68. Quando la sanzione al commercialista è “riducibile”? Antiriciclaggio e adeguata verifica della clientela
Sent. Tribunale di Roma del marzo 2026
La sentenza del Tribunale di Roma pubblicata nel mese di marzo 2026 affronta un tema centrale per i professionisti obbligati: i limiti e i contenuti degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dal d.lgs. 231/2007 e i criteri di commisurazione della sanzione amministrativa. Il provvedimento offre indicazioni operative utili a commercialisti, consulenti e revisori chiamati a impostare correttamente i propri presidi antiriciclaggio.
Il caso in sintesi
Un dottore commercialista era destinatario di un decreto-ingiunzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), che gli aveva irrogato una sanzione di 10.000 euro. La contestazione riguardava la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui agli artt. 18 e seguenti del d.lgs. 231/2007.
L’ispezione condotta dalla Guardia di Finanza presso lo studio professionale aveva rilevato due ordini di criticità. Da un lato, l’omessa istituzione del fascicolo antiriciclaggio per dodici clienti. Dall’altro, la tenuta incompleta o non aggiornata dei fascicoli per ulteriori ventisette clienti.
Il professionista proponeva opposizione dinanzi al giudice ordinario, chiedendo l’annullamento del provvedimento sanzionatorio.
I fatti contestati in sede ispettiva
Il verbale di accertamento descriveva un quadro di carenze diffuse. Per alcuni clienti mancava del tutto il fascicolo antiriciclaggio. Per altri risultavano documenti identificativi scaduti, schede di profilazione non aggiornate dopo il mutamento della compagine sociale, visure camerali assenti, modulistica in bianco e, soprattutto, l’assenza di documentazione comprovante la valutazione del rischio e l’adeguata verifica.
Il raffronto tra le fatture emesse e i fascicoli consegnati consentiva di rilevare dodici posizioni prive di fascicolo. Una tabella riepilogativa elencava complessivamente trentanove posizioni, di cui dodici con la dicitura “mancanza fascicolo antiriciclaggio”.
Le eccezioni sollevate dal ricorrente
Il commercialista articolava quattro motivi di opposizione.
In primo luogo, lamentava l’illegittimità del provvedimento per mancata audizione preventiva, che aveva ritualmente richiesto in sede amministrativa.
In secondo luogo, denunciava la contraddittorietà del verbale, sostenendo che l’omessa istituzione era stata contestata per cinque clienti e non per dodici.
In terzo luogo, affermava che la documentazione mancante era in realtà posseduta, ma non inserita nei fascicoli; che l’aggiornamento del documento identificativo non era dovuto alla scadenza; e che la legge non imponeva affatto di formare una scheda di valutazione del rischio.
Infine, invocava la sproporzione della sanzione rispetto alle proprie condizioni economico-reddituali.
La decisione del Tribunale
Il giudice ha rigettato le prime tre censure e accolto soltanto la quarta, rideterminando la sanzione.
Mancata audizione preventiva
Il Tribunale ha richiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. In tema di ordinanza-ingiunzione, la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, perché il giudizio di opposizione investe il rapporto e non l’atto, sicché gli argomenti difensivi ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale. Il principio risale alle Sezioni Unite, Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 1786 del 2010, ed è stato ribadito da Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 21146 del 2019.
Contraddittorietà del verbale
Sul numero dei fascicoli, il giudice ha ritenuto che il riferimento a cinque clienti costituisse un mero errore materiale, superato dalla tabella riepilogativa. Il processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza fa fede, fino a querela di falso, delle attività compiute dai pubblici ufficiali. La contestazione del suo contenuto, non tradotta in querela di falso, è stata giudicata irrilevante ai fini della decisione.
Documentazione antiriciclaggio e valutazione del rischio
Il cuore della pronuncia riguarda il contenuto sostanziale degli obblighi. Il giudice ha chiarito che l’adeguata verifica non si esaurisce nell’acquisizione del documento d’identità. Occorre una profilazione economico-finanziaria completa del cliente, idonea a valutare la coerenza e la congruità di ogni successiva operazione.
Sul piano normativo, il Tribunale ha richiamato l’art. 15 del d.lgs. 231/2007, che impone procedure oggettive di analisi e valutazione del rischio, documentate, periodicamente aggiornate e messe a disposizione delle autorità. Ha poi ricordato che l’art. 18, comma 1, lett. d) prescrive il controllo costante del rapporto, con verifica e aggiornamento dei dati per tutta la sua durata.
Quanto al cliente, l’art. 22 del d.lgs. 231/2007 ne impone l’obbligo di fornire per iscritto le informazioni necessarie e, per le persone giuridiche, le informazioni sulla titolarità effettiva. Il soggetto obbligato deve assicurare che tali informazioni siano prontamente rese disponibili alle autorità.
Gli obblighi di conservazione di cui agli artt. 31 e 32 del d.lgs. 231/2007 impongono sistemi idonei a prevenire la perdita dei dati, a garantire la ricostruzione dell’operatività del cliente e l’accessibilità completa e tempestiva alle informazioni.
Da qui una conclusione netta: la conclamata assenza della documentazione al momento dell’ispezione configura la violazione, mentre è irrilevante che il professionista abbia esibito solo successivamente i fascicoli mancanti.
Proporzionalità della sanzione
Sulla misura, il giudice ha escluso l’applicabilità del minimo edittale di cui all’art. 56, comma 1, del d.lgs. 231/2007, ricorrendo violazioni qualificate da gravità, pluralità e sistematicità. Tuttavia, valorizzando i criteri dell’art. 67 del d.lgs. 231/2007, ha ridotto la sanzione da 10.000 a 2.500 euro, tenendo conto della collaborazione prestata in sede ispettiva, delle condizioni economico-finanziarie del professionista, dell’assenza di vantaggi e dell’assenza di pregiudizi a carico di terzi.
I principi di diritto e la massima
Dalla sentenza si ricavano principi di carattere generale.
L’opposizione a sanzione amministrativa ha a oggetto il rapporto e non l’atto: i vizi procedimentali del provvedimento non determinano la nullità, potendo le difese essere riproposte in giudizio. Il verbale della Guardia di Finanza fa piena prova, fino a querela di falso, delle attività compiute e delle dichiarazioni ricevute. L’adeguata verifica richiede documentazione completa, aggiornata e tracciabile della valutazione del rischio, non surrogabile dall’esibizione postuma. Infine, la sanzione va commisurata secondo i criteri legali, con possibile riduzione significativa.
Massima: in materia di antiriciclaggio, gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui agli artt. 18 e seguenti del d.lgs. 231/2007 impongono al professionista la completa profilazione economico-finanziaria del cliente, la documentazione della valutazione del rischio e il costante aggiornamento dei dati; l’assenza di tale documentazione al momento dell’accertamento configura la violazione, non essendo sanabile con l’esibizione postuma. La sanzione, pur escludendosi il minimo edittale in presenza di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, può essere significativamente ridotta valorizzando i criteri dell’art. 67 del d.lgs. 231/2007, quali la collaborazione prestata e le condizioni economico-finanziarie dell’obbligato.
Soccombenza e spese di giudizio
L’esito del giudizio è di soccombenza reciproca. Il ricorrente è risultato soccombente sull’esistenza delle violazioni, che il Tribunale ha integralmente confermato. Il Ministero è risultato soccombente sul quantum, con una riduzione della sanzione di tre quarti, da 10.000 a 2.500 euro.
Proprio in ragione della rilevante riduzione della sanzione, il giudice ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Conclusioni operative per i professionisti
La pronuncia conferma l’esigenza di presidi antiriciclaggio solidi e documentati. Il fascicolo di ciascun cliente deve essere istituito tempestivamente, completo e aggiornato. La valutazione del rischio va formalizzata e tracciata. La sola identificazione del cliente non è sufficiente: serve la profilazione economico-finanziaria e, per le società, l’individuazione del titolare effettivo.
Sul fronte sanzionatorio, la sentenza dimostra che una difesa articolata può ottenere riduzioni significative, anche quando la sussistenza delle violazioni non è contestabile. La collaborazione con l’autorità e la trasparenza documentale restano i fattori decisivi per una mitigazione della sanzione.
