Una decisione utile per i professionisti obbligati
La sentenza del Tribunale di Roma pubblicata nel marzo 2026 si inserisce nel contenzioso relativo alle sanzioni antiriciclaggio previste dal d.lgs. n. 231/2007.
Il caso riguarda un professionista che svolgeva un’attività soggetta agli obblighi di collaborazione e che agiva anche quale amministratore della struttura professionale.
Il MEF gli aveva contestato violazioni in materia di adeguata verifica della clientela, conservazione della documentazione e segnalazione di operazioni sospette.
La Guardia di Finanza aveva svolto l’attività di controllo. Il professionista aveva dichiarato di possedere un archivio digitale contenente la documentazione richiesta e lo aveva trasmesso nel corso del procedimento. L’amministrazione aveva ritenuto tardiva la produzione e non l’aveva valorizzata ai fini della decisione.
Il Tribunale ha ritenuto illegittimo questo percorso motivazionale: ha accolto l’opposizione, annullato il provvedimento e cancellato le sanzioni antiriciclaggio, condannando il Ministero alle spese.
L’opposizione al provvedimento antiriciclaggio
La controversia è stata introdotta con opposizione ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011. La disposizione attribuisce al tribunale la competenza sulle opposizioni relative alle sanzioni antiriciclaggio.
Il ricorrente ha dedotto la violazione del contraddittorio, il mancato esame della documentazione, il difetto di motivazione e l’insussistenza degli illeciti contestati.
Le contestazioni riguardavano tre profili:
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La conservazione dei dati e dei documenti;
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L’omessa segnalazione di un’operazione sospetta, desunta anche dalla possibile conoscenza di notizie di stampa relative a presunti reati del cliente.
Il MEF ha chiesto il rigetto dell’opposizione, sostenendo la correttezza dell’accertamento e la responsabilità del professionista.
Il contraddittorio nel procedimento sanzionatorio
Il Tribunale ha affermato che il contraddittorio non si esaurisce nella contestazione iniziale. L’interessato deve poter presentare memorie, chiedere l’audizione e produrre documenti. L’amministrazione deve poi valutare il materiale difensivo prima di adottare la decisione.
La regola assume particolare rilievo quando si discutono sanzioni antiriciclaggio. Le violazioni possono dipendere dalla struttura dell’archivio, dalla data di acquisizione dei documenti, dalle procedure interne e dal contenuto delle informazioni disponibili al professionista.
Per questo motivo, la fase difensiva non può essere considerata una semplice formalità. Se la produzione documentale viene qualificata come tardiva senza esaminarne il contenuto, l’amministrazione non svolge una valutazione completa dell’illecito.
L’art. 65 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007 attribuisce al MEF la potestà sanzionatoria nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza di autorità di settore e richiama la disciplina della legge n. 689/1981, prevedendo la competenza del Tribunale di Roma.
La documentazione digitale deve essere valutata
Gli artt. 31 e 32 del d.lgs. n. 231/2007 disciplinano la conservazione dei dati e delle informazioni. Il sistema deve consentire di prevenire, individuare e accertare eventuali attività di riciclaggio.
La documentazione deve rendere ricostruibili i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore, lo scopo e la natura del rapporto, la data dell’operazione, l’importo, la causale e i mezzi di pagamento.
La decisione non attribuisce valore probatorio automatico a ogni archivio digitale, ma stabilisce che la produzione deve essere esaminata. L’amministrazione può contestare l’incompletezza o l’inattendibilità dell’archivio, ma deve farlo con una motivazione specifica.
Per prevenire l’irrogazione di sanzioni antiriciclaggio, la pronuncia suggerisce l’importanza di adottare procedure documentate: conservare traccia della data di acquisizione dei documenti, delle modifiche e degli accessi, dimostrando l’integrità dei file.
Adeguata verifica: un obbligo proporzionato al rischio
L’art. 17 del d.lgs. n. 231/2007 richiede misure di adeguata verifica proporzionate al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La valutazione deve riguardare sia il cliente sia l’operazione.
L’obbligo non coincide con una raccolta indiscriminata di documenti. La documentazione deve essere adeguata al rischio e aggiornata quando cambiano le circostanze del rapporto.
La sentenza evidenzia che le sanzioni antiriciclaggio non possono essere fondate su una valutazione amministrativa meramente assertiva: occorre spiegare quale documento mancasse, perché fosse necessario e quale specifico obbligo normativo fosse stato violato.
La motivazione per relationem non è una motivazione apparente
Il provvedimento impugnato richiamava il verbale di constatazione. Il Tribunale ha riconosciuto che il richiamo può essere legittimo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e della giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, ordinanza n. 6805 del 2016).
Il rinvio, tuttavia, non può diventare un rinvio generico o circolare. Il provvedimento che commina sanzioni antiriciclaggio deve consentire di comprendere i fatti, le norme violate e il percorso logico seguito dall’amministrazione.
La giurisprudenza di merito ammette il richiamo agli atti del procedimento quando essi siano già noti o conoscibili (Tribunale civile Roma, sentenza n. 17769 del 2025), ma la sentenza mostra che il principio non legittima l’omessa istruttoria.
La segnalazione sospetta richiede un collegamento concreto
L’art. 35 del decreto antiriciclaggio prevede la segnalazione alla UIF quando il soggetto obbligato sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso operazioni di riciclaggio.
Il sospetto ha finalità preventiva e non richiede la prova del reato presupposto (Corte d’appello civile Roma, sentenza n. 7053 del 2025). Tuttavia, le notizie di stampa su presunti illeciti del cliente non dimostrano automaticamente l’omissione della segnalazione.
L’amministrazione deve indicare l’operazione sospetta e il nesso con le informazioni disponibili. In mancanza di tale collegamento, la contestazione resta ancorata alla situazione personale del cliente.
I principi generali stabiliti dal Tribunale
La decisione consente di individuare 5 principi fondamentali in materia di sanzioni antiriciclaggio:
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Il procedimento sanzionatorio comprende l’intera fase amministrativa, inclusi audizione e scritti difensivi;
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L’archivio digitale prodotto dal professionista deve essere esaminato, anche se trasmesso dopo l’accesso ispettivo;
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La motivazione per relationem è lecita soltanto se il rinvio è puntuale e consente il controllo del fatto e del diritto;
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L’omessa segnalazione richiede un sospetto riferibile a un’operazione di riciclaggio o alla provenienza criminosa dei fondi;
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La notizia di presunti reati del cliente, isolatamente considerata, non sostituisce l’analisi dell’operazione concreta.
Chi ha perso la causa e quali spese sono state liquidate
Il Tribunale ha accolto l’opposizione e annullato il provvedimento sanzionatorio. La soccombenza è stata posta a carico del Ministero, non dei ricorrenti.
Il MEF è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro per compensi e 150 euro per spese, oltre spese generali, IVA e CPA.
La sentenza dimostra che nel sistema preventivo l’amministrazione non può prescindere da una concreta istruttoria per la contestazione delle sanzioni antiriciclaggio.
