24 – Consulenti del lavoro. Obbligo di adeguata verifica della clientela

Sentenza: 24 – Sentenza del Tribunale di Roma pubbl. 11/2022

Studio di consulenza del lavoro

Un’interessante interpretazione di quando sia necessario effettuare un’adeguata verifica negli studi dei consulenti del lavoro è fornita dalla sentenza pubbl. 11/2022 del Tribunale di Roma.

La vicenda

Uno studio era stato sanzionato, ai sensi dell’art.56 del d.lgs.231/2007, per una violazione circa l’omessa adeguata verifica della clientela, alla quale forniva “consulenza” non meglio precisata in fattura.

Le eccezioni del ricorrente

Il ricorrente aveva eccepito di non aver adempiuto al precetto di legge in quanto l’attività, nei fatti, consisteva nella mera redazione e trasmissione delle dichiarazioni in materia di amministrazione del personale, ovvero di trasmissione di buste paga, il cui valore, in ogni caso, era inferiore alla soglia prevista dalla legge per l’insorgere del relativo obbligo.

La decisione del Tribunale

Rigettando l’opposizione, il Tribunale ha precisato che l’art.17, c.1, del d.lgs.231/2007 prevede che i soggetti obbligati procedano all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale nei seguenti casi:

 in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale;

 in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000,00 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni collegate per realizzare un’operazione, che in tal modo risulta solo frazionata.

Obblighi per i consulenti del lavoro

Rientrano nella categoria dei professionisti, nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro, per cui la normativa antiriciclaggio riguarda dunque anche questi ultimi.

Adeguata verifica della clientela

È previsto dalla legge e notoriamente risaputo che gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell’attività di semplice redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’articolo 2, c.1, della Legge 11 gennaio 1979, n.12.

L’analisi delle fatture emesse dal Consulente del lavoro

Nonostante l’esenzione per gli adempimenti previsti dalla Legge 12/79, l’opposizione non è stata accolta in quanto gli operanti, analizzando le fatture emesse dallo studio (prima documentazione cui, generalmente, i militari fanno riferimento), ne avevano rilevate talune inerenti a compensi per “consulenza aziendale”, attività che non può rientrare nelle funzioni indicate dall’art.2, c.1, della L.12/79.

Le consulenze fatturate

Il Tribunale non ha ritenuto rilevante l’importo delle operazioni, di modesto valore, ma il fatto che si trattasse di consulenze e, dunque, di evidente rapporto continuativo con i singoli soggetti di volta in volta interessati, rispetto ai quali non era stata effettuata alcuna verifica ex art. 17 d.lgs.231/2007, né l’opponente aveva fornito documentazione scritta in tal senso, non essendo sufficiente la sola visura camerale che era stata prodotta ai militari.

Le consulenze non “meglio specificate” in fattura

La prestazione di “consulenza” non meglio specificata in fattura obbliga anche i consulenti del lavoro a un’adeguata verifica della clientela, a maggior ragione quando le prestazioni svolte da tali professionisti, come spesso accade, travalicano quelle previste dalla L.12/79 rientrando così nelle attività cui sono generalmente deputati i commercialisti.

Implicazioni Pratiche per i Consulenti del Lavoro

La necessità di distinguere le attività

I consulenti del lavoro devono operare una distinzione accurata tra:
– Attività di mera redazione e trasmissione di dichiarazioni e adempimenti per l’amministrazione del personale (esenti)
– Attività di consulenza aziendale più ampia (soggette agli obblighi di verifica)

L’importanza della documentazione

La sentenza evidenzia l’importanza di mantenere una documentazione adeguata che dimostri l’adempimento degli obblighi di verifica, non essendo sufficiente la sola conservazione di visure camerali o la conoscenza personale del cliente.

La valutazione del rischio

Anche quando gli obblighi di verifica si applicano, i consulenti del lavoro devono adottare un approccio proporzionato al rischio, considerando la natura specifica della loro attività professionale e la tipologia di clientela servita.

Conclusioni e prospettive

La sentenza del Tribunale di Roma pubb. 11/2022 fornisce importanti chiarimenti sull’applicazione della normativa antiriciclaggio ai consulenti del lavoro, confermando che l’esenzione prevista dall’articolo 17, comma 7, del D.Lgs. 231/2007 ha un ambito applicativo limitato alle attività di mera redazione e trasmissione.

La decisione sottolinea l’importanza di un approccio sostanziale nella valutazione delle attività professionali, privilegiando la natura effettiva delle prestazioni rese rispetto alla loro qualificazione formale. Al contempo, la modulazione della sanzione operata dal Tribunale dimostra l’applicazione del principio di proporzionalità, tenendo conto delle specificità del caso concreto e della limitata portata offensiva dell’illecito.

Per i professionisti del settore, la sentenza rappresenta un importante punto di riferimento per la corretta applicazione degli obblighi antiriciclaggio, evidenziando la necessità di una valutazione caso per caso delle attività svolte e dell’implementazione di procedure di verifica adeguate e proporzionate al rischio effettivo.