48 – Commercialista: sanzioni antiriciclaggio per omessa segnalazione.
Il percorso giudiziario completo dal Tribunale alla Cassazione.
La vicenda: un caso emblematico di commercio di metalli ferrosi
La vicenda che ha attraversato tutti e tre i gradi di giudizio rappresenta un caso paradigmatico delle problematiche che i professionisti devono affrontare nell’applicazione della normativa antiriciclaggio. Il caso riguarda un commercialista che, per oltre tre anni, ha curato la contabilità di una società operante nel commercio all’ingrosso di rottami metallici, settore notoriamente sottoposto a particolare attenzione da parte degli organi di controllo.
Il caso
La società omissis, disponendo di soli due mezzi d’opera strumentali al trasporto dei beni, acquistava materiale metallico in contanti da soggetti non identificati nei documenti di acquisto, che peraltro non risultavano firmati per quietanza. Il modus operandi presentava caratteristiche peculiari: la rivendita del rottame era contabilizzata con fatture intestate ad un’unica società del settore e i relativi pagamenti avvenivano attraverso l’emissione di assegni bancari accreditati sui sei conti correnti utilizzati dall’impresa.
I fatti accertati: anomalie sistematiche per oltre 12 milioni di euro
Le operazioni contestate, per un valore complessivo di oltre 12 milioni di euro nel periodo dall’aprile 2006 al giugno 2008, presentavano elementi di evidente anomalia. Come emerso dalle indagini della Guardia di Finanza, la società operava attraverso numerosi conti correnti indicati nel verbale di accertamento.
La presunta consapevolezza
Un aspetto cruciale della vicenda riguarda la presunta piena consapevolezza del commercialista circa le anomalie delle operazioni. Il professionista aveva infatti dichiarato alla Guardia di Finanza di aver informato l’amministratore della società “della necessità di indicare sui documenti d’acquisto le generalità dei cedenti e dell’opportunità di non usare il denaro contante per il pagamento”. Nonostante questa piena consapevolezza dell’ambiguità delle operazioni, il commercialista ammetteva di non aver mai effettuato segnalazioni all’UIF.
Il primo grado: il Tribunale di Roma e l’applicazione del Favor Rei
Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata nel maggio 2018, ha rappresentato un punto di svolta nell’interpretazione della normativa antiriciclaggio. Il giudice ha ritenuto che le operazioni dovessero essere segnalate come sospette, evidenziando come “il carattere sospetto delle operazioni effettuate appariva evidente in considerazione dei connotati oggettivi dell’operazione e tenuto conto dei profili soggettivi del cliente”.
L’innovazione giuridica del Favor Rei
Un aspetto particolarmente innovativo della sentenza ha riguardato l’applicazione del principio del favor rei in materia di sanzioni antiriciclaggio. Il Tribunale ha applicato l’art. 69 del d.lgs. n. 231/2007, come modificato dal d.lgs. n. 90/2017, che estende espressamente il principio del favor rei alla materia delle infrazioni antiriciclaggio.
La nuova disciplina prevedeva sanzioni significativamente più favorevoli: da una sanzione variabile dall’1% al 40% del valore delle operazioni non segnalate, si è passati a una sanzione fissa compresa tra 30.000 e 300.000 euro per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche. Applicando la disciplina più favorevole, il Tribunale ha rideterminato la sanzione da 600.000 euro a 300.000 euro, applicando il massimo edittale previsto dalla nuova disciplina.
I principi consolidati dal Tribunale
Il Tribunale ha confermato che l’obbligo di segnalazione si basa su un “mero giudizio di possibilità” circa la provenienza delittuosa dei fondi, senza richiedere certezza sull’illiceità dell’operazione. Come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata, è richiesto un mero giudizio di possibilità in ordine alla provenienza delittuosa dei fondi e alla finalità illecita delle operazioni.
Il secondo grado: la Corte d’Appello e l’annullamento della sanzione
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata nel luglio 2019, ha rappresentato una svolta inaspettata nel percorso giudiziario. Il giudice di secondo grado ha annullato completamente la sanzione, ribaltando le conclusioni del Tribunale con un’interpretazione diametralmente opposta.
Le argomentazioni della Corte d’Appello
La Corte d’Appello ha evidenziato che l’obbligo di segnalazione dell’intermediario presuppone il sospetto che il denaro provenga da delitti di riciclaggio secondo la precedente previsione normativa o da operazioni di riciclaggio in base alla norma in vigore. Nella specie, pur essendosi verificati numerosi prelevamenti per contanti in un ristretto arco temporale, la successiva rivendita della merce mediante regolare fattura e il pagamento della compratrice mediante assegni bancari dimostrava l’assenza concreta di elementi che potessero anche minimamente fare sospettare della provenienza illecita del denaro.
L’interpretazione restrittiva dell’obbligo di segnalazione
La Corte d’Appello ha adottato un’interpretazione più restrittiva dell’obbligo di segnalazione, ritenendo che la mera ricorrenza di anomalie operative non fosse sufficiente per configurare l’obbligo di segnalazione in assenza di elementi concreti di sospetto sulla provenienza illecita del denaro. Questa interpretazione si poneva in contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Il terzo grado: la Cassazione e il ripristino dei principi consolidati
La Cassazione civile, con sentenza pubblicata nel gennaio 2024, ha cassato con rinvio la decisione della Corte d’Appello, ripristinando i principi consolidati in materia di obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.
I motivi della Cassazione
Primo motivo
Il primo motivo ha denunciato l’errore di diritto della Corte d’Appello nel non aver compreso che i prelevamenti bancari in contante, per oltre 12 milioni di euro, in poco più di due anni, in assenza di qualsivoglia giustificazione, potevano essere finalizzati a non rendere tracciabile il contante prelevato, configurando la tipica operazione di reinvestimento dei proventi illeciti in attività legali.
Secondo motivo
Il secondo motivo ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: la Corte d’Appello non ha valorizzato il fatto storico rappresentato da circa 200 operazioni di prelievo di denaro contante, compiute dalla società in un tempo ravvicinato per un totale di oltre 12 milioni di euro, né ha valutato i chiari elementi di anomalia della fattispecie concreta.
La riaffermazione dei principi di diritto
La Cassazione ha riaffermato che l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette a carico degli intermediari e dei professionisti si fonda su un giudizio obiettivo circa l’idoneità delle operazioni, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio.
Come evidenziato dalla Cassazione civile, sentenza n. 2129 del 2024, “l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette a carico degli intermediari e dei professionisti si fonda su un giudizio obiettivo circa l’idoneità delle operazioni, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio”.
L’evoluzione giurisprudenziale: principi consolidati e nuovi orientamenti
Il mero sospetto come standard di riferimento
La giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui l’obbligo di segnalazione si basa su un mero sospetto semplice. Come chiarito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 9558 del 2024, “si tratta di una norma che impone un atteggiamento prudenziale che fa quindi sorgere l’obbligo di segnalazione non solo quando vi è certezza e/o diretta conoscenza che il cliente abbia posto in essere operazioni finalizzate al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, ma anche quando sussiste un mero sospetto semplice“.
La valutazione complessiva degli elementi di anomalia
La giurisprudenza più recente ha chiarito che gli elementi di sospetto devono essere valutati complessivamente e non singolarmente. Come evidenziato dalla Corte d’appello di Roma, sentenza emessa nel 2024, “in presenza di plurimi elementi oggettivamente anomali, la valutazione di non sospettosità non può fondarsi su un quadro informativo frammentario, lacunoso o meramente autoreferenziale derivante da informazioni fornite dal solo cliente”.
L’Importanza della consapevolezza professionale
Un elemento particolarmente rilevante emerso dalla vicenda riguarda l’importanza della consapevolezza professionale. Come evidenziato dalla Corte d’appello di Roma, sentenza n. 7444 del 2024, “la condotta del professionista obbligato alla segnalazione va valutata ex ante, al momento in cui avrebbe dovuto effettuare la segnalazione, e non sulla base di giustificazioni fornite successivamente”.
Il quadro normativo di riferimento: una transizione complessa
La disciplina applicabile ratione temporis
Il caso ha dovuto confrontarsi con un periodo di transizione normativa particolarmente complesso. Le operazioni si sono svolte in un arco temporale che ha visto l’applicazione sia dell’art. 3 del d.l. n. 143/1991 (fino al 30 aprile 2008) sia dell’art. 35 del d.lgs. n. 231/2007 per le operazioni successive.
L’evoluzione del regime sanzionatorio
L’evoluzione del regime sanzionatorio ha rappresentato un elemento centrale della vicenda. Come evidenziato dall’art. 58 del d.lgs. n. 231/2007, il nuovo sistema prevede sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro a 300.000 euro “nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime”.
Le implicazioni pratiche per i professionisti
L’obbligo di controllo costante
La giurisprudenza ha chiarito che l’obbligo di controllo non si esaurisce nell’acquisizione iniziale di dati e informazioni. Come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 19364 del 2024, “l’obbligo di controllo costante del rapporto con il cliente previsto dall’art. 18, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 231/2007 non si esaurisce nell’acquisizione di dati e informazioni in sede di apertura del rapporto finanziario, ma si estende per tutta la durata del rapporto stesso”.
La necessità di procedure interne adeguate
I professionisti devono dotarsi di procedure interne adeguate per l’identificazione e la valutazione delle operazioni potenzialmente sospette. Come evidenziato dall’art. 35 del d.lgs. n. 231/2007, “il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all’articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto”.
L’approccio prudenziale nella valutazione
La giurisprudenza ha consolidato un approccio prudenziale nella valutazione delle operazioni. Come chiarito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 17291 del 2024, “la riluttanza o reticenza del cliente in ordine alle modalità di pagamento di fatture di ingente importo costituisce un elemento ragionevolmente idoneo all’insorgenza del sospetto”.
I criteri di determinazione della sanzione
I fattori aggravanti
La determinazione della sanzione tiene conto di diversi fattori aggravanti. Come evidenziato dalla Corte d’appello di Roma, sentenza n. 4415 del 2024, “ai fini della determinazione della sanzione al massimo edittale rilevano la gravità della violazione desumibile dall’importo delle operazioni non segnalate, l’intensità dell’elemento soggettivo valutabile in relazione alla superficialità della condotta e all’omessa attivazione dei doverosi controlli”.
L’applicazione del principio di proporzionalità
Nonostante l’applicazione del massimo edittale, i giudici tengono conto del principio di proporzionalità. Come evidenziato in una recente sentenza del Tribunale di Roma del 2025, “nell’applicazione delle sanzioni per violazione degli obblighi antiriciclaggio deve essere osservato il principio di proporzionalità di cui all’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 231 del 2007“.
Massima giurisprudenziale consolidata
In materia di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette si fonda su un giudizio obiettivo circa l’idoneità delle operazioni, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio.
La consapevolezza presunta
La consapevolezza del professionista circa l’ambiguità delle operazioni della propria clientela, unita alla sistematica omissione di segnalazioni per un periodo prolungato e per operazioni di rilevante entità, costituisce elemento di particolare gravità nella determinazione della sanzione. L’obbligo non è subordinato all’evidenziazione di un quadro indiziario completo di riciclaggio né all’esclusione dell’estraneità delle operazioni ad attività delittuosa, essendo sufficiente un mero sospetto semplice desunto dalle caratteristiche oggettive dell’operazione e dai profili soggettivi del cliente.
Il principio del favor rei
Il principio del favor rei introdotto dall’art. 69 del d.lgs. n. 231/2007 trova applicazione anche in sede giurisdizionale per le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore della disciplina più favorevole, consentendo la rideterminazione della sanzione secondo i parametri edittali più miti, ferma restando la valutazione del grado di responsabilità del trasgressore nell’applicazione del massimo edittale previsto per le violazioni gravi, sistematiche e plurime. La Corte di Cassazione, cassando con rinvio la decisione assolutoria della Corte d’Appello, ha riaffermato che la pluralità e sistematicità di prelevamenti in contanti per importi rilevanti, in assenza di adeguata giustificazione e in presenza di modalità operative anomale, costituisce elemento obiettivo di sospetto che impone la segnalazione, indipendentemente dalla regolarità formale delle operazioni successive di rivendita.
Esito del percorso giudiziario e considerazioni conclusive
Il percorso giudiziario si è concluso con la cassazione con rinvio della decisione della Corte d’Appello da parte della Suprema Corte. Il Tribunale di primo grado aveva accolto parzialmente l’opposizione, rideterminando la sanzione da 600.000 euro a 300.000 euro con compensazione integrale delle spese processuali. La Corte d’Appello aveva annullato completamente la sanzione, ma la Cassazione ha cassato tale decisione rinviando ad altra sezione della Corte d’Appello per nuovo giudizio.
Importante precedente
La vicenda rappresenta un importante precedente per tutti i professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio, evidenziando come la mera consapevolezza delle anomalie, senza l’adozione delle conseguenti misure di segnalazione, possa comportare l’applicazione delle sanzioni più severe previste dall’ordinamento. Il caso dimostra inoltre l’importanza dell’applicazione uniforme dei principi giurisprudenziali consolidati e la necessità di un approccio prudenziale nella valutazione delle operazioni potenzialmente sospette.
Decisione finale
La decisione finale della Cassazione conferma l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l’obbligo di segnalazione costituisce un presidio fondamentale del sistema di prevenzione del riciclaggio, richiedendo ai professionisti un atteggiamento di particolare diligenza e collaborazione attiva con le autorità di vigilanza. La consapevolezza dell’ambiguità delle operazioni, lungi dal costituire un elemento scusante, rappresenta un fattore aggravante che giustifica l’applicazione delle sanzioni più severe, in considerazione del ruolo di garanzia che i professionisti sono chiamati a svolgere nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
