51- Memorie antiriciclaggio. Quando il MEF emette decreto di archiviazione nei confronti del PVC notificato a un commercialista ?
I fatti contestati al commercialista
Il procedimento sanzionatorio ha avuto origine da un controllo antiriciclaggio condotto dalla Guardia di Finanza presso lo studio di un commercialista, esteso dal periodo inizialmente previsto (2021-2022) a un arco temporale più ampio (2017-2021). L’ispezione ha interessato dieci fascicoli clienti selezionati a campione, dai quali sono emerse diverse criticità nell’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Le contestazioni mosse dall’organo di controllo riguardavano principalmente carenze nell’identificazione completa dei titolari effettivi delle persone giuridiche e l’assenza di documentazione relativa al controllo costante del rapporto professionale. Tra le specifiche irregolarità rilevate: documenti di identità scaduti, mancata identificazione di soci con quote significative, dichiarazioni dei clienti incomplete o non aggiornate, e insufficiente documentazione della procedura di monitoraggio continuo.
La Guardia di Finanza ha qualificato l’attività del professionista come inadeguata a fornire prova tracciabile dell’adeguata verifica, contestando la violazione dell’articolo 56 del decreto legislativo 231/2007, con sanzione amministrativa compresa tra 2.500 e 50.000 euro. Gli agenti verificatori hanno inoltre evidenziato elementi di particolare gravità della condotta, sistematicità delle violazioni e insufficiente cooperazione con le autorità.
La strategia difensiva attraverso le memorie al MEF
Il commercialista, assistito da difensore qualificato, ha presentato tempestivamente le memorie antiriciclaggio difensive entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del processo verbale di contestazione, come previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 231/2007. Questo termine rappresenta un momento cruciale per l’esercizio del diritto di difesa nel procedimento sanzionatorio amministrativo.
La strategia difensiva si è articolata su diversi livelli argomentativi. Per le ditte individuali, la difesa ha sostenuto l’inesistenza della figura del “secondo titolare effettivo” quando si trattava di collaboratori familiari privi di autonomi poteri decisionali. Per le società, ha dimostrato che l’identificazione dei soci era stata correttamente eseguita attraverso la raccolta di atti notarili, visure camerali aggiornate e documenti di riconoscimento acquisiti in prossimità del conferimento dell’incarico.
L’elemento più significativo della strategia difensiva ha riguardato l’aspetto temporale delle violazioni contestate. Le memorie hanno evidenziato che la maggior parte degli incarichi professionali erano stati conferiti prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017, che ha introdotto l’obbligo di controllo costante del rapporto. Per questi rapporti, la normativa previgente sanzionava esclusivamente l’omessa identificazione del cliente, obbligo che risultava adempiuto attraverso la documentazione presente nei fascicoli.
La difesa ha inoltre valorizzato la copiosa documentazione acquisita dai verbalizzanti stessi, dimostrando che tutti i clienti risultavano identificati attraverso documenti validi, visure camerali e atti notarili, evidenziando così l’adempimento sostanziale degli obblighi normativi applicabili ratione temporis.
La decisione del MEF
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dopo aver acquisito il parere della Commissione consultiva prevista dalla normativa, ha emesso decreto di archiviazione disponendo che “nessun provvedimento è adottato a carico” del professionista. Questa decisione rappresenta il risultato più favorevole possibile in un procedimento sanzionatorio amministrativo.
Il MEF ha fondato la propria decisione su una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, riconoscendo dalla documentazione trasmessa dagli stessi verbalizzanti “un contesto caratterizzato da un elevato grado di ottemperanza del professionista rispetto a tutte le prescrizioni” della normativa antiriciclaggio. L’archiviazione ha quindi premiato l’approccio sostanzialmente conforme agli obblighi normativi dimostrato dal commercialista.
La decisione ministeriale ha evidenziato due ordini di considerazioni determinanti: la prescrizione delle violazioni per quasi tutte le posizioni contestate e l’adempimento degli obblighi di identificazione per l’unica posizione non prescritta, valutata alla luce della normativa applicabile al momento della condotta.
I principi giuridici fondanti la decisione di archiviazione
La decisione del MEF si basa su principi consolidati del diritto amministrativo sanzionatorio che assumono particolare rilevanza per l’applicazione della normativa antiriciclaggio.
Il primo principio concerne l’applicazione dell’articolo 28 della legge 689/1981 in materia di prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative. Il MEF ha stabilito che le violazioni si considerano prescritte quando siano trascorsi cinque anni dalla data di consumazione dell’illecito alla data di notifica della contestazione, principio che ha trovato applicazione per il novanta percento delle posizioni contestate.
Il secondo principio riguarda l’evoluzione normativa e l’applicazione temporale delle disposizioni sanzionatorie. Il decreto evidenzia la distinzione fondamentale tra il regime previgente e quello successivo alla riforma del 2017, sottolineando come prima di tale data la normativa sanzionasse specificamente le violazioni concernenti l’obbligo di identificazione, mentre gli obblighi di controllo costante sono stati introdotti successivamente.
Il terzo principio concerne la valutazione della documentazione probatoria e l’onere della prova. Il MEF ha riconosciuto che la documentazione rinvenuta nei fascicoli-cliente (documenti identificativi, visure camerali, dichiarazioni, lettere di conferimento incarico, valutazioni del rischio) risultava idonea a dimostrare l’adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa applicabile.
L’applicazione temporale della normativa e la depenalizzazione
Il passaggio più significativo del decreto di archiviazione riguarda l’applicazione della normativa previgente, che illustra principi di fondamentale importanza per tutti i professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio.
Il MEF ha chiarito che per gli incarichi conferiti prima del 4 luglio 2017, data di entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017, trova applicazione la disposizione sanzionatoria dell’articolo 55, comma 1 del decreto legislativo 231/2007, nella formulazione previgente. Tale norma, depenalizzata dall’articolo 1 del decreto legislativo 8/2016, sanzionava esclusivamente “le sole omissioni strettamente riferibili all’omessa identificazione del cliente”.
Questo principio trova conferma nella giurisprudenza amministrativa che ha chiarito l’importanza del rispetto del contraddittorio procedimentale. Come evidenziato dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nella sentenza n. 9274 del 2021, “ciascun soggetto destinatario diretto di un provvedimento amministrativo ha diritto autonomo di intervenire nel procedimento depositando memorie proprie”, principio che trova piena applicazione anche nei procedimenti sanzionatori MEF.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato l’importanza delle garanzie procedimentali. La Cassazione Civile, con sentenza n. 35568 del 20 dicembre 2023, ha chiarito che nei procedimenti amministrativi sanzionatori “il destinatario della cartella non può avvalersi dell’opposizione recuperatoria” quando “il verbale di contestazione sia stato regolarmente notificato e il trasgressore abbia avuto piena possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa attraverso gli strumenti previsti dalla disciplina”.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2045 del 2019, ha inoltre precisato che “nel procedimento amministrativo sanzionatorio è legittimo il contraddittorio differito realizzato mediante un unico provvedimento che, portando a conoscenza dell’interessato tutto il materiale istruttorio raccolto e il contenuto del provvedimento finale già predisposto, assegni un termine per la presentazione di memorie e documenti”.
La decisione del MEF rappresenta quindi un importante precedente per l’applicazione del principio di legalità e del favor rei in materia di sanzioni antiriciclaggio. L’archiviazione conferma che l’evoluzione normativa non può comportare l’applicazione retroattiva di obblighi più stringenti, dovendo la valutazione delle condotte avvenire alla luce della disciplina vigente al momento della loro realizzazione.
Il caso analizzato dimostra l’importanza cruciale di una strategia difensiva ben articolata che tenga conto dell’evoluzione normativa, dell’applicazione temporale delle disposizioni e della documentazione effettivamente disponibile per dimostrare l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge. La presentazione tempestiva e argomentata delle memorie difensive si conferma strumento essenziale per ottenere l’archiviazione dei procedimenti sanzionatori, specialmente quando la condotta professionale risulti sostanzialmente conforme agli obblighi normativi applicabili ratione temporis.
