8- Money Transfer – Necessaria la prova della responsabilità del soggetto sanzionato

La premessa

La Corte d’Appello di Roma si è espressa, con Sentenza n.2630/2022, a riguardo di un decreto sanzionatorio emesso dal Ministero a carico di un esercizio commerciale che svolgeva attività di money transfer.
Il Tribunale si era pronunciato in precedenza con sentenza di condanna, ma con una riduzione della sanzione applicata; il titolare del money transfer, non soddisfatto, aveva presentato appello.

La richiesta 

Il Ministero allora, con appello incidentale, chiedeva di ristabilire la sanzione applicata in origine, dovuta al fatto che il titolare dell’attività aveva acquisito denaro contante da alcuni clienti per valori superiori alla soglia di legge, senza il tramite degli intermediari abilitati. Tali somme erano state trasferite in Cina. Dalle interrogazioni alle banche dati effettuate dai militari della Guardia di Finanza risultava che i soggetti di nazionalità cinese indicati quali mittenti delle rimesse di denaro erano “inesistenti”, non identificabili oppure rintracciabili in luoghi notevolmente distanti dalla sede dell’esercizio commerciale ispezionato.

La diligenza del titolare

Il titolare chiedeva, nelle memorie difensive, di essere sentito dal Ministero, manifestando un’assoluta buona fede a fondamento della propria opposizione e sostenendo di aver sempre diligentemente osservato la normativa in materia di antiriciclaggio, chiedendo di esibire un documento di identità a quanti si rivolgevano alla sua agenzia per l’invio di denaro; si trattava pertanto di individui diversi l’uno dall’altro e non riconducibili, a quanto gli risultava, a un unico ordinante, come invece sostenevano gli operanti.

Giudizio di primo grado 

In primo grado era stata richiesta la prova testimoniale degli agenti verbalizzanti, con particolare riguardo all’entità dei singoli versamenti effettuati, che gli stessi operanti dichiararono essere sotto soglia di legge confermando altresì di aver accertato la presenza dei documenti d’identità dei disponenti e dei moduli compilati per le operazioni.

Motivazioni dell’appello

L’appello conteneva quattro motivi. I primi due lamentavano il vizio della motivazione della sentenza di primo grado, che non avrebbe dato risposta ai rilievi del ricorso e fatto malgoverno del materiale istruttorio, ritenuto insufficiente per affermare la colpevolezza dell’opponente. Il terzo motivo contestava la qualificazione giuridica dell’illecito operata dal Tribunale come se si trattasse di una responsabilità oggettiva. Il quarto motivo, infine, assegnava alla riduzione della sanzione operata dal primo giudice il valore di indizio dell’insussistenza dell’illecito.

Corretta identificazione dei clienti 

La CdA rilevava che l’appello era fondato nella parte in cui lamentava la mancanza di un’affidabile e riscontrabile prova della colpevolezza; il titolare aveva annotato gli estremi identificativi dei soggetti che si rivolgevano a lui per effettuare il trasferimento di denaro e non vi era prova della sua consapevolezza dell’eventuale falsità dei documenti annotati e dei dati dei clienti.
Gli operanti non avevano fornito prova di chi sarebbero stati i presunti clienti muniti di documenti non di loro proprietà, non essendo sufficiente la mera indicazione nel PVC, in base alla quale dette indagini erano state “molto approfondite”.

La buona fede 

A giudizio della Corte non si poteva escludere che l’appellante avesse eseguito, in buona fede, le disposizioni provenienti da più soggetti cinesi che si erano presentati sotto falso nome e che agivano, a sua insaputa, nell’interesse di altri per trasferire denaro all’estero.

Principio del Ragionevole Dubbio in Ambito Amministrativo

La sentenza in esame rappresenta un’importante evoluzione giurisprudenziale nell’applicazione del principio del ragionevole dubbio anche in ambito di sanzioni amministrative. Questo principio, tradizionalmente applicato in ambito penale, trova ora applicazione anche nel diritto amministrativo sanzionatorio quando sussistano interpretazioni alternative dei fatti accertati.

Accoglimento dell’opposizione 

La CdA ha, pertanto, applicato l’art.6, co.11, del d.lgs. 150/2011, secondo il quale l’opposizione va accolta quando le prove della responsabilità dell’opponente risultino insufficienti. In conseguenza, la CdA ha accolto l’appello, ponendo a carico del Ministero le spese del doppio grado.

Implicazioni Pratiche

La decisione ha importanti implicazioni pratiche per tutti gli operatori del settore money transfer e più in generale per i soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio. La sentenza conferma che l’adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione costituisce un elemento di protezione significativo contro l’applicazione di sanzioni, purché sia dimostrata la buona fede dell’operatore.
La pronuncia evidenzia inoltre l’importanza di mantenere una documentazione accurata e completa di tutte le operazioni processate, al fine di poter dimostrare l’adempimento degli obblighi normativi e l’assenza di consapevolezza circa eventuali profili di illiceità delle operazioni stesse.