotto modifiche significative al regime sanzionatorio, prevedendo sanzioni più severe per le violazioni qualificate come gravi, ripetute o sistematiche.
Massima della Sentenza
Principi di diritto
La sentenza stabilisce importanti principi:
- Termine di contestazione: Il termine di novanta giorni decorre dalla data di accertamento, non dalla data di emissione del decreto
- Adeguata verifica: La mancata compilazione del modulo antiriciclaggio integra violazione oggettiva
- Segnalazione operazioni sospette: È sufficiente un mero giudizio di possibilità sulla provenienza delittuosa dei fondi
- Graduazione della sanzione: Devono considerarsi le circostanze attenuanti specifiche del caso
Criteri Applicativi
Il Tribunale ha evidenziato l’importanza di valutare:
– Il numero limitato delle infrazioni rispetto ai fascicoli verificati
– L’assenza di precedenti violazioni
– Il comportamento collaborativo dell’incolpato
– L’impossibilità di quantificare il pregiudizio effettivo
Impatti pratici per i Professionisti
Adempimenti essenziali
I commercialisti devono prestare particolare attenzione a:
– Compilazione completa dei moduli antiriciclaggio
– Valutazione approfondita del rischio cliente
– Monitoraggio costante delle operazioni
– Segnalazione tempestiva di anomalie
Gestione del rischio sanzionatorio
La sentenza evidenzia l’importanza di:
– Documentare adeguatamente le verifiche effettuate
– Mantenere un approccio collaborativo con le autorità
– Implementare procedure interne efficaci
– Formare adeguatamente il personale
Soccombenza e spese di giudizio
Esito del giudizio
Il Tribunale ha accolto parzialmente l’opposizione, con conseguente:
-Annullamento del decreto originario
-Rideterminazione delle sanzioni in euro 5.000 complessivi (euro 2.000 per adeguata verifica oltre euro 3.000 per omessa segnalazione)
-Compensazione integrale delle spese processuali
Valutazione della soccombenza
La soccombenza è risultata reciproca:
–MEF: Soccombente per la riduzione significativa delle sanzioni
–Commercialista: Soccombente per la conferma delle violazioni
La compensazione delle spese riflette l’esito parzialmente favorevole per entrambe le parti.
Conclusioni
La Sentenza rappresenta un importante precedente per l’interpretazione della normativa antiriciclaggio applicabile ai commercialisti. Emerge chiaramente la necessità di un approccio sostanziale nella valutazione delle violazioni, considerando le specificità del caso concreto e applicando il principio di proporzionalità nella determinazione delle sanzioni.
La decisione
La decisione conferma l’orientamento giurisprudenziale consolidato che privilegia la valutazione delle circostanze concrete rispetto a un’applicazione meccanica delle norme, garantendo al contempo l’efficacia del sistema di prevenzione antiriciclaggio.
Per i professionisti
Per i professionisti, la sentenza sottolinea l’importanza di implementare procedure adeguate e di mantenere un approccio collaborativo con le autorità, elementi che possono incidere significativamente sulla determinazione delle eventuali sanzioni.
