63. Per reati differenti dal riciclaggio non sussiste obbligo di segnalazione.

Sent. della Corte d’Appello di Roma dell’aprile 2025

Introduzione alla vicenda

La Sentenza della Corte d’Appello di Roma 04/2025 (aprile 2025) affronta una questione centrale in materia di antiriciclaggio. Il caso riguarda l’omessa segnalazione di operazioni sospette da parte di una direttrice di ufficio postale.

Le operazioni contestate riguardavano movimentazioni bancarie effettuate tra il 2013 e il 2015. Una cliente quasi centenaria aveva effettuato numerose operazioni in favore di terzi.

I fatti della controversia

Le operazioni contestate

La titolare di un conto corrente postale aveva effettuato diverse operazioni finanziarie. Tra queste figuravano sottoscrizioni di polizze assicurative con beneficiari terzi soggetti.

Nel febbraio 2013 e maggio 2013 furono sottoscritte due polizze. Le beneficiarie erano indicate per il caso vita e per il caso morte.

Entrambe le polizze furono successivamente riscattate. Il denaro venne riaccreditato sul conto corrente postale della disponente.

I prelievi e i vaglia circolari

Nell’aprile 2014 furono effettuati nove prelievi consecutivi dal conto corrente. Con il denaro prelevato venne emesso un vaglia circolare di circa 220.000 euro.

Il vaglia fu successivamente rimborsato sul conto corrente. Con la provvista venne sottoscritta un’altra polizza per circa 190.000 euro.

Nel maggio 2014 e giugno 2015 furono emessi ulteriori vaglia circolari. Gli importi erano rispettivamente di circa 25.000 euro e 190.000 euro.

Il contesto della vicenda

Le operazioni si inserivano in un contesto di presunta circonvenzione di persona incapace. La cliente era una persona anziana senza parenti prossimi.

Dipendeva per le necessità quotidiane dal personale della casa di cura. Le beneficiarie delle operazioni erano soggetti terzi rispetto alla disponente.

La contestazione amministrativa

Il decreto sanzionatorio

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze emise un decreto sanzionatorio nel maggio 2019. Venne intimato il pagamento di circa 300.000 euro a titolo di sanzione amministrativa.

La violazione contestata riguardava l’articolo 41 del decreto legislativo 231 del 2007. Si trattava di omessa segnalazione di operazioni sospette.

Le parti coinvolte

Il decreto fu notificato alla società postale e alla direttrice dell’ufficio. Entrambe proposero opposizione avanti al Tribunale di Roma.

Le opponenti eccepirono la decadenza per decorso del termine. Contestarono inoltre l’inesistenza della violazione e la sproporzione della sanzione.

Le eccezioni sollevate dalle parti

L’eccezione di decadenza

Le opponenti sollevarono l’eccezione di decadenza ex articolo 14 della legge 689 del 1981. Secondo la difesa erano decorsi più di novanta giorni dall’acquisizione della documentazione.

Il Tribunale respinse l’eccezione preliminare. Ritenne tempestiva la contestazione della violazione.

La carenza di legittimazione passiva

Fu eccepita la carenza di legittimazione passiva della direttrice dell’ufficio. L’eccezione venne respinta dal Giudice di primo grado.

L’inesistenza della violazione

Le opponenti contestarono l’esistenza stessa della violazione. Sostennero che le operazioni non presentavano profili di sospetto.

Evidenziarono che la cliente era lucida e capace di intendere. Produssero certificati medici a sostegno di tale circostanza.

La buona fede

Fu invocata la buona fede della direttrice dell’ufficio postale. Si sostenne che la stessa riteneva le operazioni frutto di liberalità.

L’applicazione della normativa più favorevole

Le opponenti chiesero l’applicazione della normativa sopravvenuta più favorevole. Il riferimento era al decreto legislativo 90 del 2017.

Tale decreto aveva modificato la disciplina dell’obbligo di segnalazione. La nuova formulazione estendeva l’obbligo anche a qualsiasi attività criminosa.

La decisione del Tribunale di primo grado

L’annullamento del decreto sanzionatorio

Il Tribunale di Roma annullò il decreto sanzionatorio. La decisione si fondò sull’interpretazione dell’articolo 41 del decreto legislativo 231 del 2007.

Il Giudice evidenziò che la norma vigente all’epoca dei fatti richiedeva un presupposto specifico. L’obbligo di segnalazione sorgeva solo per operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

La distinzione tra riciclaggio e altri reati

Il Tribunale distinse nettamente tra riciclaggio e altri reati. La circonvenzione di incapace non rientra nella nozione di riciclaggio.

L’articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 231 del 2007 definisce il riciclaggio. Si tratta della conversione o trasferimento di beni di provenienza illecita.

Richiede l’occultamento o dissimulazione dell’origine illecita dei beni. Oppure l’acquisto o detenzione di beni sapendo che provengono da attività criminosa.

L’estraneità della fattispecie al riciclaggio

Nella vicenda contestata non emergevano elementi di riciclaggio. Le operazioni riguardavano una ipotesi di circonvenzione di persona incapace.

La condotta di movimentazione del denaro costituiva essa stessa l’elemento materiale del reato. Non vi era occultamento di proventi di precedente attività criminosa.

Il denaro aveva provenienza lecita. Si trattava della provvista sul conto corrente della disponente.

La liquidazione delle spese

Il Tribunale condannò il Ministero al pagamento delle spese di lite. La liquidazione fu effettuata in misura inferiore ai parametri minimi.

L’appello del Ministero dell’Economia

Il motivo di doglianza

Il Ministero propose appello avverso la sentenza di primo grado. L’unico motivo riguardava l’interpretazione dell’articolo 41 del decreto legislativo 231 del 2007.

Secondo l’appellante l’obbligo di segnalazione sorge quando le operazioni presentano indici di anomalia. Sarebbe sufficiente il sospetto di impiego illecito del denaro.

La tesi dell’appellante

L’appellante sostenne che le operazioni erano complesse e poco trasparenti. Erano disposte da una persona anziana quasi centenaria.

La cliente era senza parenti e dipendente dal personale della casa di cura. Raggiri e truffe erano certamente ipotizzabili.

Sussistevano plurimi indici di anomalia. Il trasferimento del denaro non era avvenuto in modo lineare e trasparente.

Le operazioni erano idonee a realizzare un’attività illecita. Potevano confondere le tracce di tale attività.

Gli appelli incidentali

L’appello incidentale sulla liquidazione delle spese

Entrambe le parti appellate proposero appello incidentale. Contestarono la liquidazione delle spese di primo grado.

Chiesero la riliquidazione secondo i parametri ministeriali. Il riferimento era al decreto ministeriale 55 del 2014.

L’appello incidentale condizionato sulla decadenza

In via subordinata fu proposto appello incidentale condizionato. Si eccepì la tardività del processo verbale di contestazione.

Secondo tale eccezione erano decorsi più di novanta giorni. Il termine decorreva dall’acquisizione della documentazione da parte della Guardia di Finanza.

L’appello incidentale sulla riduzione della sanzione

In via ulteriormente subordinata fu chiesta la rideterminazione della sanzione. Si invocò l’applicazione del minimo edittale.

Il riferimento era all’articolo 58 comma 1 del decreto legislativo 231 del 2007. La sanzione minima era pari a 3.000 euro.

La decisione della Corte d’Appello

Il rigetto dell’appello principale

La Corte d’Appello respinse l’appello del Ministero. Confermò l’annullamento del decreto sanzionatorio.

L’interpretazione dell’articolo 41 del decreto legislativo 231 del 2007

La Corte richiamò il testo dell’articolo 41 nella versione vigente all’epoca dei fatti. La norma richiedeva che i soggetti obbligati segnalassero operazioni sospette.

Il sospetto doveva riguardare operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Non era sufficiente il sospetto di qualsiasi attività illecita.

La nozione di riciclaggio

La Corte richiamò la definizione di riciclaggio contenuta nell’articolo 2 del decreto legislativo 231 del 2007. Il riciclaggio presuppone beni provenienti da attività criminosa.

Richiede la conversione o trasferimento di tali beni. Oppure l’occultamento della loro reale natura o provenienza.

L’incontroversa liceità dei fondi

La Corte evidenziò che le operazioni avevano per oggetto fondi pacificamente leciti. Si trattava della provvista sul conto corrente della disponente.

I fondi apparivano leciti anche al momento delle operazioni. Non vi erano elementi di sospetto sulla loro provenienza.

Le operazioni come elemento materiale del reato presupposto

Le operazioni stesse realizzavano l’elemento materiale di un reato diverso dal riciclaggio. Il reato era perpetrato in danno della disponente.

Fu poi individuato nella circonvenzione di incapace. Tale reato venne effettivamente contestato alla beneficiaria.

L’assenza di sospetto di riciclaggio

Le movimentazioni potevano rendere riconoscibile l’illecito a carico della titolare del conto. Non erano però idonee al sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Quest’ultimo soltanto era il presupposto dell’obbligo di segnalazione. Così disponeva la norma all’epoca della contestazione.

L’irrilevanza del sospetto di altri reati

Pacificamente escluso il sospetto di riciclaggio, non era rilevante altro. Non importava che le operazioni potessero indurre il sospetto di attività comunque illecita.

La truffa o la circonvenzione di incapace ai danni della disponente non rilevavano. Si tratta del cosiddetto reato presupposto del riciclaggio.

L’esclusione dell’interpretazione analogica

La Corte escluse l’ammissibilità dell’interpretazione analogica. Tanto meno era ammissibile l’analogia in malam partem.

Le norme sanzionatorie non sono suscettibili di interpretazione estensiva. Devono essere interpretate in modo rigoroso.

Il consolidato orientamento di legittimità

Il richiamo alla giurisprudenza

La Corte richiamò il consolidato orientamento di legittimità. Anche nella disciplina previgente sono rilevanti le operazioni con anomalie.

Rilevano quelle idonee ad essere strumento di elusione delle disposizioni antiriciclaggio. Il riferimento è alla Cassazione civile sentenza 8699 del 2007.

L’idoneità ad eludere le disposizioni antiriciclaggio

Sono rilevanti le operazioni che si prestano ad eludere le disposizioni. Devono essere idonee a prevenire e punire l’attività di riciclaggio.

Questo a prescindere dal quadro indiziario di riciclaggio. Vale anche in caso di esclusione in base al personale convincimento.

I limiti del decalogo della Banca d’Italia

La Corte evidenziò che la ricorrenza degli indici di anomalia non implica automaticamente l’obbligo. Il riferimento è al decalogo della Banca d’Italia del 24 agosto 2010.

La ricorrenza degli indici era peraltro contestata dalle parti appellate. Non implica di per sé l’obbligo di segnalazione.

Tale ricostruzione sarebbe disancorata dall’ambito delineato dalla norma primaria. Sarebbe oggettiva ed automatica.

La mancata chiarificazione sull’idoneità ad eludere

L’appellante non chiarì in quale modo le operazioni potessero confondere le tracce. Le disposizioni furono effettuate in favore di soggetto non terzo rispetto al reato presupposto.

Le operazioni risultavano oggettivamente tracciabili. Anche il prelievo in contanti era contestuale all’emissione del vaglia circolare.

L’accoglimento degli appelli incidentali

La riliquidazione delle spese di primo grado

La Corte accolse l’appello incidentale di entrambe le parti appellate. La liquidazione delle spese risultava inferiore ai parametri minimi.

Il riferimento era al decreto ministeriale 55 del 2014. Lo scaglione di riferimento era da 260.000 euro a 520.000 euro.

L’applicazione dei parametri

La Corte applicò il parametro medio per studio e introduzione. Applicò quello minimo per la fase decisoria.

La fase decisoria si era esaurita nella discussione orale. Era riproduttiva delle difese già proposte.

La liquidazione delle spese di appello

Le spese del giudizio di appello seguirono la soccombenza. Furono liquidate con applicazione dei medesimi parametri.

Il Ministero fu condannato alla refusione delle spese. La condanna operò in favore di ciascuna delle controparti.

I principi di diritto affermati

Il presupposto dell’obbligo di segnalazione

L’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 231 del 2007 richiede un presupposto specifico. Nella versione vigente prima del decreto legislativo 90 del 2017 era necessario il sospetto di riciclaggio.

Il soggetto obbligato deve sapere, sospettare o avere motivi ragionevoli per sospettare. Il sospetto doveva riguardare operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

L’insufficienza del sospetto di qualsiasi attività illecita

Non era sufficiente il sospetto del compimento di una qualsiasi attività illecita. Il sospetto doveva essere specificamente riferito al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

L’assenza di obbligo per operazioni costituenti il reato presupposto

Non sussiste l’obbligo di segnalazione quando le operazioni riguardano fondi di provenienza lecita. Anche se presentano profili di anomalia.

Non sussiste quando costituiscono esse stesse l’elemento materiale del reato presupposto del riciclaggio. Deve mancare il sospetto di successive operazioni di occultamento.

La natura non automatica degli indici di anomalia

La mera ricorrenza degli indici di anomalia non implica automaticamente l’obbligo di segnalazione. Gli indici sono previsti dal decalogo della Banca d’Italia.

Deve comunque sussistere il collegamento con il sospetto di riciclaggio. È quanto richiesto dalla norma primaria.

L’esclusione dell’interpretazione analogica

La norma ha natura sanzionatoria. Non è suscettibile di interpretazione analogica in malam partem.

La soccombenza e le spese di giudizio

Le spese di primo grado

Il Ministero fu condannato alla refusione delle spese di primo grado. La liquidazione fu effettuata in circa 8.500 euro per compensi.

Tale importo fu riconosciuto in favore di ciascuna delle controparti. Si aggiunsero spese generali ed accessori.

Le spese di secondo grado

Il Ministero fu condannato alla refusione delle spese di appello. La liquidazione fu effettuata in circa 10.500 euro per compensi.

Anche tale importo fu riconosciuto in favore di ciascuna delle controparti. Si aggiunsero spese generali ed accessori.

L’importo complessivo delle spese

L’importo complessivo delle spese per ciascuna controparte ammontò a circa 19.000 euro. Si trattava di compensi per entrambi i gradi di giudizio.

A tale importo si aggiunsero spese generali ed accessori di legge. L’onere complessivo per il Ministero fu quindi di circa 38.000 euro.

La massima giurisprudenziale

In tema di obbligo di segnalazione di operazioni sospette, l’articolo 41 del decreto legislativo 231 del 2007, nel testo vigente prima della modifica apportata dal decreto legislativo 90 del 2017, richiede che il soggetto obbligato sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare specificamente che siano in corso o siano state compiute operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Non è sufficiente il sospetto del compimento di una qualsiasi attività illecita.

Fondi di provenienza lecita

Non sussiste l’obbligo di segnalazione quando le operazioni, pur presentando profili di anomalia, riguardino fondi di provenienza lecita e costituiscano esse stesse l’elemento materiale del reato presupposto del riciclaggio, senza che emergano elementi idonei a far sorgere il sospetto di successive operazioni di occultamento o dissimulazione della provenienza illecita dei beni. La mera ricorrenza degli indici di anomalia previsti dal decalogo della Banca d’Italia non implica automaticamente l’obbligo di segnalazione, dovendo comunque sussistere il collegamento con il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo richiesto dalla norma primaria, la quale, avendo natura sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione analogica in malam partem.

Conclusioni

La Sentenza della Corte d’Appello di Roma 04/2025 (aprile 2025) chiarisce i confini dell’obbligo di segnalazione antiriciclaggio. Nella disciplina previgente al decreto legislativo 90 del 2017 l’obbligo aveva un perimetro più ristretto.

Era necessario il sospetto specifico di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Non bastava il sospetto di qualsiasi attività illecita.

La decisione evidenzia l’importanza della corretta qualificazione giuridica delle operazioni. Distingue nettamente tra riciclaggio e altri reati patrimoniali.

La pronuncia conferma che gli indici di anomalia non operano in modo automatico. Devono essere valutati alla luce della norma primaria.

La sentenza tutela il principio di legalità in materia sanzionatoria. Esclude interpretazioni estensive o analogiche delle norme punitive.