58. Antiriciclaggio e omessa segnalazione
Sent. Tribunale di Roma 12/2024
Introduzione alla vicenda
Una recente pronuncia del Tribunale di Roma del dicembre 2024 torna a ribadire con fermezza i principi cardine della normativa antiriciclaggio, confermando la sanzione antiriciclaggio di trentamila euro nei confronti di un istituto bancario e della direttrice di filiale per omessa segnalazione di operazioni sospette.
La vicenda trae origine da un rapporto bancario aperto nel 2019 presso una filiale lombarda, caratterizzato da movimentazioni finanziarie di rilevante entità provenienti dall’estero.
Nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, il correntista aveva movimentato oltre seicentomila euro, di cui oltre quattrocentomila provenienti da conti esteri e oltre duecentomila da bonifici disposti da una società straniera.
Il quadro normativo di riferimento
La disciplina antiriciclaggio trova il proprio fondamento nel decreto legislativo 231 del 2007, come modificato dal decreto legislativo 90 del 2017.
Tale normativa recepisce la quarta direttiva europea 2015/849 in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Gli intermediari finanziari sono tenuti a procedere all’adeguata verifica della clientela in occasione dell’instaurazione di rapporti continuativi e dell’esecuzione di operazioni occasionali.
Il primo comma dell’articolo 17 stabilisce che la verifica è obbligatoria quando l’operazione comporti la movimentazione di mezzi di pagamento pari o superiori a quindicimila euro.
L’obbligo di controllo costante
Il cuore della questione risiede nell’interpretazione dell’articolo 18 comma primo lettera d) del decreto 231, che impone il controllo costante del rapporto con il cliente per tutta la sua durata.
Tale obbligo non si esaurisce nella mera acquisizione di dati al momento dell’apertura del conto corrente.
L’intermediario deve esaminare la complessiva operatività del cliente, verificare e aggiornare costantemente i dati acquisiti, controllare la provenienza dei fondi sulla base delle informazioni possedute.
La normativa richiede misure semplificate e misure rafforzate per l’adeguata verifica, tenendo conto di indici valutativi relativi alla tipologia di clienti, ai prodotti e servizi offerti, agli indici di rischio geografico.
Gli obblighi di adeguata verifica rafforzata
L’articolo 24 del decreto 231 individua specifiche situazioni che richiedono misure rafforzate di adeguata verifica.
Tra i fattori di rischio relativi al cliente figurano le attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante e i clienti residenti in aree geografiche ad alto rischio.
Particolare rilevanza assumono le operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi e altri settori sensibili.
I fattori di rischio geografici comprendono i paesi terzi carenti di efficaci presidi antiriciclaggio, quelli caratterizzati da elevato livello di corruzione, quelli soggetti a sanzioni internazionali.
L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
L’articolo 35 del decreto legislativo 231 costituisce il pilastro della disciplina sanzionatoria.
I soggetti obbligati devono inviare segnalazione all’unità di informazione finanziaria quando sospettano che siano in corso operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento.
Assume rilievo anche la capacità economica e l’attività svolta dal soggetto cui l’operazione è riferita.
I fatti contestati nella sentenza
Nel caso esaminato dal Tribunale di Roma, il cliente aveva richiesto l’apertura del conto corrente dichiarando di voler gestire le necessità familiari correnti.
Le verifiche effettuate dall’intermediario si erano limitate alla compilazione del modulo di identificazione al momento dell’apertura del rapporto.
Non erano emerse successive verifiche nonostante le multiple operazioni di movimentazione superiori al limite di quindicimila euro.
Il correntista aveva avuto precedenti residenze negli Stati Uniti e in Oman, operando nel campo delle energie rinnovabili applicate al settore petrolifero.
Le eccezioni sollevate dagli opponenti
Gli opponenti hanno sostenuto di aver adeguatamente assolto gli obblighi di verifica attraverso le dichiarazioni rese dal cliente.
Hanno evidenziato che le precedenti residenze del correntista in paesi come Stati Uniti e Oman non dovevano essere considerate sintomatiche di anomalie.
Hanno affermato che tali paesi non erano mai stati ricompresi nelle liste nere del gruppo di azione finanziaria internazionale o della commissione europea.
Hanno sostenuto che la movimentazione contestata afferiva alla necessità di costituire una provvista per le esigenze familiari e abitazione.
Le controdeduzioni dell’amministrazione
Il Ministero ha resistito in giudizio evidenziando la violazione degli obblighi del controllo costante che permeano la normativa antiriciclaggio.
Ha sottolineato l’omissione di adempimenti di adeguata verifica, anche rafforzata, sulla clientela.
Ha rilevato che non era chiara la provenienza delle somme confluite sul conto del cliente.
Ha contestato l’assenza di approfondimenti sulla natura e causale dei bonifici ricevuti dalla società estera.
La decisione del Giudice
Il Tribunale ha rigettato integralmente le domande degli opponenti, confermando il decreto sanzionatorio.
Il Giudice ha ritenuto che gli elementi oggettivi in possesso degli opponenti fossero sufficienti per determinare il sospetto di operazioni meritevoli di segnalazione.
Ha evidenziato che le operazioni di movimentazione oltre il limite di quindicimila euro, svolte in un arco temporale relativamente breve, richiedevano un rafforzamento dell’attività di verifica.
Le ingenti somme non potevano apparire proporzionate rispetto alle dichiarazioni rilasciate circa la gestione delle necessità familiari correnti.
Gli elementi sintomatici di anomalia
Il Tribunale ha individuato molteplici elementi sintomatici di anomalia nell’operatività del correntista.
L’assenza di specifica indicazione delle causali a sostegno dei bonifici dalla società estera costituiva un primo elemento di sospetto.
La corresponsione di ingenti somme ad un soggetto che aveva dichiarato di aver cessato il rapporto con la società avrebbe dovuto indurre approfondimenti.
Era nota agli opponenti la circostanza che il cliente avesse svolto consulenza nel campo delle energie rinnovabili applicate al settore petrolifero.
Il settore petrolifero come attività a rischio
Il settore petrolifero è specificatamente indicato tra le attività a rischio dall’articolo 24 comma secondo lettera a) punto cinque bis.
Per tali attività è previsto l’obbligo di adozione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.
La circostanza era nota agli odierni opponenti in base alle dichiarazioni rese dal cliente stesso.
Tale elemento avrebbe dovuto costituire un campanello d’allarme per l’intermediario.
La questione dei paesi a rischio
Contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, l’Oman negli anni 2019 e 2020 risultava inserito tra i paesi non cooperativi.
Il paese figurava nell’elenco delle giurisdizioni a fiscalità privilegiata individuato dal gruppo di azione finanziaria internazionale.
Risultava anche nell’elenco dei paesi non cooperativi a fini fiscali individuati dall’unione europea nelle conclusioni del consiglio del 2020.
L’articolo 19 comma primo lettera c) prevede espressamente l’acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e natura del rapporto.
L’assenza di verifiche successive
In atti non risultavano depositati moduli di verifica della clientela successivi a quelli redatti in corrispondenza dell’apertura del rapporto.
L’intermediario non aveva proceduto ad alcun aggiornamento dei dati acquisiti inizialmente.
Non erano state effettuate verifiche sulla provenienza dei fondi nonostante le multiple operazioni di importo rilevante.
L’omissione di tali controlli costituisce violazione dell’obbligo di controllo costante previsto dalla normativa.
Il principio del sospetto semplice
Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui l’obbligo di segnalazione presuppone anche un mero sospetto semplice.
La formazione del sospetto non necessita della conoscenza dei reati presupposto e di indagini penali.
Il sospetto è basato sulla valutazione di dati oggettivi e soggettivi conosciuti dal soggetto preposto alle operazioni di verifica.
Lo spirito prudenziale della normativa antiriciclaggio impone un approccio cautelare nella valutazione delle operazioni.
La giurisprudenza di legittimità
La Cassazione civile con ordinanza 29395 del 2024 ha ribadito che l’obbligo di segnalazione non è subordinato all’evidenziazione di un quadro indiziario di riciclaggio.
L’obbligo si fonda su un giudizio obiettivo sull’idoneità dell’operazione ad essere strumento di elusione delle disposizioni antiriciclaggio.
La valutazione si basa su un giudizio prognostico ex ante fondato sugli elementi a disposizione dell’intermediario al momento dell’operazione.
Gli indici di anomalia individuati dalla Banca d’Italia non determinano un automatismo ma costituiscono parametri di valutazione.
La responsabilità del direttore di filiale
La Cassazione civile con ordinanza 26555 del 2024 ha chiarito che il responsabile della dipendenza bancaria è tenuto a compiere un’ampia e meticolosa valutazione.
In presenza di elementi che denotano l’anomalia dell’operazione, è necessario un approfondimento che non può essere giustificato dal richiamo alla conoscenza personale del cliente.
L’approfondimento deve estendersi alla provenienza del denaro e all’effettiva qualità e capacità economica dell’autore delle operazioni.
L’omissione di tale approfondimento integra la violazione degli obblighi di verifica e segnalazione.
La conferma della sanzione
Il Tribunale ha confermato la sanzione di trentamila euro applicata in solido agli opponenti.
Ha ritenuto corretta la qualificazione della violazione come grave in ragione della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto.
Ha considerato il valore delle diverse operazioni intercorse e il grado di incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente.
Ha evidenziato la sistematicità delle omissioni che violano gli obblighi previsti dall’articolo 35 del decreto 231.
La quantificazione della sanzione
L’articolo 58 del decreto legislativo 231 prevede una sanzione base di tremila euro per l’omessa segnalazione.
Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione va da trentamila a trecentomila euro.
La gravità della violazione è determinata tenendo conto dell’intensità dell’elemento soggettivo, del grado di collaborazione con le autorità, della rilevanza dei motivi del sospetto.
Assume rilievo anche il valore dell’operazione e il grado di incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del rapporto.
La sistematicità delle violazioni
Nel caso esaminato, il Tribunale ha rilevato che nel corso del rapporto triennale più volte la direzione aveva sottostimato la peculiarità dell’operatività del correntista.
Più volte si era macchiata dell’omissione contestata senza enunciare ragioni adeguate di carattere oggettivo o soggettivo.
L’elevato grado di sussumibilità dell’operatività contestata in indici di anomalia previsti dalla normativa giustificava la sanzione applicata.
Gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali erano evidenti e avrebbero dovuto indurre l’intermediario ad agire.
I principi generali estratti dalla sentenza
La sentenza ribadisce che l’obbligo di controllo costante non si esaurisce nella verifica iniziale ma permea l’intera durata del rapporto.
Le operazioni di importo superiore a quindicimila euro richiedono sempre un approfondimento quando non appaiono coerenti con il profilo del cliente.
L’assenza di causali specifiche nei bonifici costituisce elemento sintomatico di anomalia che richiede verifiche.
I collegamenti con paesi a rischio e i settori sensibili impongono l’adozione di misure rafforzate di verifica.
La responsabilità solidale
La sentenza ha condannato in solido l’istituto bancario e la direttrice di filiale al pagamento della sanzione.
Tale responsabilità solidale trova fondamento nell’articolo 58 comma terzo che estende la sanzione al personale tenuto alla comunicazione o segnalazione.
La responsabilità può essere esclusiva o concorrente con l’ente presso cui il soggetto opera.
Nel caso di specie, entrambi i soggetti erano responsabili dell’omessa segnalazione.
Le spese di giudizio
Il Tribunale ha condannato le parti opponenti in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte resistente.
Le spese sono state liquidate in circa 5.000 euro per compensi professionali.
L’importo è stato già ridotto in applicazione dell’articolo 152 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
La condanna alle spese segue il principio della soccombenza previsto dall’ordinamento processuale.
La massima giurisprudenziale
In materia di normativa antiriciclaggio, l’obbligo di controllo costante del rapporto con il cliente previsto dall’articolo 18 comma primo lettera d) del decreto legislativo 231 del 2007 non si esaurisce nell’acquisizione di dati in sede di apertura del rapporto finanziario ma si estende per tutta la durata del rapporto stesso, imponendo all’intermediario di analizzare le transazioni concluse e verificarne la compatibilità con il profilo del cliente, la natura delle sue attività e l’origine dei fondi, con obbligo di adozione di misure rafforzate di verifica in presenza di operazioni di importo superiore a quindicimila euro non proporzionate alle dichiarazioni del cliente, di collegamenti con paesi inseriti nelle liste nere internazionali e di attività in settori a rischio individuati dalla normativa, la cui omissione integra violazione grave e sistematica sanzionabile con la misura massima prevista.
Conclusioni
La pronuncia del Tribunale di Roma costituisce un importante richiamo all’applicazione rigorosa della normativa antiriciclaggio.
Gli intermediari finanziari non possono limitarsi alla verifica iniziale ma devono monitorare costantemente l’operatività della clientela.
La presenza di elementi sintomatici di anomalia impone approfondimenti che non possono essere omessi invocando la conoscenza personale del cliente.
La tutela del sistema finanziario dall’utilizzo a scopo di riciclaggio richiede un approccio prudenziale e costantemente aggiornato da parte degli operatori del settore.
