Antiriciclaggio e mediazione civile: quando la sanzione arriva per un obbligo che la legge non ha mai previsto

Premessa doverosa. Queste riflessioni nascono dalla lettura di un contributo pubblicato sul Sole 24 Ore il 14 luglio 2026 pag.32, a firma di Michele Iudica e Antonio Martino, dedicato alle contestazioni antiriciclaggio mosse ad avvocati che avevano svolto attività di mediazione civile. Quello che segue non è una riproduzione, una sintesi o una parafrasi di quell’articolo, che resta opera dei suoi autori e che invito a leggere nella sua versione originale: è il mio modesto parere di avvocato e dottore commercialista che, da anni, si occupa di adempimenti antiriciclaggio e di difesa dei professionisti nei procedimenti sanzionatori. Se una lettura altrui mi induce a ragionare, il minimo che posso fare è ragionare con parole mie e assumermi l’impegno delle relative conclusioni.

La questione, in sé, è semplice da enunciare e complicatissima da risolvere: un avvocato che accetta l’incarico di mediatore civile deve applicare l’adeguata verifica della clientela? E soprattutto: può essere sanzionato per non averlo fatto, quando nessuna norma glielo impone in modo esplicito? La mia opinione è che siamo di fronte a uno dei tanti casi in cui il sistema antiriciclaggio italiano produce rischio invece di ridurlo, e lo produce a carico di chi opera in buona fede.

Un avvocato che fa il mediatore civile è soggetto agli obblighi antiriciclaggio?

La risposta che si ricava dalla lettera della legge è negativa, e non per distrazione del legislatore. Il d.lgs. 231/2007 non ha mai costruito, per gli avvocati, un obbligo generalizzato di adeguata verifica su qualsiasi attività professionale. Ha fatto una scelta diversa e precisa: ha elencato in modo tassativo le prestazioni che fanno scattare gli adempimenti, lasciando fuori tutto il resto.

Che cosa prevede davvero il d.lgs. 231/2007 per gli avvocati

Il perimetro è quello delle operazioni a più alta esposizione: il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o di aziende, la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni, l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti e conti titoli, l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società, la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi. Sono attività in cui l’avvocato maneggia o veicola valore economico. L’incarico di mediatore, invece, non è nulla di tutto questo: il mediatore non movimenta somme, non intesta beni, non costituisce veicoli societari. Facilita un accordo fra parti che restano titolari delle proprie posizioni.

Perché la regola tecnica n. 2 del Consiglio nazionale forense esclude l’incarico di mediatore

Non si tratta di una mia lettura di parte. Il Consiglio nazionale forense, in attuazione dell’articolo 11 del decreto, ha adottato regole tecniche che escludono espressamente dagli obblighi antiriciclaggio l’incarico di mediatore, così come l’assistenza e la difesa nell’ambito della mediazione e della negoziazione assistita. Quando l’organismo di autoregolamentazione individuato dalla legge dice, nero su bianco, che quella attività è fuori, il professionista che si adegua sta facendo esattamente ciò che l’ordinamento gli chiede di fare. Sanzionarlo per questo significa punire l’obbedienza.

Se l’esclusione è scritta, perché arrivano lo stesso le contestazioni?

Perché nel decreto esiste un’altra disposizione, di segno diverso, che include fra i soggetti obbligati chi esercita attività di mediazione civile ai sensi dell’articolo 60 della legge 69/2009, come precisato dall’art.3 co.5 lett.g d.lgs. 231/2007. Da lì nasce la tesi estensiva: se il mediatore civile è soggetto obbligato, allora lo è anche l’avvocato quando fa il mediatore, indipendentemente da quanto previsto per la sua categoria professionale.

L’articolo 60 della legge 69/2009 può riscrivere il perimetro degli avvocati?

A mio avviso no, e per una ragione elementare di tecnica interpretativa. Il decreto costruisce categorie distinte di soggetti obbligati, ciascuna con un proprio perimetro. Attribuire alla previsione sui mediatori una portata tale da assorbire e neutralizzare quella dettata per i professionisti significa far dire alla norma generale ciò che la norma speciale ha espressamente escluso. È un’operazione che rovescia la gerarchia delle fonti interne al medesimo testo: ciò che il legislatore ha lasciato fuori dalla porta rientra dalla finestra, per via interpretativa, in un settore in cui l’interpretazione estensiva è particolarmente pericolosa perché a valle c’è una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il paradosso di una categoria esclusa che risulta più esposta di quelle incluse

Il risultato pratico è surreale. L’avvocato che accetta un incarico di mediazione si trova esposto a una contestazione che non colpirebbe il professionista che quello stesso incarico non lo ha mai accettato, e che nasce dall’applicazione di una norma pensata per soggetti diversi. In un sistema che dovrebbe misurare il rischio, la sanzione finisce per colpire chi ha meno strumenti per prevederla.

Il legal privilege è ancora un principio o è diventato un optional?

C’è una ragione profonda dietro la scelta di limitare gli obblighi degli avvocati, e non è una concessione corporativa. L’impostazione internazionale di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ha sempre riconosciuto che l’avvocato non è un intermediario come gli altri, perché è il presidio del diritto di difesa e del segreto professionale che ne costituisce il corollario necessario. Se il difensore diventa un collettore informativo verso l’autorità, il diritto di difesa si svuota dall’interno.

Che cosa protegge davvero il segreto professionale nell’impianto antiriciclaggio

Il decreto stesso, del resto, esonera i professionisti legali dall’obbligo di segnalazione per le informazioni ricevute nel corso dell’esame della posizione giuridica del cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo. La Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta più volte a difesa di questo equilibrio, riconoscendo che gli obblighi informativi imposti agli avvocati vanno letti in modo compatibile con il diritto a un processo equo e con la riservatezza del rapporto professionale.

Il cortocircuito con la riservatezza della mediazione

Nel caso della mediazione civile il corto circuito è ancora più evidente, e mi pare un profilo troppo poco discusso. La disciplina della mediazione impone al mediatore un obbligo di riservatezza rigoroso rispetto a quanto appreso durante le sessioni, sancisce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento e sottrae il mediatore alla testimonianza sul contenuto della procedura. Chiedere allo stesso soggetto di profilare le parti, valutare l’operazione e attivare i canali di segnalazione significa collocarlo fra due obblighi che tirano in direzioni opposte. Chiunque si trovi in quella posizione sbaglia comunque: se tace viola l’antiriciclaggio, se parla viola la mediazione. Un ordinamento che costruisce trappole di questo tipo non sta contrastando il riciclaggio, sta soltanto distribuendo responsabilità.

Che cosa si contesta, esattamente, se l’obbligo non esiste?

Anche volendo aderire alla tesi più estensiva, resta il passaggio decisivo, quello che nelle contestazioni che ho letto viene troppo spesso saltato a piè pari: bisogna dimostrare che gli obblighi siano stati concretamente violati. Non basta affermare che l’avvocato mediatore fosse soggetto obbligato. Occorre indicare quale adempimento sostanziale sia mancato e quale rischio non sia stato governato.

Il fascicolo antiriciclaggio è obbligatorio nella mediazione civile?

Qui sta, a mio parere, il cuore dell’assurdo. L’adeguata verifica non coincide con la compilazione di un modulo, né l’obbligo di conservazione impone un particolare contenitore documentale. La legge chiede che le informazioni siano reperibili, complete e tracciabili: non chiede una cartellina con una determinata etichetta. Nella mediazione civile quel patrimonio informativo esiste già ed è fisiologicamente contenuto nel fascicolo del procedimento, perché il mediatore conosce l’identità delle parti, l’origine della controversia, gli interessi economici in gioco, il rapporto sottostante e gli effetti patrimoniali dell’eventuale accordo. Far discendere la violazione dalla mera assenza di un fascicolo antiriciclaggio autonomo significa confondere il fine con il mezzo e trasformare una disciplina costruita sul rischio in un sistema fondato sul formalismo documentale.

Le regole tecniche Cndcec del 16 gennaio 2025 e il rischio inerente poco significativo

Un’indicazione preziosa arriva da una categoria che agli obblighi antiriciclaggio è pacificamente soggetta. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con le regole tecniche del 16 gennaio 2025, qualifica la mediazione civile come attività caratterizzata da un rischio inerente di riciclaggio poco significativo e, su questa base, indica ai propri iscritti che la conservazione del mandato professionale rappresenta ordinariamente una misura adeguata, perché le informazioni raccolte nello svolgimento dell’incarico sono di regola sufficienti a soddisfare gli obblighi. Se questo vale per chi è certamente dentro il perimetro, non si comprende con quale logica si pretenda di più da chi, secondo il proprio organismo di autoregolamentazione, ne è fuori.

Perché una normativa poco chiara aumenta il rischio di sanzioni invece di ridurre il riciclaggio

Il mio punto, alla fine, è tutto qui. Una disciplina che ammette letture opposte sul semplice interrogativo se un soggetto sia o meno obbligato non è una disciplina rigorosa: è una disciplina difettosa. E i suoi difetti non li paga chi ricicla denaro, li paga il professionista che opera alla luce del sole e che si trova a difendersi da una contestazione fondata su un obbligo la cui esistenza è, quantomeno, controversa.

Il risk based approach applicato alla rovescia

L’approccio basato sul rischio nasce per concentrare le energie dove il pericolo è reale e alleggerire dove non lo è. Nella prassi dei controlli accade spesso l’opposto: si verifica ciò che è facile verificare, cioè la presenza o l’assenza di un documento, e non ciò che conta, cioè se il professionista abbia davvero conosciuto il cliente e compreso l’operazione. È un controllo che premia la burocrazia difensiva e non la sostanza. Il professionista impara così una lezione sbagliata ma razionale: meglio produrre carta inutile che ragionare sul rischio, perché la carta si mostra all’ispettore, il ragionamento no.

Quanto costa davvero l’incertezza normativa

Il costo è doppio. C’è un costo ex ante, fatto di adempimenti moltiplicati per prudenza, tempo sottratto all’attività, software e procedure adottate per coprirsi da un rischio ipotetico. E c’è un costo ex post, fatto di procedimenti sanzionatori, difese tecniche, esborsi e danni reputazionali. In mezzo, il contributo effettivo alla prevenzione del riciclaggio tende allo zero, perché nessuna organizzazione criminale ha mai rinunciato a un’operazione illecita per l’esistenza di un fascicolo cartaceo in più nello studio di un mediatore.

Che cosa può fare il professionista che riceve una contestazione antiriciclaggio

Sul piano pratico, il primo consiglio che mi sento di dare è di non subire passivamente la contestazione e di non liquidarla come un fastidio burocratico. Nei procedimenti sanzionatori antiriciclaggio il margine di difesa esiste ed è spesso ampio, soprattutto quando la contestazione si fonda su una qualificazione soggettiva discutibile o quando si limita a rilevare un’assenza documentale senza indicare quale rischio concreto sia rimasto non governato. Verificare l’esistenza dell’obbligo prima ancora di discutere della sua violazione è il primo passaggio difensivo, e troppo spesso viene trascurato.

È possibile definire in via “transattiva” una sanzione antiriciclaggio?

L’ordinamento prevede meccanismi di definizione agevolata che consentono, in presenza di determinate condizioni, di chiudere la posizione con un esborso ridotto rispetto alla sanzione edittale. Si tratta però di una scelta da valutare con attenzione, perché la definizione agevolata comporta la rinuncia a far valere le proprie ragioni nel merito: se la contestazione è infondata in radice, pagare può essere la soluzione più rapida ma non la più giusta. Ho dedicato un approfondimento specifico al tema della transazione in materia antiriciclaggio, dove analizzo presupposti, tempi e convenienza di questa strada rispetto all’opposizione.

Conclusioni: la normativa antiriciclaggio non chiede carta, chiede pensiero

La normativa antiriciclaggio non chiede ai professionisti di produrre documenti, chiede di conoscere i clienti, comprendere le operazioni, intercettare quelle sospette e segnalarle nei casi previsti. Quando i controlli si concentrano sulla forma e ignorano la sostanza, e quando lo fanno applicando a una categoria un obbligo che il legislatore le aveva risparmiato, il sistema tradisce la propria funzione. Non serve a fermare il denaro sporco, serve solo a rendere più rischiosa la professione di chi lavora onestamente.

Continuo a pensare che la strada corretta sia una sola: chiarezza normativa a monte, controlli sostanziali a valle, rispetto del segreto professionale come limite non negoziabile. Finché questa chiarezza non arriverà, l’unica difesa realistica per il professionista sarà la consapevolezza del perimetro dei propri obblighi e la capacità di argomentarlo, se necessario, davanti a chi contesta.

Nota finale

Ribadisco quanto premesso: questo scritto è una riflessione personale nata dalla lettura dell’articolo pubblicato sul Sole 24 Ore il 14 luglio 2026 e non intende in alcun modo riprodurne, sintetizzarne o sostituirne il contenuto, che resta di esclusiva paternità dei suoi autori. Le opinioni espresse sono soltanto mie e non impegnano alcun organismo o istituzione. Per approfondimenti in materia di legal privilege e contenzioso antiriciclaggio rinvio anche al blog dei professionisti.